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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1995.11
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 50.95.00011
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 aprile 1986 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 febbraio 1986 (no. 26/85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che l'insorgente ha inoltrato il 17 dicembre 1985 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp. __________ RFD in zona residua;
viste le risposte:
7 aprile 1986 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
13 maggio 1986 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'arch. __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 2217 mq parzialmente edificato sito in località __________, a valle della strada cantonale per __________ e __________;
che a dispetto delle contestazioni sollevate dal proprietario, il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 30 novembre 1977 ha collocato il mapp. __________ in zona residua; identica sorte è stata riservata alle vicine particelle della __________ aventi una superficie complessiva di 11547 mq;
che __________ ha impugnato la misura pianificatoria anche innanzi al Gran Consiglio, il quale ha respinto il gravame con deliberazione 20 dicembre 1994; questo esito ha indotto il proprietario a convenire in giudizio il comune di __________, chiedendo al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina il riconoscimento di un'indennità di fr. 892'920.- per titolo di espropriazione materiale;
che il Tribunale di espropriazione ha respinto la notifica di pretese con sentenza 27 febbraio 1986; in sostanza, il primo giudice ha negato la sussistenza di un'espropriazione materiale partendo dall'idea che l'assetto pianificatorio approvato nel 1977 non aveva compromesso in maniera grave il prevedibile uso futuro del fondo;
che avverso la predetta pronunzia il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 2 aprile 1986, riproponendo a giudizio le richieste risarcitorie disattese dall'istanza inferiore e postulando in via preliminare una sospensione della causa fino al termine della procedura avviata dal comune in vista della revisione del PR;
che tanto il Tribunale di espropriazione quanto il comune di __________ hanno proposto la reiezione dell'impugnativa; l'ente pubblico ha contestato partitamente le tesi dell'insorgente, aderendo comunque alla sua domanda di sospensione del procedimento;
che il 20 maggio 1986 il Tribunale cantonale amministrativo ha formalmente decretato la sospensione della procedura ricorsuale in attesa della conclusione della revisione del PR;
che nel frattempo la __________ aveva adito il Tribunale federale, sollecitando l'annullamento della decisione con la quale il Gran Consiglio aveva confermato l'inserimento del suo complesso fondiario in zona residua;
che il 2 luglio 1986 l'Alta Corte federale ha accolto il ricorso della __________ rilevando che l'attribuzione del comparto di __________ alla zona residua non era giustificata da un interesse pubblico sufficiente, siccome non sorretta da pertinenti riflessioni d'ordine pianificatorio; in effetti - ha soggiunto il Tribunale federale - "non è possibile dedurne perché l'area, alquanto ristretta in rapporto all'intero territorio comunale, non ha potuto essere adibita ad un'utilizzazione definitiva corrispondente allo scopo voluto, che fosse una zona verde, residenziale o mista, con l'emanazione del piano regolatore";
che questa sentenza del TF ha condizionato le modifiche di piano regolatore allora in fase di elaborazione; sta di fatto che dopo vicissitudini sulle quali non occorre soffermarsi, in data 7 dicembre 1993 il Governo ha approvato la revisione del PR di __________ sezione __________, con la conseguente inclusione delle proprietà __________ e __________ in zona edificabile R2a;
che il contenzioso sorto a seguito di questo nuovo azzonamento si è esaurito solo nell'ottobre del 1996, allorquando il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza un ricorso inoltratogli da due persone abitanti nella regione di __________;
che il procedimento di espropriazione materiale ancora pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo è così diventato privo di oggetto;
che acconsentendo allo stralcio della causa, il ricorrente ha nondimeno preteso che spese, tasse e ripetibili venissero poste a carico del comune siccome soccombente;
che in tema di ripartizione di spese e ripetibili, il resistente è pervenuto a conclusioni diametralmente opposte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che il gravame di , tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle sentenze 2 luglio 1986 e 7 ottobre 1996 prolate dal Tribunale federale in re __________ / (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'inclusione del mapp. __________ in zona R2a decisa nell'ambito della recente revisione del PR di __________ ha reso priva d'oggetto la causa di espropriazione materiale promossa nel lontano 1985 dal proprietario del fondo;
che il ricorso presentato da __________ avverso la pronunzia 27 febbraio 1986 con la quale il Tribunale di espropriazioni ha respinto le sue pretese risarcitorie può essere pertanto stralciato dai ruoli;
che ricorrente e resistente approvano lo stralcio della causa, ma si osteggiano sulla ripartizione di spese e ripetibili; entrambi ritengono infatti che gli oneri del procedimento debbano essere accollati alla controparte;
che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che in sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e 31 PAmm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr;
che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27);
che un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110);
che così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato;
che in concreto lo stralcio della procedura trae origine dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona edificabile decisa dal comune di __________ nell'ambito della revisione del proprio PR;
che anche se questo risultato dipende in gran parte dai successi giudiziari riportati dalla __________, la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto __________ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta nondimeno soccombenza;
che ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito del gravame presentato da __________, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di __________ siccome soccombente a causa della sua decisione di ricollocare la part. __________ in zona edificabile;
visti gli art. 50 Lespr; 28, 31 e 43 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 2 aprile 1986 di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
E' annullato il dispositivo 2 della decisione 27 febbraio 1986 (no. 26/85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina.
Le tasse di giudizio di fr. 500.- sono poste a carico del comune di __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere a __________ fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4 Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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