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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1995.6
Data decisione, Autorità: 16.10.1996, TRAM
Incarto n. 50.95.00006
Lugano 16 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 1995 del
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 23 dicembre 1994 (no. 27/89-219) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ e __________ hanno inoltrato il 4 ottobre 1989 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
6 febbraio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
7 marzo 1995 __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e la sorella __________ sono proprietari del mapp. no. __________ RDF di __________, un fondo prativo di 2'730 mq adagiato in posizione panoramica a valle della strada principale che da __________ sale in direzione del villaggio.
B. In data 18 ottobre 1988 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________, con la conseguente inclusione della part. __________ in zona AP. Il vincolo è stato istituito allo scopo di salvaguardare il punto di vista emergente in località __________ e di realizzare sul fondo un'infrastruttura ricreativa.
C. Ritenendosi lesi dalla misura pianificatoria, con istanza 4 ottobre 1989 i proprietari hanno convenuto in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, chiedendo un indennizzo di fr. 350.- il mq per titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta il municipio di __________ ha comunicato di avere allo studio una variante di PR suscettibile di modificare in maniera sostanziale l'assetto pianificatorio del fondo; data la provvisorietà del vincolo, il convenuto ha quindi contestato l'avverarsi di un'espropriazione materiale, osservando come il valore della componente edilizia della particella non potesse essere comunque superiore a fr. 200.- il mq.
All'udienza di conciliazione del 12 marzo 1991 le parti hanno concordato una sospensione della procedura in attesa di conoscere gli esiti degli studi pianificatori avviati dal comune. Trascorsi oltre due anni senza che si fossero prodotti risultati concreti, gli espropriati hanno postulato la continuazione della causa. Il Tribunale di espropriazione ha pertanto indetto una nuova udienza per il 14 ottobre 1993, cui ha fatto seguito un nutrito invio di corrispondenza da parte di entrambi i contendenti ed il dibattimento finale, tenutosi il 27 settembre 1994.
D. Esaurite tutte le formalità processuali, con sentenza 23 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto ai privati un'indennità di fr. 200.- il mq per l'espropriazione materiale del mapp. __________, oltre agli interessi
Constatato che a dispetto degli studi in atto l'assetto pianificatorio del fondo non era minimamente mutato dall'entrata in vigore del PR 1988, il primo giudice ha ammesso siccome pacifica la sussistenza di un'espropriazione materiale. Donde la condanna del comune al versamento di un indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT corrispondente alla quotazione commerciale del terreno nell'ottobre 1988 (fr. 225.- il mq) dedotto il valore della sua funzione agricola residua (fr. 25.- il mq).
E. Mediante ricorso 31 gennaio 1995 il comune di __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone l'annullamento.
L'ente pubblico ha rilevato in sostanza che la maggior parte del mapp. __________ sarebbe stata ben presto affrancata dal vincolo AP ed assegnata alla zona R2. Questa variante di PR, appositamente elaborata per ovviare all'espropriazione materiale, avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio comunale nel corso della primavera del 1995.
F. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti gli espropriati, criticando la tattica dilatoria del comune e annotando che la variante in discussione, quantunque approvata, non avrebbe comunque rimediato all'espropriazione materiale prodotta dal PR del 1988.
G. Il 13 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la modifica di PR concernente la part. __________.
Assunte informazioni circa i presumibili tempi di approvazione del nuovo assetto pianificatorio e raccolto il parere dei resistenti in ordine ad un'eventuale sospensione della causa, questo Tribunale ha deciso di soprassedere momentaneamente all'emanazione del proprio giudizio.
Con risoluzione 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR proposta dal comune. Di conseguenza, ca. 100 mq (ml 10 x 10) posti sulla sommità del fondo sono rimasti gravati da un vincolo AP per la creazione di un punto panoramico con cannocchiale di vista, mentre i restanti 2'600 mq sono stati assegnati alla zona R2; su una fascia (ca. 500 mq) di questa porzione di terreno è stato tuttavia imposto un divieto di edificazione e, più a valle, una limitazione delle altezze delle costruzioni e delle opere di cinta, al fine di salvaguardare la vista dalla sovrastante zona AP.
A seguito di un'udienza in contraddittorio esperita il 20 giugno 1996, alle parti è stata data facoltà di presentare un memoriale conclusivo per esprimersi sulle conseguenze del nuovo assetto pianificatorio. Il comune ha così avuto modo di ribadire il buon fondamento della propria impugnativa, mentre i resistenti hanno invitato il Tribunale a statuire in base alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza, contestando peraltro la decadenza dell'espropriazione materiale; a loro avviso, le restrizioni imposte con la nuova variante - al pari delle precedenti - sarebbero di una gravità tale da ingenerare un obbligo di indennizzo a carico dell'ente pubblico.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie (art. 50 cpv. 3 Lespr e 13 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie, senza procedere ad ulteriori accertamenti; il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare invero idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
I resistenti sostengono che il Tribunale cantonale amministrativo dovrebbe ignorare il nuovo assetto pianificatorio entrato in vigore posteriormente all'inoltro del gravame e statuire quindi sulla base delle circostanze giudicate dalla prima istanza.
A torto, tuttavia.
Contrariamente a quanto ritengono i privati richiamandosi all'art. 61 PAmm, allorquando è chiamata a decidere le impugnative presentate contro le sentenze dei Tribunali di espropriazione la scrivente autorità di ricorso apprezza liberamente il fatto ed il diritto (art. 50 cpv. 1 Lespr) fondandosi peraltro sulla situazione esistente al momento della sua pronunzia. Il principio di legalità impone infatti che le autorità amministrative dotate di libero potere d'esame (com'è certamente il Tribunale cantonale amministrativo in materia espropriativa) applichino il diritto vigente al momento dell'emanazione della loro decisione, anche in assenza di una specifica disposizione legale al riguardo (cfr., sull'argomento, DTF 4 ottobre 1993 in re N./LLCC e rinvii = RDAT II-1994 N. 22). A nulla giova il fatto, ampiamente sottolineato dai resistenti in sede di conclusioni, che la variante approvata dal Governo sia stata impugnata innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio; il ricorso che i proprietari della part. 380 hanno inoltrato avverso il nuovo assetto pianificatorio del loro terreno non ha effetto sospensivo (art. 38 cpv. 5 LALPT), per cui l'attuale regime è esecutivo e vincolante.
Ne discende che il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto a valutare la presente controversia alla luce delle nuove restrizioni entrate in vigore il 17 aprile 1996.
In sostanza, la materia della lite odierna si concentra dunque sul quesito a sapere se le restrizioni sancite dalla variante di PR del 1996 siano costitutive di espropriazione materiale al pari di quelle istituite nel 1988. La questione non può tuttavia essere affrontata e decisa in questa sede. Se lo scrivente Tribunale dovesse pronunciarsi direttamente sulla problematica, i contendenti sarebbero infatti privati indebitamente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr. Per non incorrere in una simile violazione dei diritti delle parti, è quindi necessario accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm) suscettibile di essere nuovamente attaccato innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
Il giudice di prime cure, dopo aver valutato con l'ausilio dei suoi periti la portata della variante che il Consiglio di Stato ha approvato il 17 aprile 1996 relativamente al mapp. __________ di __________, dovrà determinarsi sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale e sulle pretese d'indennizzo (ri)presentate dalla famiglia __________. Nell'eventualità in cui fosse venuta meno l'espropriazione materiale ingenerata dal PR 1988, dovrà inoltre esaminare se i proprietari non hanno comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto tra il 1988 ed il 1996 (espropriazione materiale temporanea: cfr. DTF 120 Ib 465).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LPT; 38, 39 LALPT; 50 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 dicembre 1994 (no. 27/89-219) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per nuovo giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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