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Numero d'incarto:
50.1995.5
Data decisione, Autorità:
12.05.1995, TRAM
Incarto n.
50.95.00005
ES 4/95
leo
Lugano
12 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso del 30 gennaio
1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la decisione 23 dicembre 1994 (n. 13/93-47) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
preso atto che in occasione dell’udienza
di sopralluogo del 13 aprile 1995, dopo ampia discussione, il Giudice delegato
ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. Lo
Stato del Cantone Ticino verserà ai proprietari del mapp. n. __________ RFD le
seguenti indennità:
a) per
l'esproprio formale del terreno necessario alla realizzazione del marciapiede
un'indennità di fr. 50.-- il mq. L'esatta porzione di terreno espropriato verrà
accertata in sede di misurazione effettiva;
b) per
la soppressione delle piante pregiate ospitate sullo scorporo espropriato e la
messa a dimora della nuova siepe un'indennità omnicomprensiva di fr. 3'500.--;
oltre
interessi al 5 % dal 19.11.1993.
- Alle parti è
assegnato un termine di 15 (quindici) giorni per pronunciarsi in merito, fermo
restando che in caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo non
preleverà né spese, né tasse di giustizia e non assegnerà ripetibili."
rilevato che sia il Dipartimento del
territorio, Ufficio acquisizione terreni, con comunicazione 25 aprile 1995, sia
la patrocinatrice dei ricorrenti con scritto 8 maggio 1995, hanno aderito alla
suddetta transazione;
considerato pertanto che il procedimento
è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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