AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 50.1995.3
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, TRAM
Incarto n. 50.95.00003 ES 2/95 cm
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 gennaio 1995 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ e __________ hanno inoltrato il 14 febbraio 1986 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
17 febbraio 1995 di __________;
17 febbraio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
esperiti i dovuti accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mappale no. __________ di __________, censito a RF quale prato di 459 mq.
Il terreno, in forte pendenza e di forma irregolare (tendenzial-mente triangolare, con la "punta" rivolta a monte), si trova alle falde della collina che sovrasta il nucleo di __________, al di sopra della strada cantonale e della linea ferroviaria, in località __________; dalla sommità del pendio rivolto verso N-O è possibile vedere il __________ e tutta la zona del __________. Il fondo, in gran parte coltivato a vigna, è accessibile mediante una strada comunale (mapp. no. __________) a margine della quale i proprietari hanno di recente (1988) edificato un posteggio coperto; la proprietà fruisce pure di un diritto di passo veicolare gravante la vicina part. no. __________.
B. Il piano del traffico del PR dei Comuni del , allestito su scala regionale tramite consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, prevede in territorio di __________ la realizzazione di una strada di raccordo (SR2 __________ -) il cui tracciato attraversa in senso latitudinale il mapp. __________ suddividendolo in due parti; questa strada funge pure da separazione tra la zona R1 e la zona R2, tant'è che la porzione superiore della proprietà __________ risulta assegnata alla zona R1, mentre quella inferiore è inclusa in zona R2.
C. Con scritto 14 febbraio 1986 __________ e __________ hanno notificato al Municipio di __________ una pretesa d'indennizzo di fr. 300.- il mq per titolo di espropriazione materiale, sostenendo che l'edificabilità della loro particella era stata pregiudicata dai vincoli imposti dal piano del traffico del PR; in via subordinata hanno contestualmente proposto all'ente pubblico di acquisire tutto il fondo al prezzo di fr. 330.- il mq.
Il procedimento è stato contraddistinto da vicissitudini e lungaggini che in questa sede non occorre evocare nel dettaglio. Ai fini della presente pronunzia basterà ricordare in breve alcuni fatti salienti e le tappe fondamentali dell'iter processuale:
6 ottobre 1986
A richiesta del Comune, il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina sospende la procedura in attesa del previsto allestimento dei progetti definitivi dell'opera viaria.
20 aprile 1990
I privati inoltrano al Municipio una domanda preventiva di costruzione di un'abitazione primaria che non ottiene risposta e nell'aprile del 1991 sollecitano al Tribunale di espropriazione la riattivazione del procedimento.
28 giugno 1991
Il Comune presenta le proprie osservazioni alla notifica di pretese, annotando che dal 1988 sono all'esame quattro varianti relative alla realizzazione della strada __________ e che nel frattempo è iniziata la procedura di revisione del PR, accompagnata - il 5 giugno 1990 - dall'entrata in vigore di una zona di pianificazione ex art. 27 LPT e 16-25 DEPT della durata di tre anni.
9 ottobre 1991
Si tiene un'udienza di conciliazione a seguito della quale le parti concordano di sospendere la procedura per il periodo di un anno in vista di accertamenti tecnici circa l'edificabilità del mapp. __________.
1° marzo 1992
A domanda dei privati il procedimento riprende con un'udienza di incombenti che porta ad un'ulteriore sospensione del procedimento sino al 5 giugno 1993, data di scadenza della zona di pianificazione nella quale è inclusa anche la proprietà __________.
9 agosto 1993
Il processo continua con la presentazione di un memoriale da parte del Comune, il quale comunica di voler rinunciare al vincolo del 1985 dato che una variante di PR in fase di adozione prevede un tracciato della SR2 tale da salvaguardare l'edificabilità della part. __________. Con risposta 24 settembre 1993 __________ e __________ evocano con precisione gli antefatti e pretendono chiarezza, denunciando in particolare la situazione di pregiudizievole ambiguità nella quale sono venuti a trovarsi in conseguenza dell'approvazione del piano consortile, dell'imposizione della zona di pianificazione e della procedura di modifica del PR promossa dal Municipio.
15 settembre 1993
__________ e __________ chiedono al Municipio di __________ il rilascio di un permesso di costruzione per erigere sul loro fondo una casa d'abitazione monofamigliare, allegando il progetto ed i piani completi. Subito preavvisata negativamente (28 settembre 1993), la domanda viene formalmente respinta il 22 dicembre 1993.
30 settembre 1993
Si tiene una nuova udienza di incombenti, alla quale non presenzia il Comune; si chiarirà in seguito che l'assenza è dovuta ad un disguido nell'intimazione della citazione.
19 gennaio 1994
Il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina statuisce sull'istanza 14.2.1986 di __________ e __________. Il primo giudice accerta e riconosce che i proprietari del mapp. __________ sono rimasti vittime di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR dei Comuni del __________, ma rinvia ad una sentenza ulteriore la valutazione dell'indennizzo dovuto dal Comune. La pronunzia, intimata alle parti il 26 gennaio successivo, cresce incontestata in giudicato.
14 marzo 1994
Gli espropriati sollecitano al Tribunale il giudizio sull'indennità e con missiva 23 marzo 1994 chiedono che nella determinazione della stessa si tengano in considerazione le spese (fr. 18'000.-) inutilmente sostenute per allestire il progetto di edificazione del fondo.
18 aprile 1994
Il Tribunale di espropriazione decreta l'avvio della procedura di stima e invita le parti ad uno scambio di allegati. Con scritto 26 aprile 1994 gli espropriati si limitano a ribadire le richieste formulate in antecedenza, mentre in sede di risposta il Comune - accertato il valore medio delle transazioni immobiliari avvenute nel 1985/86 a __________ - propone l'acquisto di tutto il terreno al prezzo di fr. 150.- il mq.
21 giugno 1994
Il Municipio prende posizione sulla richiesta di risarcimento delle spese di progettazione avanzata dagli espropriati, opponendosi fermamente al riconoscimento della pretesa; gli istanti - argomenta l'esecutivo comunale - sapevano benissimo che la domanda di costruzione non avrebbe mai potuto dar luogo al rilascio di un permesso poiché in netto contrasto con la pianificazione in vigore.
27 giugno 1994
Gli espropriati controbattono rilevando che i terreni presi in considerazione dal Comune per quantificare la propria offerta di acquisto non sono paragonabili al mapp. __________, di sicuro maggior valore; quanto alle spese di progettazione, osservano in particolare di aver presentato la domanda di costruzione per sapere finalmente se il vincolo imposto dal PR fosse ancora valido.
28 settembre 1994
Si procede ad un'udienza di incombenti e al sopralluogo, in occasione dei quali gli espropriati confermano le loro pretese a titolo di espropriazione materiale e l'intenzione di mantenere la proprietà del terreno per fruttarlo a scopo agricolo e di posteggio. Il Comune ripropone invece l'esproprio formale di tutto il fondo, dicendosi disposto a trovare un accordo per consentire agli espropriati l'utilizzazione del parcheggio.
Al termine di questa laboriosa procedura, con sentenza 12 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.
Negata all'ente pubblico la facoltà di procedere all'esproprio formale del mapp. no. __________ in assenza di un concreto progetto esecutivo, il primo giudice ha riconosciuto ai proprietari un'indennità di fr. 220.- il mq oltre interessi per titolo di espropriazione materiale; cifra, quest'ultima, corrispondente alla quotazione commerciale del terreno nel luglio 1985 (fr. 250.-/mq) dedotto il valore della sua funzione residua (fr. 30.-/mq).
Il Tribunale ha inoltre concesso alla parte espropriata un ulteriore indennizzo di fr. 17'512.- a risarcimento delle spese di progettazione diventate inutili, accreditando in sostanza la tesi secondo cui i privati hanno dovuto presentare una domanda di costruzione completa e sobbarcarsi i relativi oneri finanziari per dimostrare la sussistenza e l'attualità del vincolo espropriativo.
D. Avverso il predetto giudizio il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità per l'espropriazione materiale del mapp. no. __________ venga ridotta e limitata alla superficie effettivamente colpita dal tracciato.
Il ricorrente osserva innanzi tutto che la proprietà __________ non è dotata di un accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT e quindi sarebbe inedificabile anche in assenza di vincoli pianificatori.
In secondo luogo, sostiene che l'indennità di espropriazione materiale deve essere riferita alla sola striscia di terreno (circa 90 mq) interessata dal tracciato della strada di collegamento, rilevando peraltro che quest'area resta computabile come superficie edificabile alle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 LE; d'altro canto, alla parte residua inclusa in zona R2 non rimarrebbe il solo valore agricolo, giacché potrebbe essere aggregata a fondi contigui o utilizzata per un trasferimento degli indici edificatori.
A mente dell'insorgente, i valori rivendicati dagli istanti (fr. 300.-/mq) non potrebbero essere considerati nemmeno se il fondo residuo avesse perso completamente la propria facoltà edificatoria; in effetti, i prezzi concretamente pagati nel 1985/86 per l'acquisto di terreni siti nella zona collinare di __________ risultano di gran lunga inferiori. Neppure il valore edilizio pieno di fr. 250.- il mq che il primo giudice ha attribuito al mapp. __________ sarebbe attendibile, tenuto conto delle caratteristiche negative della particella (in particolare, la forte pendenza e la mancanza di un'urbanizzazione ex art. 19 LPT); il fondo, per vista e distanza dal lago, non sarebbe d'altronde comparabile con le ben più pregiate proprietà __________ e __________ espropriate a fr. 250.-/mq.
Il Comune ribadisce pure la richiesta d'esproprio formale del terreno, invocando a riguardo una corretta applicazione dell'art. 6 Lespr.
Contesta, infine, l'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione per le spese di progettazione, sottolineando come i proprietari le abbiano affrontate inutilmente ben sapendo che il vincolo della nuova strada impediva l'erezione di una costruzione nel mezzo del tracciato.
E. Il Tribunale di espropriazione ed i proprietari del mapp. __________ postulano la reiezione del gravame con diffuse argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
F. In data 27 ottobre 1995 il giudice delegato ha visionato la proprietà __________ e la zona circostante, nonché le part. __________, __________, __________ e __________ di __________, dandone successivamente notizia alle parti.
Di tutte le risultanze istruttorie, così come delle osservazioni presentate a riguardo dagli interessati, si dirà, ove occorresse, in seguito.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm).
In via preliminare giova ricordare che la decisione attualmente oggetto d'impugnativa è stata preceduta da un altro giudicato con il quale il Tribunale di espropriazione ha stabilito che i vincoli imposti con l'entrata in vigore del PR consortile hanno ingenerato espropriazione materiale a danno dei proprietari del mapp. no. __________. Quella pronunzia emanata il 19 gennaio 1994 è regolarmente cresciuta in giudicato, per cui lo scrivente Tribunale si asterrà da qualsiasi considerazione sull'argomento limitandosi ad esaminare le censure sollevate dall'insorgente in ordine al negato esproprio formale del terreno ed all'indennizzo riconosciuto agli espropriati. Ciò non gli impedisce comunque di criticare le scelte procedurali operate dal primo giudice e di ribadire in particolare il proprio dissenso riguardo alla prassi di scindere il giudizio sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quello sulla valutazione della relativa indennità (cfr. STA 6 giugno 1995 in re Comune di __________, nota ai patrocinatori delle parti).
Il Comune ritiene che in base all'art. 6 Lespr il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere l'espropriazione formale della proprietà __________ così come proposta nell'allegato responsivo del 29 maggio 1994 e in occasione dell'udienza tenutasi il 28 settembre 1994.
Le ragioni che hanno indotto il Tribunale di espropriazione ha rifiutare l'esproprio formale della part. __________ di __________ vanno ricercate nell'assenza di un concreto progetto esecutivo per la realizzazione della strada di raccordo __________. In effetti il primo giudice ha ritenuto che la giurisprudenza risalente di questo Tribunale (cfr. RDAT 1990 N. 66) impedisse al Comune di chiedere la completazione dell'intervento espropriativo in via formale ricorrendo all'art. 6 Lespr. Questa deduzione impone alcune precisazioni ed un approfondimento della problematica.
Nel caso oggetto della STA 3 aprile 1990 in re G. (= RDAT 1990 N. 66) il Comune aveva promosso l'espropriazione formale di uno scorporo di terreno posto in zona AP/EP senza procedere alla picchettazione ed alla modinatura previste dall'art. 23 cpv. 1 Lespr, omissione che aveva indotto i proprietari a chiedere l'annullamento del procedimento per vizio di forma. Chiamato a pronunciarsi sulla fattispecie, questo Tribunale aveva sostanzialmente accolto le censure dei privati rilevando in particolare come la procedura di cui agli art. 20 ss. Lespr dovesse essere ossequiata anche nell'evenienza in cui l'espropriazione formale promossa dall'ente pubblico è preceduta da un'espropriazione materiale.
Non v'è ragione per modificare quella giurisprudenza. La procedura d'espropriazione formale inizia per legge con la pubblicazione degli atti, che tra l'altro devono comprendere una relazione sull'opera e un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera medesima (art. 21 lett. a e lett. b Lespr). Prima della pubblicazione degli atti le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modinature, salvo il caso in cui venga espropriato l'intero fondo (art. 23 cpv. 1 e 2 Lespr). Se la pubblica utilità dell'opera viene riconosciuta in occasione di un procedimento autonomo, ad esempio nell'ambito dell'approvazione di un PR, basta una relazione succinta e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr). Dato che l'approvazione del PR crea la certezza della pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste, nell'espropriazione formale per l'attuazione dell'opera prevista possono essere messi in discussione solo la sua adeguatezza (nel rispetto del principio della proporzionalità) e il suo impatto sulla proprietà privata, in particolare mediante una richiesta di modifica dei piani (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 16 in fine, 37 e 53 ad art. 1 LFespr; DTF 107 Ia 101): il corretto esercizio di questi diritti garantiti dalla legge presuppone tuttavia l'esistenza di un progetto e la sua conoscenza da parte dell'espropriato.
Ne consegue che indipendentemente dalla ricorrenza di un'espropriazione materiale, il promovimento di una procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione di un'opera è ammissibile solo sulla base di un progetto concreto che consenta all'espropriato di tutelare i suoi interessi con piena cognizione di causa. Per essere più precisi, un ente pubblico non può dar avvio all'esproprio formale di un fondo o di parte di esso senza ossequiare le formalità procedurali imposte dagli art. 20 ss. Lespr e questo nemmeno se la superficie di cui domanda l'acquisizione è stata con certezza colpita da una pregressa espropriazione materiale.
La situazione si presenta in termini ben diversi allorquando il proprietario notifica delle pretese a titolo di espropriazione materiale dando origine ad una procedura di stima ex art. 39 Lespr e l'ente pubblico postula, nell'ambito di quello stesso procedimento, la cessione totale del terreno espropriato. Come ben hanno supposto in passato il primo giudice (cfr. RDAT 1983 p. 252) ed altra dottrina eminente (Bianchi, Per un chiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 221), una simile domanda dell'ente pubblico va considerata legittima nella misura in cui la si può configurare alla stregua di una richiesta d'ampliamento dell'espropriazione fondata sull'art. 6 Lespr.
Secondo la giurisprudenza federale, il diritto cantonale può prevedere che tanto la collettività quanto la persona interessata possano chiedere l'espropriazione formale del fondo colpito da un'espropriazione materiale (DTF 114 Ib 176; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 763). Altrimenti detto, un procedimento di espropriazione materiale in atto può essere ampliato a richiesta di una delle parti se la legge cantonale contempla esplicitamente una tale possibilità e ne fissa le condizioni; con una simile base legale, l'ente pubblico convenuto in una causa di espropriazione materiale può quindi domandare un completamento dell'espropriazione ed ottenere di conseguenza l'esproprio formale del terreno senza dover rispettare le formalità tipiche di quest'ultima specifica procedura.
Contrariamente alle legislazioni di altri cantoni (ad esempio Sciaffusa, oggetto della DTF 114 Ib 174), quella ticinese conosce l'istituto dell'ampliamento solo quale estensione spaziale dell'espropriazione formale (da parziale in totale; cfr. art. 5 e 6 Lespr). Ciò non significa tuttavia che il concetto di ampliamento di cui agli art. 5 e 6 Lespr non possa trovare applicazione nelle procedure di espropriazione materiale; l'art. 1 cpv. 2 Lespr e gli stessi materiali legislativi (cfr. messaggio 9 luglio 1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1614) prevedono infatti chiaramente l'applicabilità delle norme regolanti l'espropriazione formale a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione.
In virtù dell'art. 6 cpv. 1 Lespr, l'ente pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale può quindi esigere la cessione in proprietà della superficie espropriata qualora l'indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l'indennità di espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno stesso; condizione, quest'ultima, che si realizza praticamente in tutti i casi ove l'espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un fondo.
La domanda d'ampliamento volta ad ottenere la cessione della proprietà può essere formulata anche se la sussistenza dell'espropriazione materiale è incerta. In tale evenienza l'accoglimento della richiesta di espropriazione formale dipenderà dall'esito delle valutazioni che il giudice delle espropriazioni è chiamato ad operare in ordine alla ricorrenza dell'espropriazione materiale, all'ammontare del relativo indennizzo ed al valore del fondo. Appurato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale e accertato in base ad una duplice stima che l'indennità dovuta per tale titolo è superiore ad un terzo del valore venale del diritto espropriato, il Tribunale di espropriazione potrà accordare all'ente pubblico l'esproprio formale del fondo mediante piena indennità come se il privato cittadino fosse stato espropriato nell'ambito di un procedimento promosso dalla collettività ai sensi degli art. 20 ss. Lespr.
Non si può certo sottacere che così facendo si concede facoltà all'ente pubblico di espropriare formalmente un fondo senza il supporto di alcun progetto attuativo dei vincoli di PR che lo gravano e questo solo perché il proprietario ha postulato un indennizzo per la presunta espropriazione materiale del suo terreno. Non si può neppure ignorare che dando avvio ad un procedimento di espropriazione materiale l'attore rischia di privarsi dei mezzi per opporsi alla sottrazione del fondo, armi di cui dispone invece il proprietario che viene convenuto dall'ente pubblico in una procedura di espropriazione formale; né si può negare che una simile iniziativa, anche se mirante al solo ottenimento di un risarcimento per titolo di espropriazione materiale, racchiude una sorta di acquiescenza all'espropriazione formale. Una tale restrizione dei diritti di difesa del cittadino potrebbe apparire intollerabile ove solo si consideri che le opere di PR non sempre sono definite con precisione o sono realizzate in perfetta consonanza con gli originari intendimenti pianificatori. Solo in apparenza tuttavia. L'espropriato potrà pur sempre parare ad una domanda di esproprio formale da parte dell'ente pubblico nell'ambito di una procedura di espropriazione materiale da lui avviata rinunciando alle pretese notificate (cfr. art. 6 cpv. 4 Lespr; Bianchi, op. cit., p. 221). D'altra parte, potrà pretendere la retrocessione del diritto sottrattogli nei casi previsti dagli art. 61 e 63 Lespr.
Nulla impedisce quindi all'ente pubblico convenuto in un procedimento di espropriazione materiale di postulare la completazione dell'intervento espropriativo in via formale appoggiandosi all'art. 6 Lespr. A favore di questa soluzione militano pure ragioni d'ordine pratico e di buon senso. In effetti, una volta promossa la procedura, entrambe le parti hanno convenienza a liquidare definitamente il contenzioso con il trasferimento della proprietà del fondo interessato: l'attore perché di solito cede un terreno ridotto alla sola funzione agricola e comunque non più sfruttabile secondo la sua destinazione originaria, il convenuto perché di regola acquisisce un immobile gravato da vincoli di PR per il quale è ormai tenuto a pagare un indennizzo corrispondente alla quasi totalità del suo valore venale.
Ne consegue che il Comune di __________ poteva invocare legittimamente l'art. 6 Lespr ed il concetto di ampliamento in esso ancorato per tentare di ottenere ipso facto l'espropriazione formale della proprietà __________ nell'ambito della procedura di espropriazione materiale promossa autonomamente dai resistenti. Il ricorso andrebbe accolto già solo per questo motivo, con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al primo giudice per l'emanazione di una nuova pronunzia (art. 65 cpv. 2 LPamm). Ragioni di economia di giudizio inducono tuttavia questo Tribunale a trattenere l'incarto e ad esaminare nei considerandi che seguono le ulteriori censure sollevate dall'ente espropriante, verificando nel contempo se in casu sono date le premesse per concedere al ricorrente l'esproprio formale del mapp. __________.
4.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso ("Sonderopfer") e tale da violare il principio d'uguaglianza (DTF 119 Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata).
L'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).
Nel caso di specie, con sentenza 19 gennaio 1994 regolarmente cresciuta in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stabilito che in data 12 luglio 1985 il mapp. __________ è stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR consortile dei Comuni del __________. A mente del primo giudice, il vincolo costituito dal tracciato della strada di raccordo __________, pur essendo parziale, ha provocato e provoca tuttora l'inedificabilità totale della proprietà __________.
Accertato in modo ormai insindacabile l'avverarsi di un'espropriazione materiale per i motivi dianzi evocati, il relativo risarcimento va calcolato su tutta la superficie del terreno in ragione del fatto che il vincolo ritenuto generatore di espropriazione materiale ha comportato l'inedificabilità dell'intera particella. Ad identica conclusione si perviene applicando la definizione giurisprudenziale di espropriazione materiale, giacché la limitazione nell'esercizio del diritto di proprietà reputata costitutiva di espropriazione materiale si estende con ogni evidenza all'insieme del fondo.
Alla luce delle potenzialità edificatorie teoricamente attribuibili alla parte del mappale non occupata dal tracciato stradale (ca. 370 mq) ci si potrebbe invero domandare se il vincolo è di una gravità tale da ingenerare effettivamente espropriazione materiale; non occorre in ogni modo soffermarsi ulteriormente sulla questione dal momento che la risposta comporterebbe un riesame della decisione resa il 19 gennaio 1994 dal giudice di prime cure. Ad ogni buon conto, posto che l'indennità per titolo di espropriazione materiale qui dedotta in giudizio deve corrispondere alla differenza tra il valore del fondo prima e dopo l'adozione della misura pianificatoria, il discorso circa le attuali valenze della proprietà __________ sarà opportunamente ripreso in appresso.
4.2. Il primo giudice ha stimato in fr. 250.-/ mq il valore (edilizio pieno) della part. __________ al momento dell'entrata in vigore del PR consortile, rifacendosi alle quotazioni di alcuni terreni di __________ posti in prossimità del lago.
4.2.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; DTF 115 Ib 408).
Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile, vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36; STA 2.5.1978 in re F.).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92).
Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
4.2.2. In epoca recente il Tribunale cantonale amministrativo ha accertato che nel 1985/86 la quotazione media dei terreni siti nella zona collinare R2 di __________ si aggirava sui 166.- fr. il mq e che allora il mercato immobiliare denotava un andamento piuttosto improntato alla stagnazione (cfr. STA 2 febbraio 1994 in re B., con la quale si è giunti a stimare in fr. 250.- il mq il valore edilizio pieno della part. __________ in considerazione soprattutto della sua privilegiata collocazione nelle immediate vicinanze del Verbano).
I dati raccolti dall'insorgente (cfr. memoriale 29 maggio 1994) e verificati d'ufficio da questo Tribunale dimostrano che nel comprensorio di __________ il livello dei prezzi era pressoché identico. Le compravendite dei mapp. __________, __________, __________ e __________ di __________ realizzate tra il 1985 ed il 1986 indicano infatti che nel comune è stato soluto un prezzo medio di circa 160.- fr. il mq per l'acquisto di fondi ben posizionati in collina comparabili a quello espropriato per disciplina edilizia.
Questa cifra di riferimento va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale. In sede di sopralluogo si è potuto constatare che il mapp. __________ fruisce di due accessi, entrambi carrozzabili: il fondo è infatti raggiungibile a valle utilizzando il sedime dell'angusta strada comunale a fondo cieco di cui alla part. __________ o la strada part. __________ di proprietà __________, il cui tracciato si prolunga sul mapp. __________ e sul mapp. __________ fino a giungere nei pressi della casa d'abitazione innalzata sul sovrastante mapp. __________. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, quest'ultimo passaggio si configura indubitabilmente alla stregua di un accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT; non si comprenderebbe, caso contrario, come abbia potuto il Comune concedere il permesso per la costruzione della villetta che insiste sulla part. __________. Verificata l'edificabilità del terreno dal profilo dell'urbanizzazione, ai fini del giudizio di stima val certamente la pena di annotare come la costruzione in loco sia nondimeno condizionata da altre circostanze, ovvero dalla forma irregolare e dalle dimensioni ridotte della proprietà. Al pari dei terreni posti in collina, anche la part. __________ è orientata verso il lago e presenta un dislivello abbastanza accentuato per imporre a chi costruisce notevoli lavori di sbancamento, con costi complessivi di edificazione superiori a quelli di un sedime pianeggiante. Il fondo si trova a poca distanza dal centro del paese ed è quindi raggiungibile facilmente ed in breve tempo, anche a piedi. Il primo giudice ha tuttavia omesso di considerare che tale vantaggio è svilito dalla collocazione della proprietà nelle immediate vicinanze della strada cantonale, notevolmente trafficata, e della linea ferroviaria. Checché ne dicano gli espropriati, le emissioni foniche ed atmosferiche provenienti da questi impianti sono tutt'altro che trascurabili, mentre i terreni situati nella zona collinare (segnatamente le part. __________, __________, __________ e __________ visionate nel corso del sopralluogo) godono di una considerevole tranquillità in funzione della loro ubicazione discosta dall'abitato. Ma non solo. Grazie alla loro posizione elevata beneficiano di una vista impareggiabile sulla regione del __________, prerogativa, questa, che unita alla pace dei luoghi compensa in buona parte la loro lontananza dal centro del paese ed il fatto che per raggiungerli è necessario far capo alla strada __________, tortuosa e a tratti ripida.
Dall'estrema sommità del mapp. __________ è possibile scorgere il panorama abilmente riprodotto sulle numerose fotografie versate agli atti. In realtà, per valutare oggettivamente l'ampiezza di questo pregio non ci si può posizionare sul confine con il mapp. __________, ma occorre stare ad una quota inferiore di almeno 6 metri, ovvero all'altezza del secondo piano di una costruzione come quella progettata dai resistenti; orbene, da una simile posizione la veduta sul lago è disturbata per circa 2/3 dagli edifici eretti in modo compatto sulle sottostanti zone NV2 e R3.
In esito alle considerazioni sin qui esposte, questo Tribunale ritiene di poter attribuire alla proprietà __________ un valore venale, al 12 luglio 1985, di fr. 210.- il mq. Questa cifra corrisponde per leggero eccesso al prezzo più alto pagato in zona nel 1985 (mapp. no. __________ di __________) e, pur scostandosi nettamente dalla quotazione media dei terreni R2 posti in collina, appare malgrado tutto adeguata alle peculiarità della part. __________ e conforme all'andamento manifestatosi all'epoca nel mercato immobiliare del __________.
La predetta valutazione si distanzia invero anche dall'apprezzamento operato dall'istanza inferiore sulla base di una presunta equivalenza tra il mapp. __________ e la proprietà __________. Un simile confronto appare infatti improponibile, vuoi perché i fondi siti a lago o nelle immediate vicinanze degli specchi d'acqua hanno notoriamente un maggior valore rispetto a quelli posti altrove (cfr. Nägeli/Hungerbühler, Handbuch des Liegenschaftenschätzers, p. 57; Hägi, Die Bewertung von Ligenschaften, p. 37; RDAT 1988 N. 70; STA 27 novembre 1992 in re R.), vuoi perché le qualità della part. __________ non raggiungono affatto il livello di pregio decantato dal primo giudice.
Neppure le ulteriori transazioni tra privati ed ente pubblico segnalate dalle parti consentono di accreditare le conclusioni tratte dal Tribunale di espropriazione in ordine al valore commerciale della proprietà __________. La somma di recente offerta dal Comune per acquistare la part. no. __________ di __________ gravata da un vincolo P imposto nel 1985 non è significativa, poiché i prezzi stipulati nell'ambito di trattative bonali non possono influire in modo determinante sulla quantificazione dell'indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; STA 7 settembre 1994 in re S.). Quanto alle compravendite dei mapp. __________ e __________, trattasi di negozi scarsamente indicativi giacché conclusi in epoca troppo lontana dal dies aestimandi e relativi a fondi non comparabili (per posizione, morfologia e disciplina edilizia).
4.3. Di norma, un fondo colpito da espropriazione materiale perde integralmente la propria componente edilizia (si pensi al classico esempio costituito dalle proprietà edificabili incluse in zona AP-EP) e quindi il suo cosiddetto valore residuo si riduce a quello di un buon terreno agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai fr. 30.- il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).
In casu il valore residuo del mapp. __________ va però stimato tenendo presente che il vincolo ritenuto generatore di espropriazione materiale non ha completamente mortificato le potenzialità edificatorie di tutto il fondo. In effetti, il tracciato stradale preclude la costruzione di una casa d'abitazione, ma non impedisce che sulla superficie restante di circa 370 mq non colpita dal vincolo vengano realizzati manufatti o impianti di ridotte dimensioni purché conformi alla destinazione di zona. D'altra parte, l'area non occupata dal percorso stradale mantiene valenze commerciali che nell'estimo della funzione residua non possono essere ignorate: basti solo pensare, come ben sottolinea il ricorrente, alle possibilità di permuta o di cessione, oppure di trasferimento degli indici edificatori, con i fondi confinanti.
Adottando per analogia un metodo di calcolo escogitato dallo stesso Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina (RDAT 1988 N. 73), il valore dei 370 mq liberi da vincoli può essere apprezzato nel modo seguente:
valore massimo per i confinanti: fr. 210.-/mq (valore edilizio pieno)
valore minimo per i proprietari: fr. 70.-/mq (1/3 del valore edilizio pieno)
valore medio: fr. 140.-/mq
Posto che il valore residuo dei 90 mq interessati dal tracciato della strada può essere effettivamente stimato a 30.- fr. il mq, quello di tutta la proprietà ammonta dunque a
fr. 30.- x 90 mq + fr. 140.- x 369 mq = fr. 118,40/mq
459 mq
il che porta a quantificare in fr. 92.- il mq oltre interessi l'indennizzo dovuto ai resistenti per l'espropriazione materiale del mapp. __________.
Occorre tuttavia quantificare il relativo risarcimento, tenendo presente che se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va di principio stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), con la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini della espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto una evoluzione nel corso degli anni (DTF 114 Ib 111 consid. 2a; 114 Ib 122 consid. 7a; 108 Ib 334 consid. 4c).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di poter operare una stima unica partendo dal presupposto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto sostanzialmente immutato. Approfondite indagini recentemente effettuate dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano infatti che in questi ultimi anni in Ticino non è intervenuta alcuna significativa modifica del valore dei fondi agricoli.
Ai fini della determinazione dell'indennità è quindi sufficiente attenersi al valore edilizio del mapp. no. __________ nel luglio del 1985: in concreto fr. 210.- il mq.
Gli espropriati sostengono invece di aver fatto allestire il progetto allegato alla domanda di costruzione 15 settembre 1993 per ottenere chiarezza in ordine alla validità del vincolo e per comprovare la ricorrenza dell'espropriazione materiale.
La giurisprudenza ammette la rifusione delle spese di progettazione divenute inutili in caso di espropriazione del tutto imprevedibile (DTF 102 Ia 253) o quando si tratta di proteggere il principio della buona fede (DTF 108 Ib 357), mentre di principio la nega se la domanda di costruzione non era conforme alla regolamentazione edilizia in vigore al momento del suo inoltro (DTF 112 Ib 118).
Dagli atti risulta evidente che il progetto di cui si tratta è stato allestito nel settembre del 1993, a distanza di pochi mesi dalla decadenza della zona di pianificazione ex art. 27 LPT e 16-25 DEPT instaurata il 5 giugno 1990. In quel momento era allo studio una variante di PR destinata a modificare il tracciato della SR2 in modo tale da salvaguardare l'edificabilità della part. __________, ma dal profilo giuridico la situazione non era affatto ambigua: il vincolo costituito dall'originario piano viario era del tutto operante e con ogni evidenza impediva che sul fondo si potesse costruire una casa d'abitazione. I resistenti sapevano benissimo che il suddetto aggravio pianificatorio comprometteva la costruzione in loco di una casa d'abitazione, tant'è che hanno dato avvio alla procedura che ci occupa invocando questa specifica circostanza. Essendo assistiti da un legale non potevano nemmeno ignorare che la loro proprietà avrebbe potuto riacquistato gran parte delle potenzialità edificatorie perse nel 1985 solo se il Consiglio di Stato avesse approvato una modifica di PR contemplante uno spostamento del tracciato della strada di raccordo __________ (cfr. art. 39 e 41 cpv. 2 LALPT).
E' ben vero che pendente causa, segnatamente il 9 agosto 1993, il Municipio di __________ ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler rinunciare al vincolo del 1985 tramite una variante di PR, ma è altrettanto vero che tale dichiarazione era accompagnata da una riserva riferita alla necessità di far approvare il nuovo assetto pianificatorio dalle competenti autorità. Orbene, in questo specifico frangente il Comune si è comportato in maniera ineccepibile ed inequivocabile: si è limitato infatti a manifestare la propria intenzione di affrancare il mapp. __________ dai pregiudizievoli vincoli in vigore sottolineando tuttavia che la variante di PR a tal scopo approntata mancava ancora delle approvazioni necessarie per esplicare l'effetto divisato.
L'argomentazione secondo cui la domanda di costruzione era necessaria per dimostrare la validità del vincolo e la sussistenza dell'espropriazione materiale appare alquanto pretestuosa. L'esistenza del vincolo era indubbia per le ragioni dianzi esposte. Quanto alle sue conseguenze, era certamente compito del Tribunale di espropriazione accertarle. Ai privati che si ritengono colpiti da un'espropriazione materiale compete innanzi tutto la facoltà di far valere delle pretese conformemente all'art. 39 Lespr. In caso di contestazione, la procedura che segue è retta dal principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 LPamm), per cui gli elementi suscettibili di determinare la decisione vengono accertati d'ufficio dal Tribunale di espropriazione; alle parti incombe un semplice dovere di collaborazione nell'appuramento dei fatti e nell'assunzione delle prove. Nell'evenienza concreta, gli espropriati non erano assolutamente tenuti a dimostrare mediante un progetto di costruzione che in assenza di vincoli il mapp. __________ sarebbe stato concretamente edificabile. Una simile comprova non era neppure necessaria ai fini del giudizio; il giudice ed i periti che compongono il Tribunale di prima istanza si sono infatti pronunciati positivamente circa la ricorrenza dell'espropriazione materiale senza neppure conoscere il contenuto della domanda di costruzione, che è stata versata agli atti solo in occasione dell'ultima udienza tenutasi il 28 settembre 1994.
Ne consegue che i resistenti non possono vedersi rifuse le spese di progettazione affrontate senza alcuna reale necessità od esigenza connessa con la procedura di espropriazione materiale.
L'accoglimento dell'impugnativa impone dunque di addossare ai resistenti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili, dato che il Comune si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 22 ter Cost; 5, 19, 27 LPT; 39, 41 LALPT; 16-25 DEPT 1980; 22, 33 LS; 1, 5, 6, 20 ss., 39, 47, 50 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata e riformata come segue:
"1. Il Comune di __________ è condannato a versare a __________ e __________ un'indennità di fr. 210.- il mq per l'espropriazione materiale e formale del mapp. no. __________ RFD di __________, con interessi al 5% dal 14 febbraio 1986 al 31 maggio 1986, al 4,5% dal 1° giugno 1986 al 31 maggio 1989, al 5,5% dal 1° giugno 1989 al 31 maggio 1990, al 6,5% dal 1° giugno 1990 al 31 marzo 1993, al 5,5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993 e al 5% dal 1° ottobre 1993 in avanti.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 254.20 sono poste a carico del Comune di __________.
Il Comune di __________ verserà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili."
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta a carico di __________ e __________ in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al Comune di __________ fr. 2'500.- (duemilacinquecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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