AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2001.2
Data decisione, Autorità: 04.10.2001, TRAM
Incarto n. 53.2001.00002
Lugano 4 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 28 maggio 2001 di
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
"la restituzione, con relativi interessi dell'importo totale dello stipendio decurtato a parti-re dal mese di settembre 2000 e fino ad aprile 2001";
vista la risposta 27 giugno 2001 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha iniziato a lavorare per lo Stato nel novembre del 1982 quale funzionaria amministrativa. Nel 1997 è entrata in aperto conflitto con i suoi superiori per essersi rifiutata di svolgere un lavoro manuale, esulante, a suo avviso, dalle mansioni affidatele.
Il 1. novembre 1998 l'attrice è stata trasferita presso la centrale operativa della __________, dove ha ottenuto qualifiche deludenti. Dopo aver partecipato senza successo a diversi concorsi, si è ammalata (sindrome ansiosa), rimanendo assente dal lavoro per tre settimane a partire dal 10 maggio 1999.
Superando la riluttanza dell'interessata, il 15 giugno 1999 la Divisione della giustizia ha deciso di trasferirla all'ufficio del __________ di __________. L'attrice ha iniziato a lavorarvi il 16, ma già a partire dal giorno seguente si è nuovamente ammalata (sindrome depressiva agitata reattiva), rimanendo assente dal lavoro per 106 giorni consecutivi. Il 6 ottobre 1999 __________ ha ripreso l'attività al 50%, ma solo per tre settimane, interrotte da un'ulteriore assenza di 9 giorni per malattia.
L'8 novembre 1999 l'attrice è ricaduta in malattia (sindrome depressiva da disadattamento), rimanendo ininterrottamente assente per oltre 14 mesi, sino al 1. febbraio 2001.
Il 23 dicembre 1999 il medico cantonale aggiunto ha informato la Sezione delle risorse umane che, stando al medico curante, la malattia era "dovuta essenzialmente a una conflittualità sul posto di lavoro", precisando comunque, che la stessa era "abile al lavoro al 100% da subito in qualsiasi altro posto".
A partire dal 1. settembre 2000 lo Stato le ha dimezzato lo stipendio in applicazione dell'art. 23 cpv. 1 LStip.
Il 15 gennaio 2001 __________ ha iniziato uno sciopero della fame per rivendicare l'attribuzione di un posto di lavoro conforme alle sue aspettative. Il 12 febbraio 2001 lo Stato l'ha esaudita, creandogliene uno presso la __________, dove l'ha trasferita come funzionaria amministrativa soprannumeraria alle stesse condizioni di stipendio, che è tuttavia stato integralmente ripristinato soltanto al partire dal 13 aprile 2001.
B. Con petizione 28 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio la domanda riprodotta in epigrafe.
A mente dell'attrice, la riduzione dello stipendio applicatale sarebbe ingiustificata, poiché l'assenza per malattia sarebbe dovuta all'inadeguatezza del posto di lavoro affidatole. A sostegno della sua tesi l'attrice si richiama al rapporto 23 dicembre 1999 inviato dal medico cantonale alla Sezione delle risorse umane.
L'attrice rileva inoltre di aver manifestato a più riprese la propria disponibilità a riprendere il lavoro in qualsiasi altro posto.
C. All'accoglimento della petizione si è opposto lo Stato, negando qualsiasi carattere professionale alla malattia dell'attrice e rilevando che sarebbero anzi date le premesse per disdire il rapporto d'impiego.
D. In sede di replica e di duplica le parti hanno precisato le tesi addotte in precedenza, confermandosi nelle rispettive domande.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'attrice sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.
Se dopo almeno due anni dall'inizio della prima assenza per malattia il dipendente riprende il lavoro in modo continuato per più di tre mesi, egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio in caso di assenza secondo i capoversi da 1 a 5 (art. 23 cpv. 6 LStip).
Per inizio del periodo biennale di assenza ai sensi dell'art. 23 LStip, si intende l'assenza superiore a 15 giorni consecutivi. Durante il periodo biennale di assenza, per stabilire lo stipendio secondo l'art. 23 cpv. 1 e 3 LStip, sono computate tutte le assenze (art. 45 cpv. 1 RDS).
2.2. Nell'evenienza concreta, l'attrice ha iniziato il 10 maggio 1999 a rimanere assente dal lavoro per malattia per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi. Dopo 22 giorni di assenza, ha ripreso il lavoro, ma solo per 15 giorni. Il 17 giugno 1999 si è nuovamente assentata per malattia (sindrome depressiva), rimanendo ininterrottamente assente dal lavoro sino al 5 ottobre seguente. Dopo aver lavorato per una settimana, ha accumulato altri 9 giorni di assenza. Ripresa l'attività il 23 ottobre 1999, ha poi lavorato altre due settimane, interrompendola ulteriormente l'8 novembre seguente, data a partire dalla quale è rimasta a casa per malattia sino alla fine di gennaio del 2001.
Non avendo ripreso il lavoro in modo continuato per più di tre mesi, i brevi periodi di lavoro registrati fra il 10 maggio 1999 e la fine di gennaio del 2001, non hanno riconferito all'attrice il diritto di ricevere lo stipendio secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 LStip. L'art. 23 cpv. 6 LStip non torna applicabile.
Stando ai tabulati delle assenze, nel corso del 1999 l'attrice ha accumulato 195 giorni di assenza. A partire dal 13 giugno 2000 (166° giorno dell'anno) il suo stipendio avrebbe pertanto dovuto essere dimezzato giusta l'art. 23 cpv. 1 LStip. Lo Stato ha tuttavia continuato a versarglielo pieno, per altri due mesi, riducendoglielo al 50% soltanto a partire dal 1. settembre 2000.
L'attrice ha continuato a rimanere assente dal lavoro per malattia durante tutto il 2000 e per tutto il mese di gennaio 2001, riprendendo l'attività soltanto all'inizio del seguente mese di febbraio, dopo essere stata trasferita ai servizi della Cancelleria dello Stato. Pur avendo ripreso il lavoro a tempo pieno, lo Stato ha mantenuto la riduzione dello stipendio al 50% sino alla metà del mese del seguente mese di aprile, allo scopo di recuperare lo stipendio versato in eccedenza nel periodo compreso tra la metà di maggio e la fine di agosto del 1999.
Dal profilo formale, siffatto modo di procedere non va esente da critiche: una breve spiegazione scritta avrebbe forse evitato la presente contestazione. Dal profilo sostanziale, il conteggio resiste invece alle censure dell'attrice, poiché è ancora a favore di quest'ultima, considerando che il periodo di recupero (78 giorni) è leggermente inferiore al ritardo (80 giorni) con cui lo Stato è intervenuto a dimezzare lo stipendio.
Le contestazioni dell'attrice, tuttavia, non vertono tanto sui conteggi, quanto piuttosto sulla legittimità della riduzione, a suo parere ingiustificata, essendo la causa della sua malattia da ricondurre all'atteggiamento assunto dallo Stato nei suoi confronti.
Questa clausola generale mira a colmare eventuali lacune dell'elenco delle sostanze nocive e delle malattie professionali allestito dal Consiglio federale. Il presupposto della causa esclusiva o preponderante di cui all'art. 9 cpv. 2 LAINF è soddisfatto, quando la malattia professionale è provocata almeno nella misura del 75% dall'attività lavorativa (DTF 119 V 200 consid. 2b). Anche la clausola generale prevista dall'art. 9 cpv. 2 LAINF presuppone un rischio per la salute tipico di una certa attività professionale. La malattia deve essere riconducibile almeno nella misura suindicata all'esercizio dell'attività lavorativa in quanto tale (STF 07.09.1999 in re C. consid. 6a/bb).
3.2. Prescindendo dalla breve assenza registrata dall'insorgente quando lavorava ancora alla centrale operativa della polizia (10-31.05.1999), l'attrice si è ammalata in modo continuato e duraturo il 17 giugno 1999, data in cui avrebbe dovuto iniziare a lavorare presso l'ufficio __________ di __________.
I medici che l'hanno visitata hanno diagnosticato una sindrome depressiva da disadattamento (dr. __________) o reattiva (dr. __________) al posto di lavoro.
Ora, è evidente che la malattia non è stata provocata dall'esercizio dell'attività lavorativa alla quale l'attrice è stata assegnata, ma dal trasferimento in quanto tale, al quale essa ha tentato di opporsi ancor prima che fosse disposto dall'autorità. Non è quindi soddisfatto il requisito dell'art. 9 cpv. 2 LAINF, che considera professionale soltanto la malattia causata dall'esercizio dell'attività lavorativa come tale.
Invano si richiama l'attrice al certificato 23 dicembre 1999 del medico cantonale aggiunto attestante un'asserita "conflittualità sul posto di lavoro"; evenienza, questa, che a determinate condizioni potrebbe portare al riconoscimento dell'esistenza di una malattia professionale. Negli atti non v'è traccia di alcuna situazione di conflittualità sul posto di lavoro, che permetta di attribuire la malattia dell'attrice all'esercizio dell'attività professionale. Quando l'attrice si è ammalata non aveva svolto alcuna attività connessa al nuovo posto di lavoro. La malattia non è quindi riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa, ma al posto di lavoro in quanto tale, che l'attrice si è rifiutata di assumere, persistendo in questo suo rifiuto sin quando l'autorità, cedendo alle pressioni di uno sciopero della fame, messo in atto dalla stessa attrice, anziché rescindere il rapporto d'impiego per assenza di durata superiore a 18 mesi (art. 60 cpv. 1 lett. c LOrd), le ha creato un posto di lavoro presso la __________, dove l'ha trasferita come unità lavorativa soprannumeraria.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 LOrd; 23 LStip; 3, 18, 28, 71;
dichiara e pronuncia:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dell'attrice.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster