AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2001.1
Data decisione, Autorità: 12.09.2001, TRAM
Incarto n. 53.2001.00001
Lugano 12 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 23 febbraio 2001 di
rappr. dall'__________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il riconoscimento dello stipendio dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 e dell'indennità d'uscita prevista dall'art. 18 LStip in caso di disdetta del rapporto d'impiego, pari a fr. 8'163.70, come da decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto 2000.
vista la risposta del convenuto, chiedente:
La petizione è integralmente respinta.
Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 18 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha assunto l'attrice __________ quale infermiera presso la __________ con lo statuto di dipendente nominata al 100% a far tempo dal 1. marzo seguente.
A partire dal mese di gennaio 1999 l'attrice è rimasta ininterrottamente assente dal lavoro per motivi di salute. Considerato il perdurare dell'assenza, dando seguito ad un analogo invito rivoltole dalla Sezione delle risorse umane (SRU), all'inizio di ottobre l'attrice ha inoltrato una domanda d'invalidità.
b. A partire dal mese di gennaio 2000 lo stipendio dell'attrice è stato ridotto al 50 % per malattia.
Con decisione 29 agosto 2000, preceduta dalla prospettazione prescritta dall'art. 53 LOrd, il Consiglio di Stato ha notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego per malattia per la fine di novembre 2000, riconoscendole un'indennità di uscita di fr. 8'163.70.
c. Con scritto del 28 agosto 2000 l'ufficio dell'AI ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione di aver riconosciuto all'attrice un'invalidità totale per malattia di lunga durata a far tempo dal 1. gennaio 2000, invitandola "ad eseguire i compiti fissati dalla CPAI".
Dando seguito a questa comunicazione, il 5 settembre 2000 l'Amministrazione della Cassa Pensioni (CP) ha comunicato all'Ufficio gestione del personale di aver collocato a riposo l'attrice a partire dal 1. settembre 2000.
d. Avuta notizia dell'avvenuto pensionamento, il 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione del 29 agosto precedente con cui disdiceva il rapporto d'impiego.
B. Assistita dall'__________, il 25 settembre 2000 __________ ha contestato questo provvedimento, chiedendo di essere trattata conformemente alla risoluzione di disdetta del 29 agosto 2000. Ha quindi sollecitato il versamento dello stipendio ridotto sino alla fine di novembre e dell'indennità di uscita prospettatale con quel provvedimento.
Lo Stato ha respinto la richiesta, rilevando in sostanza che il riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI, sopraggiunto nel frattempo, e il conseguente pensionamento per invalidità, disposto dalla CP, aveva determinato la cessazione del rapporto d'impiego.
C. Con petizione 23 febbraio 2001 __________ ha convenuto lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio la richiesta menzionata in epigrafe.
Esposta la fattispecie, l'attrice contesta che la decisione della CP, peraltro mai sollecitata, costituisca un motivo di cessazione del rapporto d'impiego non previsto dall'art. 58 LOrd. Sottolinea come l'art. 16 LCP disponga che le pensioni decorrono a partire mese dal quale lo stipendio non è più corrisposto. Nega infine che le disposizioni della CP possano determinare la cessazione del diritto allo stipendio.
D. All'accoglimento della petizione si è opposto il convenuto, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
L'attrice era una dipendente cantonale. Le pretese fatte valere sono di natura pecuniaria e derivano dal rapporto d'impiego. La petizione è dunque ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd.
Prima di eventualmente entrare nel merito della contestazione questo Tribunale deve tuttavia pronunciarsi, quale autorità di ricorso, sulla legittimità della decisione 13 settembre 2000 con cui il Consiglio di Stato ha annullato la disdetta notificata all'attrice con risoluzione del 29 agosto precedente.
Con scritto 25 settembre 2000 l'attrice, assistita dall'__________, ha in effetti contestato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarlo. Il Governo ha invero omesso di trasmettere l'atto al Tribunale cantonale amministrativo, giusta l'art. 4 PAmm. Essendo configurabile come un vero e proprio atto di ricorso, inoltrato dalla diretta interessata nel termine d'impugnazione, contro una decisione che annulla un provvedimento impugnabile, l'omissione in cui è incorso il Consiglio di Stato non esime questo tribunale dall'obbligo di esaminarne il merito.
a) per dimissioni (art. 59 LOrd),
b) per disdetta durante il periodo di prova (art. 18 LOrd),
c) per disdetta da parte del datore di lavoro (art. 60 LOrd),
d) per destituzione (art. 63 LOrd), o
e) per raggiunto limite d'età (art. 64 LOrd).
Fra i motivi che determinano la cessazione del rapporto d'impiego la norma non annovera la morte del dipendente. È comunque fuori di dubbio che questo evento faccia decadere immediatamente tale rapporto. Una diversa soluzione non è ragionevolmente immaginabile. Con il decesso del dipendente il rapporto d'impiego decade senz'altro. Altrettanto immediatamente cessa l'erogazione dello stipendio e di tutte le indennità ad esso connesse.
3.2. Se un dipendente, al quale è stata notificata la disdetta, muore prima della scadenza del termine, il rapporto d'impiego cessa immediatamente per causa di morte.
In questa ipotesi, l'erogazione dello stipendio cessa, mentre decade l'eventuale indennità d'uscita riconosciuta al dipendente dall'atto di disdetta conformemente all'art. 18 LStip. Agli eredi non spetta alcunché. I superstiti hanno diritto soltanto alle prestazioni previdenziali della CP.
3.3. Fra le cause di decadenza del rapporto d'impiego, l'art. 58 LOrd non menziona nemmeno il pensionamento per invalidità. La norma si limita a considerare il pensionamento per raggiunti limiti d'età (lett. c).
Dal profilo delle ripercussioni sul rapporto d'impiego, non v'è tuttavia alcun motivo per trattare il pensionamento per invalidità diversamente da quello per anzianità. Nulla permette invero di ritenere che soltanto il pensionamento per anzianità determini la cessazione del rapporto d'impiego e che in caso di pensionamento (totale) per invalidità tale rapporto continui invece a sussistere. Pare evidente che la condizione di dipendente non è conciliabile con quello di pensionato. Nemmeno la comparente pretende del resto che per rescindere il rapporto d'impiego di un dipendente pensionato per invalidità lo Stato debba ancora notificargli una disdetta. Analogamente al decesso del dipendente, è l'evento stesso del pensionamento, per anzianità o per invalidità, che determina l'estinzione del rapporto d'impiego.
Il fatto che l'art. 58 LOrd non annoveri il pensionamento per invalidità fra i motivi di cessazione del rapporto è quindi da ricondurre ad un'omissione involontaria e non ad un silenzio qualificato del legislatore.
3.4. Ora, se un dipendente al quale è stata notificata la disdetta, viene pensionato per invalidità prima della scadenza del termine, il rapporto d'impiego decade immediatamente per causa di pensionamento. Analogamente al caso di decesso, il rapporto non continua a sussistere sino alla scadenza del termine di disdetta, ma si estingue. Non può coesistere con il pensionamento: per principio non è concepibile che un dipendente rimanga al servizio dello Stato con lo statuto di pensionato. Affinché il licenziamento esplichi i suoi effetti occorre che alla scadenza del termine di disdetta il dipendente sia vivo e non sia stato nel frattempo pensionato. Se muore o se passa al beneficio della pensione prima di tale termine, la disdetta diventa priva d'oggetto in seguito ad estinzione del rapporto d'impiego per altra causa.
La decisione resiste alle critiche della comparente.
In caso di modifica della situazione di fatto determinante, la revoca di decisioni amministrative adottate in conformità della legge è ammessa quando l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevale su quello alla sicurezza del diritto (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 45 B I seg.). Evenienza, questa, che si verifica nel caso concreto, ove il pensionamento per invalidità, sopraggiunto prima della scadenza del termine di disdetta, ha estinto il rapporto d'impiego, privando di giustificazione l'ulteriore versamento dello stipendio e la corresponsione di un'indennità di uscita. Non appare invero fuori luogo considerare prevalente l'interesse dello Stato a non versare prestazioni pecuniarie diventate prive di giustificazione.
A torto ravvisa la comparente nella fattispecie un sovvertimento dei ruoli del Consiglio di Stato e della CP. Il pensionamento per invalidità non è deciso dallo Stato, ma dalla CP, che accerta l'adempimento dei relativi presupposti. In caso d'invalidità è pertanto la CP che determina la cessazione del rapporto d'impiego, pensionando il dipendente per questo titolo.
L'art. 16 cpv. 1 LCP, a norma del quale le pensioni decorrono a partire dal mese per il quale lo stipendio non è più corrisposto, non permette di giungere a diversa conclusione. Questa disposizione di legge sottolinea anzi che la pensione non può essere cumulata con lo stipendio.
Né permette di accreditare la tesi dell'attrice l'art. 23 LStip che in caso di malattia o di infortunio non professionale, riconosce al dipendente il diritto all'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza ed al 50% per i successivi 360. La norma presuppone che il dipendente rimanga in carica. Non gli assicura di rimanere in carica sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade. Non impedisce quindi che il dipendente venga pensionato prima che siano trascorsi 720 giorni di assenza.
Il riconoscimento dell'invalidità è stato peraltro sollecitato dall'attrice nell'ottobre del 1999. Non può quindi l'attrice dolersi di essere stata pensionata per questo titolo.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 58, 60, 67, 68 LOrd; 16, 29 LCP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
La petizione, trattata come ricorso, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster