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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2000.36
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 53.2000.00036
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 agosto 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente
Conseguentemente la Repubblica e Cantone del Ticino è condannata a versare alla signora __________, la somma di fr. 2'542,35 oltre a rilasciare alla stessa un attestato di lavoro come richiesto nei considerandi.
vista la risposta 10 ottobre 2000 della Sezione delle risorse umane chiedente:
In ordine
La petizione è respinta quo alla richiesta di rilascio dell'attestato di lavoro.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
Nel merito
La petizione è respinta.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
preso atto della replica 14 novembre 2000 e della duplica 15 dicembre 2000;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'attrice __________ è stata alle dipendenze dello Stato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre dello stesso anno in qualità di medico assistente all'80% presso l'__________ la risoluzione con la quale le è stato attribuito l'incarico specificava che le sarebbe stato corrisposto uno stipendio fisso lordo mensile di fr. 6'856.05 pagabile conformemente all'art. 22 Lstip e che il rapporto di impiego avrebbe sottostato alle vigenti norme della LOrd, così come ad ogni altra disposizione in materia;
che in occasione di un colloquio intercorso il 18 novembre 1997 i vertici dell'__________ hanno comunicato alla collaboratrice che l'incarico non sarebbe stato rinnovato; tale decisione è stata confermata per iscritto il 26 novembre seguente;
che cessato il rapporto alla scadenza prevista, __________ ha chiesto il rilascio di un attestato di lavoro e rivendicato il pagamento di spese di trasferta, indennità di picchetto, perizie e partecipazioni a commissioni;
che il 1°luglio 1998 il direttore della Divisione della salute pubblica ha trasmesso all'assicuratore di protezione giuridica dell'attrice il certificato di lavoro, proponendogli nel contempo di liquidare la vertenza in corso mediante il pagamento di complessivi fr. 5'085.70: fr. 2'383.85 quale rimborso di spese di trasferta, fr. 1'297.70 a titolo di indennità di picchetto e fr. 1'404.15 per un mandato peritale concernente il __________;
che dopo un nutrito scambio di corrispondenza in esito al quale il contenzioso sembrava pressoché giunto a soluzione, il 19 luglio 1999 il giurista del DOS ha fatto avere a __________ un nuovo attestato di lavoro, maggiormente dettagliato rispetto al precedente; il mese seguente lo Stato ha versato alla ex dipendente tutte le spettanze riconosciutele;
che non ritenendosi completamente tacitata, __________ ha adito il Tribunale cantonale amministrativo mediante petizione 14 agosto 2000, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe; la comparente pretende in sostanza un attestato di lavoro conforme alla bozza che essa stessa ha redatto e l'ulteriore pagamento di 52 ore di lavoro straordinario, nonché di 4 giornate di recupero non effettuate;
che con risposta 10 ottobre 2000 la SRU ha chiesto di respingere la petizione laddove ricevibile, rilevando in particolare come l'attrice fosse tenuta per legge a compensare eventuali straordinari nella forma del congedo;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, tesi allegazioni e domande;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra lo Stato e i dipendenti cantonali sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica; con riserva di quanto si dirà in appresso la petizione è quindi ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la pretesa dell'attrice di farsi rilasciare un attestato di lavoro corrispondente a quello da lei redatto risulta improponibile; questo aspetto del contenzioso non rientra nel novero delle controversie patrimoniali suscettibili di essere deferite davanti a questo Tribunale in via di azione diretta (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 5b ad art. 71);
che quand'anche fosse stata ammissibile, la richiesta avrebbe dovuto essere disattesa; in effetti, l'ultimo certificato rimesso a __________ (doc. D) contiene tutte le indicazioni previste all'art. 51 LOrd, è oggettivamente completo pur non addentrandosi nei dettagli, permette di inquadrare con sufficiente chiarezza l'attività svolta sull'arco di 12 mesi e non presenta alcuna connotazione negativa;
che l'attrice afferma di aver effettuato ben 52 ore di lavoro straordinario e di non aver potuto usufruire di 4 giornate di recupero; dato che le è stato impossibile compensare tali prestazioni con del tempo libero prima della scadenza dell'incarico, pretende un'indennità di fr. 2542.35 già dedotta la liquidazione versatale dallo Stato posteriormente alla cessazione del rapporto d'impiego;
che secondo l'art. 71 LOrd il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato, in linea di principio, nella forma del congedo; le ore straordinarie effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 30.a - soggiunge il cpv. 3 della medesima norma - sono compensate unicamente nella forma del congedo;
che quest'ultima disposizione, al pari di analoghe previste nello statuto dei funzionari della Confederazione e di altri cantoni, si fonda sull'idea mutuata dall'economia privata secondo la quale i funzionari di rango superiore devono assumersi responsabilità e oneri supplementari la cui retribuzione è già compresa nello stipendio di quadro che viene loro riconosciuto; se un'attività esige regolarmente il superamento dell'orario abituale, la situazione va risolta adottando misure di natura organizzativa e non prestando ore supplementari di lavoro a pagamento (GAAC 60.73 p. 655);
che in concreto, tenuto conto del suo grado di occupazione, __________ ha percepito un salario di gran lunga superiore a quello annuo massimo di fr. 100'582.- previsto nel 1997 per la 30. classe di stipendio (cfr. DE sull'indennità di rincaro 1997, BU 1996 p. 457), per cui la regola sancita dall'art. 71 cpv. 3 LOrd le tornava certamente applicabile;
che di principio l'attrice avrebbe quindi dovuto compensare le ore di lavoro straordinarie nella forma del congedo e questo prima della cessazione del rapporto d'impiego;
che l'interessata ha saputo che l'incarico non le sarebbe stato rinnovato già il 18 novembre 1997; aveva dunque tutto il tempo - quasi un mese e mezzo - per organizzare adeguatamente il recupero degli straordinari prestati fino a quel momento;
che in particolare avrebbe potuto terminare la propria attività prima del 5 dicembre 1997, giorno in cui ha lasciato definitivamente l'__________ per godersi 9 giorni di vacanze arretrate (cfr. registrazione degli orari di lavoro del mese di dicembre 1997);
che d'altra parte, dalla documentazione prodotta dalla comparente medesima, segnatamente dalle registrazioni degli orari di lavoro dell'anno 1997, non risulta affatto il cospicuo numero di ore straordinarie rivendicato in questa sede (saldo novembre: + 8 h. 40);
che per i 4 giorni di recupero non effettuati, equiparabili a vacanze non godute, vale mutatis mutandis lo stesso discorso; anche volendo ammetterne la sussistenza a dispetto della mancanza di riscontri negli atti, l'attrice avrebbero dovuto prenderseli prima della fine del rapporto di impiego (art. 29 cpv. 3 Regolamento dei dipendenti dello Stato);
che sulla scorta di quanto precede le pretese pecuniarie avanzate da __________ devono essere respinte;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 71 LOrd; 3, 18, 28, 31, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile, la petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attrice.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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