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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2000.34
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, TRAM
Incarto n. 53.2000.00034
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 maggio 2000 di
rappr. da: __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
chiedente la concessione dell'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a far tempo dal 1. gennaio 1998;
vista la risposta 25 maggio 2000 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse, chiedente il rigetto della petizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 aprile 2000 , dipendente dell' ha chiesto all'Ufficio stipendi ed assicurazioni (USA) di versarle l'assegno per figli in formazione a favore della figlia __________, nata il __________ e che frequenta il liceo __________ di Como, a contare dal 1. gennaio 1998.
Il 12 maggio 2000 l'USA ha respinto la domanda, allegando che l'art. 21 lett. a della vigente legge sugli assegni di famiglia (LAF 1996; RL 6.4.1.1.) subordina il diritto all'assegno alla condizione che la formazione abbia luogo in Svizzera.
Contro tale pronuncia __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il riconoscimento del diritto all'assegno. A sostegno della propria richiesta, l'insorgente ha ripreso le considerazioni contenute nella sentenza 12 gennaio 2000 in re P.C. di questa corte.
B. All'accoglimento della domanda si è opposta la Divisione delle risorse del DFE, riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Secondo l'autorità dipartimentale, in occasione dell'adozione della LAF 1996, il legislatore avrebbe deliberatamente omesso di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip, limitandosi ad estendere sino a 25 anni il limite d'età del figlio per il quale vengono erogati gli assegni (v. messaggio 30 giugno 1987, no. 3202, pubblicato in: Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, pag. 451). Per il resto sarebbe applicabile la LAF. Il vincolo territoriale di cui all'art. 21 lett. a LAF 1996, inserito nella legge per motivi economici, sarebbe quindi applicabile tanto ai lavoratori del settore privato, quanto ai dipendenti dello Stato. In effetti, nelle cifre riportate nei materiali legislativi per valutare i costi connessi con l'adozione della LAF 1996, la categoria dei dipendenti pubblici è sempre presente.
Considerato, in diritto
L'art. 22 LAF 1996 conferisce ai lavoratori dipendenti il diritto ad un assegno per figli in formazione. Su tale diritto si pronuncia la cassa competente, la cui risoluzione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali (art. 15, 23, 53 e 68 LAF 1996).
Nulla impedisce tuttavia al datore di lavoro di concedere ai suoi dipendenti prestazioni superiori al minimo previsto dalla LAF. In questi casi, le contestazioni relative alla parte eccedente il minimo di legge devono essere fatte valere nell'ambito del rapporto d'impiego. Se il rapporto è retto dal diritto privato, spetta quindi al giudice civile statuire sulla fondatezza della pretesa. Se il rapporto soggiace al diritto pubblico, la vertenza può essere portata davanti all'autorità designata dall'ordinamento concretamente applicabile.
1.2. Nella fattispecie __________ è impiegata presso l'__________. Essa è dunque una dipendente cantonale assoggettata alla LStip. L'attrice chiede in concreto che le venga riconosciuto il diritto all'assegno per figli in formazione a favore della figlia __________, nata il __________, che studia in Italia. La richiesta trae titolo dall'art. 14 cpv. 2 LStip, che a mente dell'attrice conferirebbe al dipendente statale un diritto più esteso rispetto a quello definito dall'art. 21 LAF 1996, concedendo l'assegno per giovani in formazione anche per i figli agli studi all'estero.
Trattandosi di una contestazione promossa da un dipendente assoggettato alla LOrd per una pretesa di natura pecuniaria eccedente i limiti fissati dalla LAF, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire quale istanza unica è data dagli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm.
Sapere se in concreto l'interessata abbia o meno diritto all'assegno, è una questione di merito, non di ammissibilità.
Vertendo esclusivamente su questioni di diritto, la contestazione può essere risolta sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2. A partire dal 1. gennaio 1997 è progressivamente entrata in vigore la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF 1996), che ha abrogato la LAF 1959 (art. 75 LAF 1996). Questa nuova legge concede, fra l'altro, un assegno per giovani in formazione ai salariati con figli che hanno compiuto i quindici anni e seguono una formazione in Svizzera (art. 21 lett. a LAF 1996). L'assegno è erogato fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i vent'anni (art. 22 cpv. 3 LAF 1996). Il vincolo di natura territoriale, che subordina il diritto all'assegno per i figli in formazione alla condizione che quest'ultima abbia luogo in Svizzera, è stato introdotto allo scopo di contenere i costi di questa prestazione sociale.
2.3. La LAF 1996 ha adeguato l'art. 14 cpv. 1 LStip, disponendo che i dipendenti dello Stato hanno diritto agli assegni previsti da tale legge (art. 75 cpv. 4 LAF). Non ha invece modificato l'art. 14 cpv. 2 LStip. Questa norma stabilisce quindi ancora che "in deroga alla LAF, il diritto all'indennità può essere fatto valere fino al compimento del venticinquesimo anno di età per i figli all'apprendistato o agli studi". Le condizioni del privilegio concesso sino a quel momento dall'ordinamento retributivo cantonale ai dipendenti con figli in formazione di età inferiore ai venticinque anni sono pertanto rimaste invariate. Ciò significa che i dipendenti dello Stato hanno tuttora diritto all'assegno per figli all'apprendistato o agli studi sino a venticinque anni, indipendentemente dal luogo in cui svolgono la formazione.
La tesi della convenuta, secondo cui il legislatore in occasione dell'adozione della LAF 1996 avrebbe deliberatamente omesso di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip, in modo da circoscrivere la deroga alla LAF al limite d'età del figlio, non può essere accreditata. Per giungere a questo risultato, l'art. 14 cpv. 2 LStip avrebbe dovuto essere modificato, coordinandolo - anche dal profilo terminologico - all'art. 21 LAF mediante la precisazione "per i figli che seguono una formazione in Svizzera", oppure sopprimendo semplicemente il presupposto "per i figli all'apprendistato o agli studi", in modo da sottolineare che la deroga all'art. 21 LAF concerneva soltanto il limite d'età. Continuando l'art. 14 cpv. 2 LStip a concedere ai dipendenti statali il diritto all'assegno "per i figli all'apprendistato o agli studi" sino a venticinque anni e senza alcun vincolo riferito al luogo di formazione, la deroga all'ordinamento della LAF, stando al tenore letterale della norma, anziché rimanere circoscritta al limite d'età, ha finito per estendersi alla limitazione territoriale introdotta dall'art. 21 lett. a LAF. A torto l'autorità cantonale pretende che questa limitazione riguardi anche i figli dei dipendenti dello Stato. I materiali legislativi sono silenti al proposito. Il fatto che tale vincolo sia stato introdotto per motivi economici non basta per estenderlo alla LStip. Il passo del messaggio indicato dalla convenuta (messaggio 19 gennaio 1994 del Consiglio di Stato; pubblicato in: Verbali del Gran Consiglio, sess. ordinaria primaverile, vol. I.2, pag. 804) concernente l'estensione del campo di applicazione della LAF ai "dipendenti delle amministrazioni cantonali, comunali e consortili …" non basta per sostanziare questa conclusione. Tanto meno quando si consideri che questa limitazione è stata introdotta soltanto posteriormente al messaggio, attraverso la presentazione del rapporto di maggioranza.
La domanda è fondata, poiché l'art. 14 cpv. 2 LStip riconosce tuttora ai dipendenti statali un diritto all'assegno per figli agli studi o all'apprendistato più esteso rispetto a quello previsto dall'art. 21 LAF. Omettendo di modificare la norma in questione in modo da subordinare il diritto all'assegno per figli in formazione alla condizione che quest'ultima avesse luogo in Svizzera, il legislatore ha in effetti mantenuto l'ordinamento previgente, che riconosce ai dipendenti statali questo privilegio all'unica condizione che i figli fossero all'apprendistato o agli studi.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 69 LOrd; 21 LAF 1996; 14 LAF 1959; 14 LStip; 71-74 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, lo Stato è condannato a versare all'attrice l'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a partire dal 1. gennaio 1998 sino al termine degli studi, ma al più tardi sino alla fine di novembre del 2006.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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