AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2000.1
Data decisione, Autorità: 20.02.2001, TRAM
Incarto n. 53.2000.00001
Lugano 20 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 dicembre 1999 di
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il pagamento
a) delle vacanze residue 1997 (17.5 giorni);
b) della gratificazione per anzianità di servizio (35°);
c) delle 3 giornate di congedo concesse ai dipendenti cantonali negli anni 1998 e 1999 in attenuazione delle misure di risparmio;
e) degli interessi maturati sugli importi in oggetto;
f) degli interessi maturati gradualmente a partire dall'inizio della riduzione dello stipendio iniziata il
vista la risposta 12 gennaio 2000 della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1. aprile 1964, l'attore __________ ha iniziato a lavorare per lo Stato, dapprima presso l'ufficio dei __________ di __________ e dal 1. giugno 1994 presso l'ufficio del __________ a __________ con funzione di segretario d'impianto (capogruppo).
A partire dal 25 novembre 1997 l'attore è rimasto ininterrottamente assente dal lavoro per motivi di salute.
Il 1. settembre 1999 è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità e di prestazioni della cassa pensioni.
B Il 4 ottobre 1999 __________ ha chiesto alla Sezione delle risorse umane (SRU) il pagamento delle vacanze residue 1997 (17.5 giorni) e di una mensilità di stipendio a titolo di gratificazione per l'anzianità servizio (35°), che aveva maturato il 1. aprile 1999.
Con decisione 29 novembre 1999, la SRU ha respinto la richiesta, asserendo che le vacanze residue erano scadute il 31 agosto 1998 e che la gratificazione per anzianità di servizio poteva essere concessa solo sotto forma di vacanze (art. 15 cpv. 5 LStip).
C. Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, avanzando le pretese di cui si è detto in epigrafe.
All'accoglimento delle richieste si è opposta la SRU con argomenti che per quanto necessario saranno ripresi e discussi nei seguenti considerandi.
Ravvisati nell’atto gli estremi di un'azione diretta, il 2 febbraio 2000 il Consiglio di Stato l’ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per competenza.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativa è data dagli art. 68 LOrd e 71 PAmm. Avendo per oggetto pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego di un dipendente cantonale, la petizione è ricevibile in ordine.
I fatti sono pacifici. Il giudizio può dunque essere reso sulla base degli atti (art. 18 Pamm).
2.Vacanze arretrate 1997
2.1. Gli impiegati dello Stato hanno diritto ad un numero di settimane di vacanze annue commisurato a seconda della loro età (art. 41 cpv. 1 LOrd).
Le vacanze servono ai dipendenti a riprendersi dalle fatiche del lavoro svolto e ad accumulare energie per proseguire l'attività. In quest'ottica, le vacanze presuppongono che il dipendente si astenga effettivamente dall'attività lavorativa. L'astensione dal lavoro deve essere finalizzata alla fruizione delle vacanze. Non deve dipendere da altre cause. In particolare, non deve essere determinata da malattia od infortunio. Chi è ammalato od infortunato non può ovviamente essere nello stesso tempo in vacanza. I motivi di salute che impediscono al dipendente di lavorare gli precludono anche la possibilità di godere delle vacanze. Almeno in un primo tempo, assenze dal lavoro per malattia ed infortunio non incidono quindi sul diritto alle vacanze. Una graduale e proporzionale riduzione di tale diritto subentra soltanto nella misura in cui le assenze superano la durata di due mesi per anno civile (art. 43 LOrd).
2.2. All'obbligo di consumare le vacanze cessando effettivamente l'attività lavorativa si contrappone il divieto di compensarle con denaro in caso di mancata fruizione (art. 29 cpv. 3 RDS). Tale divieto non è comunque assoluto. L'ordinamento dei dipendenti riserva infatti i casi in cui il rapporto d'impiego giunge a termine prima che il dipendente abbia avuto la possibilità di usufruire compiutamente del suo diritto alle vacanze. Qualora esigenze di servizio abbiano impedito al dipendente di godere tempestivamente delle vacanze maturate, il credito per vacanze residuo è trasformato in una prestazione pecuniaria sostitutiva. Analogo diritto è riconosciuto agli eredi in caso di morte del dipendente (art. 42 cpv. 4 LOrd).
2.3. Considerati gli scopi che perseguono, le vacanze devono essere consumate durante l'anno in cui maturano. Il diritto alle vacanze, dispone l'art. 42 cpv. 3 LOrd, si estingue il 31 agosto dell'anno successivo. Crediti per vacanze rimasti inutilizzati entro tale data decadono irrimediabilmente. Al di fuori del caso di cessazione del rapporto d’impiego, non è data facoltà di compensarli mediante prestazione pecuniaria. Il termine di perenzione fissato dalla legge è assoluto ed improrogabile. Assenze per malattia od infortunio non ne sospendono il decorso. Gli effetti decadenziali che ne derivano subentrano quindi indipendentemente dai motivi che hanno impedito al dipendente di fruire delle vacanze maturate.
2.4. Nel caso concreto, l'attore ha cessato l'attività lavorativa per motivi di salute prima di aver esaurito il credito di vacanze maturate nel 1997. Al momento in cui ha iniziato a rimanere assente dal lavoro aveva ancora diritto a 17.5 giorni di vacanza; credito per vacanze residue, che non ha mai potuto consumare prima di essere posto al beneficio della pensione (1. settembre 1999). Da qui la sua richiesta di concessione di una prestazione pecuniaria sostitutiva.
La domanda va respinta, perché, come giustamente rileva la SRU, il diritto alle vacanze residue maturate nel 1997 si è estinto il 31 agosto 1998. Irrilevante è il fatto che l'attore non abbia potuto consumare le vacanze che ancora gli spettavano perché i motivi di salute che gli impedivano di lavorare, gli impedivano anche di godersele. L'art. 42 cpv. 3 LOrd non prevede alcuna sospensione del decorso del termine di perenzione in caso di impedimento al lavoro.
Invano si richiama l’attore ad informazioni di segno opposto che gli avrebbero dato i colleghi dell'ufficio stipendi. Anche se le avesse effettivamente ricevute, simili informazioni non permetterebbero comunque di giungere a conclusioni in contrasto con il chiaro testo della legge, poiché non erano comunque atte ad indurlo a prendere disposizioni irreversibili od a trattenerlo dall’adozione di provvedimenti a lui più favorevoli (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 75 B I seg.).
Nella misura in cui è volta ad ottenere il pagamento delle vacanze maturate nel 1997 e non consumate la petizione va quindi respinta.
Gratificazione per anzianità di servizio
Sino al 31 dicembre 1998 il dipendente poteva scegliere tra quattro settimane di congedo effettivo ed il versamento di una mensilità di stipendio. A partire dal 1. gennaio 1999 la gratificazione è invece accordata soltanto sotto forma di congedo.
3.2. In concreto, il convenuto non contesta che il 1. aprile 1999 l'attore, benché inabile al lavoro, abbia maturato il diritto alla gratificazione per i 35 anni passati al servizio dello Stato. Nega tuttavia di dovergli versare una mensilità di stipendio, prevalendosi della modifica di legge entrata in vigore il 1. gennaio 1999. A torto, tuttavia, poiché alla fattispecie torna senz’altro applicabile, se non direttamente, quantomeno per analogia, l'art. 29 cpv. 3 RDS, di cui si è detto sopra. Vero è che il congedo per anzianità di servizio non si identifica con le vacanze previste dall'art. 41 LOrd. Esso è infatti concesso a titolo di gratificazione per la fedeltà al datore di lavoro dimostrata dal dipendente e non per permettere a quest’ultimo di riprendersi dalle fatiche del lavoro svolto. La compensazione in denaro delle vacanze residue nei casi di cessazione del rapporto d'impiego prima che il dipendente, senza sua colpa, abbia potuto fruirne, è tuttavia soltanto l’espressione di un principio, di carattere generale, che impone di liquidare mediante prestazioni di natura pecuniaria tutti i crediti esigibili a quel momento. Le differenze che contraddistinguono il congedo per anzianità di servizio dalle vacanze preservano quindi la gratifica dalla riduzione prescritta dall’art. 43 LOrd, ma non permettono di prescindere dall’applicazione della riserva prevista dall’art. 29 cpv. 3 RDS a favore della conversione in denaro del credito per vacanze residue.
In quanto volta ad ottenere il pagamento di un'indennità corrispondente a quattro settimane di congedo, la petizione va di conseguenza accolta.
A differenza della gratificazione per anzianità di servizio, concessa sotto forma di congedo, i tre giorni di vacanza supplementari, accordati a tutti i dipendenti a titolo di compensazione per la riduzione generalizzata dello stipendio, seguono infatti il destino delle vacanze spettanti ad ogni singolo dipendente. Ad esse torna quindi applicabile l'art. 43 LOrd, che in caso di assenza prolungata per malattia o infortunio riduce proporzionalmente il diritto alle vacanze sino a sopprimerlo. La perdita delle vacanze, determinata dalla prolungata ed ininterrotta assenza dell'attore dal lavoro per motivi di salute, si è di conseguenza estesa ai tre giorni di congedo supplementari concessi dal Consiglio di Stato.
La domanda relativa agli interessi sulla gratifica va accolta siccome fondata. Quella riferita agli interessi che sarebbero maturati gradualmente a partire dall'inizio della riduzione dello stipendio e per l'importo della quota parte della tredicesima va invece respinta siccome insufficientemente motivata e documentata.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente.
Per questi motivi,
visti gli art. 41, 42, 43, 68 LOrd; 15 LStip; 29 RDS; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attore un'indennità pari a 4 settimane di congedo a titolo di gratifica per anzianità di servizio, con interessi al 5% a partire dal 1. settembre 1999.
La tassa di giustizia è a carico dell'attore nella misura di fr. 300.-.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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