AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1999.1
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. -53.99.00001
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sulla petizione 15 marzo 1999 del
Comune di __________
contro
patr. da: avv. __________
chiedente:
La petizione è accolta e l'agente __________ della polizia di __________ è condannato a versare al comune di __________ la somma di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998.
Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 30 marzo 1999 del convenuto, chiedente:
I. In via principale
La petizione è respinta.
Protestate spese e ripetibili.
II. In via subordinata
La petizione è parzialmente accolta e __________ è condannato a versare al comune di __________ l'importo di fr. _________ oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998.
Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'attraversamento, da est a ovest o viceversa, del parcheggio posto a sud dello stadio di __________ è impedito da una serie di protezioni metalliche. Unica eccezione è rappresentata da una barriera elettrica, che i bus della linea S+P, provenienti da via __________ ed intenzionati ad immettersi su via __________, possono azionare mediante un telecomando a distanza. Su entrambi i lati della barriera è posto il segnale "Divieto generale di circolazione" (no. 2.01).
B. Il 16 marzo 1998 l'agente della polizia comunale di __________ __________, per ragioni di servizio, si trovava alla guida del motoveicolo BMW R 80 RT e circolava all'interno del summenzionato posteggio lato via __________.
Approfittando del fatto che la barriera era alzata, essendo appena transitato un bus, il convenuto si è diretto verso via __________ ad una velocità dichiarata di 15-20 km/h, al fine di procedere ai controlli che stava effettuando anche in quest'area del posteggio. Nel mentre che egli transitava davanti alla prima fila di posteggi demarcati dopo la barriera, andava a collidere contro la vettura VW Golf condotta da __________, che, dopo essere scesa dal bus, si era posta alla guida del proprio mezzo intenzionata a raggiungere via __________. __________ è stato sbalzato a terra e la motocicletta e la radio di servizio, di cui era dotata, hanno subìto danni per complessivi fr. 3'777.30.
B. A seguito di tali eventi e dopo aver esperito un'inchiesta amministrativa, con lettera 15 ottobre 1998 il municipio del comune di __________ ha chiesto ad __________ il risarcimento dei danni cagionati, ritenuto che il suo agire configurava un caso di colpa grave.
Il 3 novembre 1998 il convenuto ha respinto ogni addebito.
Le successive trattative intavolate dalle parti nell'intento di comporre bonalmente la controversia hanno avuto esito negativo.
C. Con petizione 15 marzo 1999 il municipio di __________ ha chiesto a questo tribunale di condannare __________ al pagamento di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998 per i danni cagionati. In sostanza l'attore ha addotto che al convenuto è da addebitare una colpa grave e che pertanto egli era tenuto a risarcire il danno cagionato giusta l'art. 13 LResp.
D. Con risposta 30 marzo 1999 __________ ha asserito che il suo comportamento non poteva essere tacciato né di colpa grave né di semplice negligenza. Egli non avrebbe circolato in contromano come ingiustamente asserito dall'istante ed inoltre la velocità da lui tenuta era adeguata alle circostanze. Il suo agire sarebbe dunque stato corretto. Non poteva d'altronde essere preteso che egli girasse attorno al complesso dello stadio di __________ per raggiungere l'altro lato del posteggio o che egli scendesse dalla motocicletta per attraversare la barriera. Anche in quest'ultima evenienza la collisione non sarebbe stata evitata. Ha poi rimproverato alla coprotagonista __________ di non aver prestato la dovuta attenzione al campo stradale.
A suo dire la barriera non ha per scopo di limitare o complicare l'attività degli agenti di polizia, bensì quella di evitare che il posteggio di __________ diventi un'area di transito.
__________ ha infine messo in evidenza di non aver mai dato adito a lagnanze da parte del suo datore di lavoro e censurato l'ammontare del risarcimento richiestogli, che ritiene esagerato in considerazione delle sue condizioni finanziarie.
E. Su richiesta di questo tribunale il municipio di __________ ha precisato che in precedenza il comportamento dell'agente __________ non aveva mai dato adito a lagnanze e che a conclusione dell'inchiesta amministrativa gli è stato inflitto un ammonimento.
Questo tribunale si è poi rivolto al convenuto chiedendogli se egli era coniugato e se doveva provvedere al mantenimento di terze persone. Egli si è limitato a produrre copia dei giustificativi mensili, non richiesti, e ad asserire che a tali importi andava poi aggiunto il minimo vitale per persone singole, rispondendo così indirettamente al quesito postogli.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 22 cpv. 2 LResp e 71 lett. d PAmm. La legittimazione attiva del comune di __________ è pacifica (cfr. STA 13 aprile 1993 in re M.). L'azione, tempestiva (art. 27 LResp), è ricevibile in ordine e può essere giudicata sulla base degli atti integrati dai complementi istruttori esperiti da questo Tribunale (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 13 LResp l'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno che gli ha cagionato mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio. In sostanza la responsabilità dell'agente pubblico è data, se sono adempiuti i seguenti presupposti: danno, violazione intenzionale o per negligenza grave di un dovere di servizio e nesso di causalità adeguato tra il danno e l'azione (cfr. art. 8 LFResp e DTF 102 Ib 107/108).
In concreto si tratta di stabilire se __________ ha cagionato il danno patito dal comune di __________ mancando per colpa grave ai propri doveri di servizio.
2.1. Riconducibile a negligenza, secondo l'art. 18 cpv. 3 CP, è la violazione dei doveri di servizio commessa da un dipendente che per un'imprevidenza colpevole - ossia dovuta ad omissione delle precauzioni alle quali era tenuto in base alle circostanze ed alle sue condizioni personali - non ha scorto le conseguenze del suo comportamento (negligenza inconsapevole) o, pur avendole scorte, non ne ha tenuto conto (negligenza consapevole).
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in tema di responsabilità degli agenti pubblici, vi è negligenza grave allorquando il funzionario viola una regola elementare di prudenza che, nelle medesime circostanze, si sarebbe imposta a qualsiasi persona ragionevole. Per determinare se vi è stata violazione di una regola elementare di prudenza occorre tenere conto delle attitudini richieste da un funzionario medio, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso (DTF 106 V 207, 105 V 123, 104 Ib 3, 102 Ib 108, 86 I 180).
La negligenza può essere considerata grave anche se l'ente pubblico rinuncia ad adottare sanzioni disciplinari; basta che l'amministrazione abbia fondati motivi di dubitare che il dipendente meriti ancora la fiducia che gli è stata accordata in funzione del posto e dei compiti affidatigli (DTF 104 Ib 3 consid. 3a, 102 Ib 108 consid 4). Quest'ultimo concetto è stato ribadito chiaramente anche nel rapporto 9 settembre 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 14 ottobre 1986 concernente la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (cfr. RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 4, pag. 1702).
2.2. Nella fattispecie il municipio di __________ ritiene che l'agente, oltrepassando la barriera summenzionata, per di più in contromano, abbia mancato in maniera grave ai propri doveri di servizio. A mente dell'attore per procedere ai controlli che stava effettuando sul lato verso via __________ del posteggio, __________ avrebbe dovuto riguadagnare via __________ e girare attorno allo stadio oppure posteggiare la motocicletta e procedere a piedi o attraversare la barriera spingendo il proprio mezzo. La tesi merita di essere condivisa.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente la segnaletica apposta in loco ha valore generale e dev'essere rispettata da qualunque utente della strada (cfr. art. 27 cpv. 1 LCStr), pertanto anche dalla polizia. D'altronde il segnale "Divieto generale di circolazione" apposto sulla barriera e non accompagnato da alcuna tavola complementare, non presenta eccezioni in favore di quest'ultima. Ciò appare ancor più evidente se si pon mente allo scopo per cui tale segnaletica è stata apposta, ossia impedire che il posteggio diventi un'area di transito per passare da via __________ a via __________ e viceversa. Infatti un transito di questo genere metterebbe in pericolo sia gli utenti stessi del posteggio, sia i giovani che dagli spogliatoi dello stadio si recano ai campi di calcio adiacenti il posteggio.
Neppure può essere sostenuto che nel caso concreto l'agente era autorizzato ad infrangere le prescrizioni sulla circolazione stradale: i compiti che egli stata assolvendo, semplici controlli di verifica sull'eventuale presenza di automobili rubate, non rappresentano un caso d'urgenza tale da giustificare l'inosservanza della segnaletica. Per assolvere i compiti di polizia assegnatigli, il convenuto avrebbe dunque dovuto posteggiare il proprio mezzo e recarsi a piedi nel lato est del posteggio oppure reimmettersi nel traffico di via __________ e girare attorno al complesso sportivo.
Il suo comportamento è ancor più censurabile se si considera che i bus della linea __________, i soli ad usufruire della barriera, circolano all'interno del posteggio unicamente da via __________ in direzione di via __________. Mai in senso inverso. Pertanto la coprotagonista __________, che usciva dalla prima fila di posteggi demarcati dopo la barriera, non doveva attendersi che sopraggiungesse un veicolo proveniente dalla sua destra.
In simili evenienze l'aver attraversato la barriera in questione configura un caso di grave negligenza.
Considerato che gli ulteriori requisiti del danno e del nesso causale sono adempiuti, è accertato che il comune di __________ può pretendere un risarcimento dal convenuto.
3.1. Giusta l'art. 16 LResp l'ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere la propria pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell'agente pubblico e della sua situazione personale ed economica. La norma riprende sostanzialmente i criteri di commisurazione dell'indennizzo sviluppati nel diritto civile (cfr. art. 43 e 44 CO).
Posto che l'entità del danno non è di assoluto rilievo, il risarcimento va fissato tenendo conto delle modalità in cui sono stati violati i doveri di servizio e si è avverato il danno, della colpa imputabile al responsabile, nonché delle condizioni personali, sociali ed economiche nelle quali versa l'agente pubblico (RDAT II 1995, no. 15, pag. 39).
3.2. Le circostanze e la gravità della colpa sono già state esaminate nel considerando precedente. Occorre ora valutare la situazione personale del convenuto.
__________ è alle dipendenze del comune di __________ dal 2 novembre 1994 e durante tale periodo non ha mai dato adito a lagnanze. È celibe e non ha persona a carico. Egli percepisce un salario netto di fr. 3'492.60 con il quale deve far fronte agli usuali oneri mensili. Le elevate spese di trasferta per raggiungere il luogo di lavoro, il premio per l'assicurazione ospedaliera in camera privata, il premio per l'assicurazione terzo pilastro ed i premi per l'assicurazione RC per le due autovetture che possiede non possono essere tenuti in considerazione, trattandosi di spese che esulano dal normale fabbisogno.
Ponderate tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie, la pretesa vantata dall'attore appare confacentemente proporzionata alla colpa a lui imputabile. Eventuali difficoltà nel pagamento potranno essere superate mediante pagamenti rateali.
La richiesta dell'attore volta all'ottenimento di un importo a titolo di ripetibili non può essere accolta, ritenuto che il comune di __________ non si è avvalso del patrocinio di un avvocato.
Per questi motivi,
visti gli art. 18 CP; 8 LFResp; 13, 16, 22, 27 LResp; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. __________ è condannato a versare al comune di __________ la somma di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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