AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1998.3
Data decisione, Autorità: 16.10.1998, TRAM
Incarto n. 53.98.00003
Lugano 16 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso (sub. petizione) 26 giugno 1998
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 15 giugno 1998 con cui la Sezione delle risorse umane (SRU) ha stabilito che l'incarico di bibliotecario conferito all'insorgente sarebbe giunto a scadenza il 30 giugno 1998;
vista la risposta 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 18 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha assunto __________ quale assistente bibliotecario incaricato a tempo pieno presso la __________ di __________ per il periodo 1º gennaio - 30 novembre 1989;
che con risoluzione 29 novembre 1989 il Consiglio di Stato ha trasformato l'incarico a tempo determinato in un incarico a tempo indeterminato;
che alcuni anni orsono sono emerse situazioni conflittuali tra il ricorrente ed i suoi colleghi;
che a partire dal 17 febbraio 1997 __________ è rimasto assente dal lavoro per malattia riconducibile a tali situazioni;
che con risoluzione 2 dicembre 1997, adottata in ossequio all'art. 85 LOrd, il Consiglio di Stato ha nuovamente convertito l'incarico a tempo indeterminato in uno a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 1998, rinnovabile previo avviso del funzionario dirigente;
che l'8 febbraio 1998 __________ ha ripreso il lavoro presso la __________ di __________, alla quale era stato provvisoriamente attribuito per rispondere alla richiesta di trasferimento avanzata dal direttore della __________;
che anche in questa sede si sono tuttavia verificate situazioni di incompatibilità ambientale;
che preso atto dei preavvisi negativi espressi dai direttori della __________ e dalla __________ in ordine alla prosecuzione del rapporto d'impiego, il 15 giugno 1998 la SRU ha comunicato a __________ che l'incarico non sarebbe stato rinnovato alla scadenza prestabilita;
che contro questa comunicazione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando il conferimento della nomina;
che con giudizio 7 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile per insussistenza di decisione impugnabile;
che il Governo ha tuttavia trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo affinché verificasse se il ricorso non fosse ricevibile come petizione;
che delle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato a questo Tribunale per il tramite della SRU si dirà semmai nei seguenti considerandi;
Considerato, in diritto
che giusta l'art. 68 LOrd le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che con questa norma il legislatore cantonale ha inteso limitare la competenza giurisdizionale originaria di questo tribunale alle contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego;
che in quanto volta ad ottenere la trasformazione dell'incarico in nomina, rispettivamente la protrazione del rapporto d'impiego giunto a scadenza, la contestazione deferita dal Consiglio di Stato al Tribunale cantonale amministrativo non ha per oggetto pretese di natura pecuniaria;
che già per questo motivo la petizione va quindi respinta in ordine siccome irricevibile;
che le richieste dell'attore/ricorrente sarebbero comunque da respingere anche nel merito, perché il dipendente incaricato non ha alcun diritto soggettivo al conseguimento della nomina (cfr. STA 19.10.94 in re T.);
che infondata è la pretesa del ricorrente di equiparare lo statuto del dipendente incaricato a tempo indeterminato a quello del dipendente nominato; la differenza sussiste ed è di natura sostanziale, segnatamente dal profilo delle garanzie di stabilità del rapporto d'impiego (cfr. STA 27.11.94 in re N.-G.);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso, trattato come petizione, è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente/attore.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster