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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1997.4
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 53.97.00004
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 12 dicembre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
La petizione è accolta.
La decisione 19 dicembre 1997, no. 5949, del Consiglio di Stato è annullata.
Alla petizione è concesso effetto sospensivo;
vista la risposta 7 gennaio 1997 della Sezione delle risorse umane, chiedente:
E' confermata la decisione governativa 19 novembre 1997
Alla petizione non è concesso l'effetto sospensivo.
Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'attore __________ è entrato al servizio dello Stato nel 1974 come commesso di IIª. In seguito a ripetute promozioni nel 1982 è diventato segretario aggiunto di Iª con funzioni di cassiere presso la Sezione della circolazione. All'attore era assegnata la 22ª classe di stipendio con 10 aumenti e con un aumento straordinario del 5 % fondato sull'art. 7 bis LStip.
B. Con risoluzione 5 giugno 1997, no. 2837, il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'attore.
L'inchiesta ha permesso di accertare che __________ si era appropriato dell'importo di fr. 7'456.20 corrispondente all'incasso di 6 fatture per pratiche di immatricolazione e dell'importo di fr. 1'572.50 risultante dalla vendita di buoni per la mensa. Importi, che l'attore aveva comunque nel frattempo restituito.
Con decisione 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha sospeso l’attore dall'impiego con privazione totale dello stipendio per la durata di 15 giorni a titolo di sanzione disciplinare.
Il provvedimento è cresciuto in giudicato in seguito al ritiro del ricorso che __________ aveva in un primo tempo inoltrato a questo Tribunale.
C. Richiamato il suddetto provvedimento disciplinare, il 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di trasferire __________ dalla funzione di cassiere della Sezione della circolazione ad una non meglio precisata funzione "all'interno della Divisione degli interni", assegnandogli la 19ª classe dell'organico con 10 aumenti.
Il trasferimento era giustificato dall'oggettiva, comprensibile impossibilità di riaffidare all'attore la responsabilità della cassa.
D. Contro questa risoluzione governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con petizione 12 dicembre 1997, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe.
A mente dell’attore il trasferimento costituirebbe di fatto una pena aggiuntiva a quella inflittagli con la precedente risoluzione disciplinare. L'assegnazione di una classe d'organico inferiore lo pregiudicherebbe inoltre gravemente i suoi interessi economici.
Da qui la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo.
E. All'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione delle risorse umane, postulandone il rigetto con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Deducibili al Tribunale cantonale amministrativo, in base alle disposizioni succitate, sono soltanto le contestazioni di natura pecuniaria derivanti da rapporti di pubblico impiego retti dalla LOrd. Contestazioni d'altra natura sono improponibili (RDAT 1983 N. 26 e rimandi; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 N 5 b).
La domanda, così com'è formulata, è improponibile.
Essa non è infatti volta ad ottenere un risultato di natura pecuniaria, ma è intesa a conseguire, in via di azione diretta, un risultato che non può essere conseguito in via di ricorso, non preve-dendo l'art. 67 LOrd la possibilità di impugnare davanti a questo Tribunale le decisioni di trasferimento.
Già per questo motivo la petizione va quindi respinta siccome inammissibile.
Secondo l'art. 19 cpv. 2 LStip, in caso di trasferimento ad una funzione di classe inferiore, lo stipendio deve corrispondere almeno a quello previsto per la nuova funzione con gli aumenti maturati nella classe precedente.
Orbene, secondo il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 17 giugno 1997 per la funzione di funzionario amministrativo è prevista una classe di stipendio variante tra la 13ª e la 19ª.
Ne discende che assegnando all'attore la 19ª classe con i 10 aumenti maturati nella classe precedente, il Consiglio di Stato non soltanto ha rispettato la legge, ma si è dimostrato addirittura magnanimo nei confronti dell’attore, optando per la classe più alta di quelle che aveva a disposizione.
Malvenuto è quindi il ricorrente a dolersi del trattamento riservatogli dal Consiglio di Stato, che non solo lo mantiene al suo servizio, ma gli concede ancora la retribuzione massima prevista per la nuova funzione.
Per questi motivi,
visti gli art. 67, 68, LOrd, 11 LStip; 3, 18, 28, 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
In quanto ammissibile, la petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dell'attore.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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