AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1997.3
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 53.97.00003
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 13 novembre 1997 di
rappr. da: __________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
La petizione è accolta.
La decisione no. 5117 dell'8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Tino è annullata;
La signora __________ viene messa al beneficio dell'indennità prevista dall'articolo 18 Legge stipendi degli impiegati e docenti, con una decorrenza la più vicina possibile all'esaurimento delle prestazioni, previsto dall'articolo 23 Legge stipendi, avvenuto il 27 agosto
Spese e ripetibili rifuse.
vista la risposta 10 dicembre 1997 del convenuto, chiedente:
E' pertanto confermata la risoluzione governativa no. 5117 dell'8 ottobre 1997.
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 20 giugno 1972 (no. 6022) il Consiglio di Stato ha "assunto" l'attrice __________ in qualità di "dipendente ai servizi generali dell'Ospedale __________ a far tempo dal 1° luglio seguente e con attribuzione della 19. classe di stipendio.
La risoluzione stabiliva che il rapporto d'impiego era disciplinato dalle vigenti norme delle leggi organiche dei dipendenti dello Stato. Precisava tuttavia che per la disdetta valevano le norme del CO.
B. Negli ultimi anni, l'attrice è rimasta lungamente assente dal lavoro per malattia (1994: 154 giorni; 1995: 180.5 giorni; 1996: 323). Dal 26 agosto 1996 è ininterrottamente assente. Il 27 febbraio 1997 ha inoltrato una domanda di rendita AI.
Il 18 agosto 1997 la Sezione del personale le ha comunicato che il 27 seguente avrebbe esaurito il diritto allo stipendio e che intendeva proporre al Consiglio di Stato di notificarle la disdetta del rapporto d'impiego in conformità dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd. Lo scritto ricordava all'attrice che avrebbe potuto rivolgersi alla commissione di conciliazione istituita in base all’art. 53 LOrd.
Il 28 agosto 1997 __________ ha risposto che, stante la cronicità della sua malattia, rinunciava ad adire la commissione in questione.
C. Con risoluzione 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego per il 31 marzo 1998. Richiamato l'art. 18 LStip, con il medesimo provvedimento le ha quindi riconosciuto un'indennità di uscita sotto forma di rendita mensile di fr. 2'891.-- a far tempo dal 1° aprile 1998.
D. Il 2 ottobre 1997 __________ si è rivolta alla Sezione del personale per chiedere che la rendita iniziasse a decorrere già a partire dal momento in cui era cessato il diritto allo stipendio.
Per tutta risposta, l'8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha deciso di revocare la risoluzione 23 settembre 1997 e di anticipare la disdetta al 31 gennaio 1998. Questa nuova risoluzione rilevava: - che il rapporto di lavoro dell'attrice era un incarico a tempo indeterminato,
che la disdetta non andava data in base all'art. 60 LOrd, ma in base all'art. 335c CO, applicabile a titolo di diritto pubblico suppletorio,
e che l'indennità di uscita non poteva esserle riconosciuta, perché prevista solo per i dipendenti nominati.
Il provvedimento indicava che all'attrice era data "facoltà di petizione al Tribunale cantonale amministrativo secondo i disposti dell'art. 68 LOrd".
E. Con petizione 13 novembre 1997 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa 8 ottobre 1997 ed un'anticipazione della decorrenza della rendita di uscita riconosciutale con la precedente risoluzione di disdetta.
L'attrice riconosce di essere stata soltanto incaricata. Afferma tuttavia che sarebbe stata senz'altro nominata se lo Stato avesse dato seguito all'obbligo di adeguare i rapporti d'impiego alla nuova LOrd sancito dall'art. 85 cpv. 2 di tale legge.
Postula quindi il ripristino della rendita riconosciutale con la risoluzione revocata e chiede che la decorrenza venga anticipata al momento in cui è cessato il diritto allo stipendio.
F. All'accoglimento della petizione si oppone il Consiglio di Stato con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La LOrd prevede la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto determinati provvedimenti disciplinari (art. 67 cpv. 1 lett. a - c) e la disdetta del rapporto d'impiego dei dipendenti nominati (art. 67 cpv. 1 lett. c e 60 LOrd).
Al Tribunale cantonale amministrativo possono inoltre essere dedotte mediante azione diretta le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra lo Stato ed i suoi dipendenti (art. 68 LOrd).
1.2. Con la decisione 8 ottobre 1997, qui in esame, il Consiglio di Stato ha anzitutto revocato la risoluzione 23 settembre 1997 con cui aveva disdetto il rapporto d'impiego dell'attrice e le aveva riconosciuto un'indennità d'uscita sotto forma di rendita. Con la nuova decisione il Governo ha inoltre pronunciato una nuova disdetta.
Nella misura in cui revoca la prima disdetta, la decisione governativa è di principio deducibile al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso. Lo esige il parallelismo delle forme, che impone di concedere contro le decisioni di revoca le stesse possibilità di ricorso che erano date contro la decisione revocata (cfr. in tal senso, Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 216).
Il ricorso deve inoltre essere ritenuto ammissibile anche nella misura in cui la nuova decisione revoca l'indennità d'uscita riconosciuta con la risoluzione revocata. La determinazione dell'indennità d'uscita costituisce in effetti una conseguenza accessoria della disdetta data secondo l'art. 60 LOrd. Il provvedimento che la fissa e quello che la revoca sono quindi deducibili davanti a questo tribunale mediante ricorso.
Il ricorso non è invece proponibile nella misura in cui è rivolto contro la nuova disdetta. A differenza della precedente, la nuova disdetta non si basa infatti più sull'art. 60 LOrd, ma sull'art. 335c CO, applicato a titolo di norma di diritto pubblico suppletorio. Non è quindi impugnabile, poiché l'art. 60 LOrd permette di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo unicamente le disdette fondate su questa norma, ovvero le disdette pronunciate nei confronti dei dipendenti nominati.
Da questo profilo, la petizione inoltrata da __________ resta comunque ricevibile in ordine in considerazione dei risvolti di natura pecuniaria che necessariamente sottende.
Dal profilo della competenza di questo tribunale e della legittimazione attiva dell'insorgente, nulla osta pertanto ad un esame del merito della vertenza.
Incontestabile è pure la tempestività del gravame. Il fatto che sia stato inoltrato 15 giorni dopo la scadenza del termine di ricorso di cui all'art. 46 LOrd non lo rende irricevibile siccome tardivo. Dall'indicazione erronea dei mezzi di ricorso contenuta nella decisione di revoca non può infatti derivare danno all'insorgente, che si è comunque attivata entro un termine ragionevole in difesa dei suoi interessi.
Presupposto essenziale della revoca è in ogni caso che la decisione dedotta in revoca risulti ab initio inficiata da una violazione materiale del diritto applicabile.
Ai fini del presente giudizio va quindi anzitutto esaminato se la decisione 23 settembre 1997 con cui il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego e riconosciuto all'insorgente un'indennità d'uscita sotto forma di rendita violasse il diritto applicabile.
I dipendenti nominati beneficiavano e beneficiano tuttora di una certa garanzia di stabilità del rapporto d'impiego. Sino all'entrata in vigore dell'attuale ordinamento i dipendenti nominati fruivano quantomeno di una certa aspettativa ad essere confermati in carica alla scadenza del cosiddetto periodo amministrativo.
Il rapporto d'impiego poteva infatti essere disdetto per mancata conferma soltanto a determinate condizioni. La soppressione del periodo amministrativo introdotta dalla LOrd vigente non ha reso più precario il rapporto d'impiego. Anche attualmente i dipendenti nominati possono essere licenziati soltanto quando risultino soddisfatti i presupposti fissati dall'art. 60 LOrd.
Il rapporto d'impiego dei dipendenti incaricati invece era ed è tuttora caratterizzato da una situazione di maggiore precarietà. L'incarico era ed è infatti definito come un rapporto d'impiego a tempo determinato, non automaticamente rinnovabile alla scadenza (art. 17 LOrd; art. 8 LOrd 1987).
A differenza del rapporto di nomina, che perdurava e perdura in assenza di mancata conferma o di disdetta, il rapporto d'incarico a tempo determinato cessava e cessa tuttora per semplice decorrenza della durata prestabilita. Una formale disdetta non era e non è necessaria.
Scostandosi dall'impostazione dei rapporti d'impiego prevista dalla legge, in passato il Governo ha tuttavia conferito incarichi a tempo indeterminato a dipendenti che non potevano essere nominati per mancanza dei requisiti fissati dagli ordinamenti allora vigenti: in particolare, per mancanza del requisito della cittadinanza svizzera. Questi dipendenti venivano semplicemente "assunti" senza definire preventivamente la durata del rapporto d'impiego. La risoluzione di assunzione si limitava a stabilire che per la disdetta valevano le norme del CO.
Anche se dal profilo pratico questi dipendenti assunti praeter legem a tempo indeterminato venivano a trovarsi in una situazione non molto diversa da quella dei dipendenti nominati, il loro statuto giuridico rimaneva comunque quello di dipendenti incaricati. Questi dipendenti rimanevano quindi esclusi dalle garanzie previste dalla legge a favore dei dipendenti nominati in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per iniziativa del datore di lavoro. Per la disdetta, configurabile alla stregua di una determinazione differita della durata del rapporto d'impiego, non facevano in particolare stato le garanzie previste a favore dei dipendenti nominati in caso di mancata conferma. La disdetta non doveva segnatamente essere sorretta da quei motivi gravi o comunque oggettivamente sostenibili richiesti dall'art. art. 12 cpv. 3 LOrd 1987 e dalle previgenti disposizioni per giustificare la mancata conferma. Il rinvio alle norme del CO era più che altro da intendere alla stregua di una richiamo dell'ordinamento dei termini di disdetta previsto dal diritto privato, applicato a titolo di diritto pubblico suppletorio.
A questi dipendenti, assunti come incaricati a tempo indeterminato, non torna quindi nemmeno applicabile l'art. 60 LOrd attualmente in vigore. Questa norma, resasi necessaria in seguito alla soppressione del periodo amministrativo e dell'istituto della mancata conferma, è stata infatti concepita allo scopo esclusivo di disciplinare la disdetta dei dipendenti nominati.
Per i dipendenti incaricati non sussisteva e non sussiste nemmeno ora alcuna necessità di regolare la disdetta, poiché l'incarico era ed è tuttora inteso come rapporto d'impiego a tempo determinato, ovvero cessante per semplice decorrenza del termine prestabilito.
Analogamente, ai dipendenti incaricati non sono nemmeno applicabili le disposizioni dell'art. 18 LStip relative all'indennità di uscita.
Questa indennità, prevista in origine esclusivamente a favore dei dipendi nominati la cui funzione era soppressa durante il periodo di nomina (cfr. BU 1954, 259), è infatti riservata ai dipendenti "in caso di scioglimento del rapporto d'impiego secondo l'art. 60 LOrd."
Considerato che questa ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego è applicabile unicamente ai dipendenti nominati, se ne deve necessariamente dedurre che ai dipendenti incaricati non spetta alcuna indennità di uscita.
A torto pretende quest'ultima che la nomina avrebbe dovuto esserle conferita in virtù dell'art. 85 cpv. 2 LOrd. Questa norma obbliga invero lo Stato ad adeguare i rapporto d'incarico esistenti entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge. L'adeguamento dello statuto anomalo dei dipendenti incaricati a tempo indeterminato non implicava tuttavia affatto la loro nomina, ma soltanto la determinazione della scadenza del rapporto d'impiego, ovvero la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato in un incarico a tempo determinato.
La risoluzione di assunzione stabiliva che per la disdetta erano applicabili le norme del CO, segnatamente l'art. 335c CO, che fissa i termini di preavviso. Concretamente, considerato che il rapporto di lavoro perdurava dal 1972, la disdetta poteva essere data per la fine di un mese con un preavviso di tre mesi.
Anziché attenersi a queste disposizioni e rispettare semmai le norme sulla protezione dalla disdetta del CO (art. 336 seg.), il Consiglio di Stato ha proceduto nei confronti dell'insorgente, applicando l'art. 60 LOrd. L'ha quindi mantenuta in servizio per oltre un anno e mezzo, benché ininterrottamente assente per malattia, le ha riconosciuto un'indennità di uscita calcolata in base all'art. 18 LStip ed ha disdetto il rapporto d'impiego per il 31 marzo 1998, ovvero con il preavviso semestrale previsto dall'art. 60 cpv. 2 LOrd.
L'applicazione delle succitate disposizioni (art. 60 LOrd e 18 LStip) all'insorgente è sicuramente erronea. Essendo soltanto incaricata, la ricorrente non poteva beneficiare del trattamento privilegiato previsto da queste disposizioni a favore dei dipendenti nominati. Ne consegue che la decisione 23 settembre 1997 con cui al Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego era inficiata ab initio da una significativa violazione del diritto. Essa era quindi passibile di revoca.
La risposta a questo quesito non può che essere affermativa.
Non si può in effetti negare che l'interesse dello Stato a prevenire il danno che stava per procurarsi concedendo una rendita d'uscita ingiustificata prevalga sull'interesse della ricorrente al mantenimento di tale rendita. La rendita d'uscita accordata in violazione della legge non costituiva d'altro canto un diritto acquisito suscettibile di escludere la revoca. Nè sono dati altri motivi che ostino alla revoca dell'atto viziato.
Ritenuto che il nuovo termine di disdetta fondato sull'art. 335c CO è conforme al diritto e che il diniego di qualsiasi rendita d'uscita non viola alcuna disposizione di legge, il ricorso va quindi respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 60, 67, 68, LOrd; 335c CO; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
La petizione, trattata come ricorso, è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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