AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1996.5
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 53.96.00005
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione/ricorso 3 novembre 1994 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
lo Stato della repubblica e cantone del Ticino e
Contro
la decisione 11 ottobre 1994 (no. 8822) del Consiglio di Stato concernente gli incarichi, i trasferimenti e la definizione delle sedi di servizio e di lavoro e le nomine dei docenti delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 1994/95;
chiedente:
1.1. La risoluzione governativa 11 ottobre 1994 n. 8822 in tema di nomina, mediante la quale è stata designata la docente __________ è annullata.
1.2. Al Consiglio di Stato viene fatto ordine di procedere a una nuova nomina nella persona del prof. __________.
vista la risposta 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato chiedente:
La petizione è respinta.
Spese a carico del ricorrente.
preso atto delle osservazioni 6 febbraio 1995 di __________ e della replica 5 aprile 1995 dell'attore/ricorrente;
viste le dupliche:
26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
3 maggio 1995 di __________;
richiamata la sentenza 14 agosto 1996 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1985 __________ ha conseguito il diploma II ETH in educazione fisica presso l'Università di Zurigo.
A far tempo dal 1987 ha insegnato quale supplente in diverse scuole del Cantone; in particolare, durante tutto l'anno scolastico 1988/89 ha impartito lezioni di ginnastica (17 ore settimanali) al Liceo di __________ supplendo l'assenza per malattia del collega __________.
Con risoluzione 30 agosto 1989 il Consiglio di Stato le ha conferito un incarico d'insegnamento a tempo parziale (11 ore) nella Scuola __________ di __________. Malgrado l'annullamento della predetta decisione da parte del Tribunale cantonale amministrativo (STA 28 febbraio 1990 in re K., parzialmente pubblicata in RDAT 1990 N. 18), la prof.essa __________ ha tenuto le sue 11 ore settimanali di lezione presso la __________ e questo durante l'intero anno scolastico 1989-90.
Gli anni seguenti ha sempre beneficiato di un incarico di insegnamento a orario parziale nelle scuole medie superiori; il Governo le ha infatti assegnato 22 ore presso la Scuola cantonale di __________ di __________ nel 1990-91, 15 ore presso la Scuola cantonale di __________ di __________ e 5 ore presso il Liceo di __________ nel 1991-92, 6 ore con un congedo di maternità presso il Liceo di __________ nel 1992-93, nonché 8 ore presso il Liceo di __________ e 6 presso quello di __________ nel 1993-94.
Con avviso pubblicato sul FU no. __________ del __________ il Consiglio di Stato ha aperto il concorso per la nomina e l'incarico di docenti nelle scuole medie superiori e nella scuola tecnica superiore relativamente all'anno scolastico 1994-95. Al concorso hanno preso parte anche __________ e il collega __________, entrambi al fine di conseguire la nomina o il rinnovo dell'incarico di docente di educazione fisica.
L'11 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha nominato __________ docente di educazione fisica a orario parziale (1/2) nel Liceo cantonale di __________. A __________ è stato invece confermato il rapporto d'impiego sotto forma di incarico, con 13 ore nel Liceo di __________ e 12 ore in quello di __________.
B. Contro la prima di queste decisioni __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in ingresso, ponendo a giudizio le domande ivi riprodotte.
Il ricorrente ha censurato innanzi tutto siccome inficiata di illegittimità la nomina di __________, dato che in spregio all'art. 4 cpv. 1 lett. b LOrd l'autorità competente avrebbe operato la sua scelta senza aspettare il preavviso del Collegio dei direttori.
Con la petizione l'attore ha invece rivendicato il diritto alla nomina al posto della docente __________, sostenendo di soddisfare tutte le condizioni soggettive ed oggettive poste dall'art. 123 LSc e di trovarsi in testa alla graduatoria prevista dall'art. 4 cpv. 4 del Regolamento dei dipendenti dello Stato; la sua anzianità di servizio sarebbe stata infatti maggiore, dal momento che durante l'anno scolastico 1989/90 la collega ha prestato una semplice supplenza.
Con pronunzia 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la petizione (dispositivo no. 1) ed accolto il ricorso (dispositivo no. 2), ponendo a carico delle parti, in ragione di ½ ciascuna, la tassa di giustizia (dispositivo no. 3).
In tema di diritto alla nomina questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che l'apposita graduatoria fosse capeggiata dalla convenuta grazie all'insegnamento che essa aveva prestato con regolarità durante gli anni 1988/89 e 1989/90.
Quanto alla nomina vera e propria della docente __________, il Tribunale ha considerato che la decisione del Consiglio di Stato - in quanto adottata senza attendere il preavviso formale del Collegio dei direttori imposto dalla legge (art. 4 cpv. 1 lett. b LOrd 1987) - fosse affetta da una violazione del diritto sotto il profilo del mancato ossequio di una norma essenziale di procedura.
C. Adito da __________ mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 14 agosto 1996 il Tribunale federale ha annullato i dispositivi no. 2 e 3 del predetto giudicato.
L'Alta Corte federale è partita dal presupposto che la nomina litigiosa non è stata decisa in assenza totale di un preavviso, dato che il Consiglio di Stato era già venuto a conoscenza del parere del Collegio dei direttori tramite il direttore dell'__________. Nel caso specifico, il fatto che il preavviso formale è stato acquisito successivamente alla decisione di nomina non è quindi suscettibile di inficiare la controversa risoluzione governativa.
Donde il presente, nuovo giudizio volto a sostituire la pronunzia 30 agosto 1995 di questo Tribunale laddove é stata cassata dall'autorità di ricorso federale.
Considerato, in diritto
In quanto volto al riconoscimento del diritto alla nomina l'atto è ricevibile come petizione in virtù degli art. 47 LOrd e 71 lett. d PAmm.
E' invece ricevibile come ricorso giusta l'art. 46 cpv. 2 LOrd nella misura in cui è inteso a contestare la nomina della resistente __________.
Il gravame dev'essere infatti considerato tempestivo dal momento che è stato presentato entro il termine di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 LOrd e 46 cpv. 1 PAmm) dalla conoscenza della decisione impugnata, la quale è peraltro priva di indicazioni circa i rimedi di diritto e quindi di principio insuscettibile di far decorrere i termini di ricorso.
Pure la legittimazione attiva del prof. __________ è indiscutibile (art. 46 cpv. 1 LOrd e 43 PAmm); appare infatti innegabile che l'insorgente sia portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi della decisione impugnata per il pregiudizio che gli cagiona e che il ricorso intende rimuovere.
Vista la copiosa documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale può statuire sulla base degli atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In questa sede non occorre disquisire ulteriormente sulla petizione inoltrata da __________. Il Tribunale cantonale amministrativo ha infatti già statuito sulla pretesa dell'attore, respingendola con il giudizio emanato il 30 agosto 1995. Il relativo dispositivo no. 1 - rimasto inimpugnato - è da tempo cresciuto in giudicato.
A mente del ricorrente, la controversa risoluzione di nomina 11 ottobre 1994 adottata dal Consiglio di Stato sarebbe illegittima in quanto il Governo ha preso la decisione senza attendere il preavviso del Collegio dei direttori; in effetti, quest'ultimo si è formalmente pronunciato sulla questione solo in occasione della seduta tenutasi il 12 ottobre 1994.
Come brevemente ricordato in narrativa, con sentenza vincolante del 14 agosto 1996 il Tribunale federale ha ritenuto infondata la tesi propugnata dall'insorgente sulla base delle seguenti considerazioni:
".... il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato, per le scuole cantonali, dai Collegi dei direttori (art. 4 cpv. 1 lett. b LORD/1987). La giurisprudenza cantonale ha stabilito che il preavviso non vincola l'autorità di nomina, la quale mantiene un certo potere discrezionale nella scelta dei docenti da assumere (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, in: RDAT 1986 n. 30 pag. 55). Considerata la volontà del legislatore, non è affatto arbitrario ritenere l'acquisizione di un preavviso come condizione di validità di una decisione di nomina. Sennonché ci si potrebbe chiedere se si giustifica in tutti i casi di imporre all'autorità chiamata ad emanare tempestivamente una decisione di attendere la formalizzazione di un preavviso non vincolante, di cui non è ancora a conoscenza. In concreto non occorre approfondire tale questione: ai fini del giudizio è sufficiente rilevare che la nomina litigiosa non è stata effettuata in assenza totale di un preavviso. In effetti, dagli atti di causa emerge che, nonostante il ritardo nella formalizzazione, il contenuto del preavviso era noto al Consiglio di Stato ancora prima dell'emanazione della decisione di nomina: tale autorità .... (omissis) .... ha "preso atto, tramite il direttore dell'__________) e quindi in forma mediata, del preavviso ufficioso del Collegio dei direttori". Quest'autorità aveva infatti discusso la nomina litigiosa già nella sua seduta del 14 settembre 1994, subordinando il preavviso formale solo alla questione della verifica dell'anzianità di servizio dei candidati che concorrevano al posto vacante, ossia la ricorrente e . Questo compito era stato delegato al Direttore dell', il quale ha eseguito l'accertamento. Tale verifica, fatta propria dal Consiglio di Stato, è stata condivisa anche dalla Corte cantonale del giudizio impugnato, poiché ritenuta conforme alla giurisprudenza vigente. In altri termini, è solo la verbalizzazione ufficiale del parere del Collegio dei direttori che è avvenuta nella seduta del 12 ottobre 1994. Certo, di per sé non è eccessivo pretendere che una decisione di nomina debba essere subordinata alla formalizzazione di un preavviso: sennonché, nel caso specifico, è urtante concludere che il mancato rispetto di tale condizione conduca, da solo, a negare di fatto all'interessata il diritto alla nomina, atteso che altri elementi permettono di ritenere riuniti i requisiti per il conferimento di una nomina (nello stesso spirito: sentenza inedita del 3 marzo 1995 nella causa G consid. 6)....
In quanto volto a contestare la nomina della collega __________ per il mancato adempimento di una formalità essenziale di procedura, il ricorso va pertanto respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 cpv. 1 lett. b, 5 cpv. 8, 46, 47, 59 cpv. 1 lett. h LOrd; 123 lett. b LSc 1958; 4 cpv. 4 Regolamento dei dipendenti dello Stato; 18, 28, 31, 43, 46 e 71 lett. d PAmm,
dichiara e pronuncia:
"2. Il ricorso è respinto.
3 La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico di __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere a __________ fr. 1'200.- a titolo di ripetibili."
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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