AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1996.4
Data decisione, Autorità: 21.11.1996, TRAM
Incarto n. 53.96.00004
Lugano 21 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
vista l'istanza 20 settembre 1996 di
chiedente al Consiglio di Stato di rinunciare ad esigere il rimborso dello stipendio versatogli durante un congedo pagato;
richiamata la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5256, con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale per competenza;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che __________ è stato alle dipendenze dello Stato dal 1. novembre 1986 al 30 giugno 1996;
che tra il 1990 ed il 1994 ha frequentato la __________, dove ha conseguito il diploma di economista aziendale;
che per frequentare la predetta scuola ha fruito di un congedo pagato;
che con convenzione del 13 luglio 1990 __________ si è impegnato a rimborsare lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto per dimissioni prima del 1998;
che, avendo l'istante rassegnato le dimissioni con effetto al 30 giugno 1996, lo Stato gli ha chiesto il rimborso della somma di fr. 6'645.05;
che il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rinunciare alla richiesta di rimborso;
che con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5256) il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale, richiamandosi all'art. 68 LOrd;
che tale norma assegna al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica la competenza a dirimere le contestazioni sorte fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego;
che contrariamente a quanto assume il Governo nella richiesta rivoltagli da __________ non sono per nulla ravvisabili gli estremi di una petizione proponibile a questo Tribunale come azione diretta in forza degli art. 68 LOrd e 71 PAmm: l'istante, in effetti, non contesta minimamente la pretesa creditoria che lo Stato avanza nei suoi confronti; chiede soltanto allo Stato di rinunciarvi;
che già per questo motivo, l'istanza è irricevibile;
che l'istanza sarebbe comunque irricevibile per mancanza di interesse legittimo anche nel caso in cui __________ contestasse la pretesa dello Stato;
che, per principio, spetta infatti al creditore far valere una pretesa creditoria, promuovendo l'azione necessaria davanti al giudice competente; salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, non tocca al debitore agire in giudizio per ottenere il disconoscimento di un credito vantato nei suoi confronti;
visti gli art. 68 LOrd; 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'istanza è irricevibile.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster