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Numero d'incarto:
53.1995.11
Data decisione, Autorità:
14.06.1996, TRAM
Incarto n.
53.95.00011
DP 308/95 AZ. DIR.
leo
Lugano
14 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 1° dicembre 1995 del
Comune
di __________
rappr.
da: avv. __________
contro
rappr.
da: avv. __________
per
indebito arricchimento;
preso
atto che all'udienza 29 maggio 1996, dopo discussione, il Giudice delegato ha
proposto alle parti a titolo di transazione di compensare le rispettive
pretese;
rilevato
che sia l'attore, sia la convenuta hanno aderito alla proposta transattiva;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
- La
petizione e la domanda riconvenzionale sono stralciate dai ruoli.
§ Resta
impregiudicata la definizione del compenso per il superamento
d'orario a partire dall'anno scolastico 1995/96.
- Non
si prelevano né tasse, né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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