AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.1995.10
Data decisione, Autorità:
27.03.1996, TRAM
Incarto n.
53.95.00010
DP 253/95 AZ. DIR.
cm
Lugano
27 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 25 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 30 agosto 1995, no. 4733, del Consiglio di Stato, con la quale
l'insorgente viene incaricato per l'anno scolastico 1995/96, quale docente di
educazione fisica a orario parziale (9 ore settimanali) nella Scuola
__________ di __________ ed inscritto nella classe 30.a con 9 aumenti;
rilevato
che l'attore con il gravame 25 settembre 1995 contesta l'attribuzione della classe
30.a con 9 aumenti e postula l'inscrizione in classe 33.a;
ritenuto
che con comunicazione 4 gennaio 1996 indirizzata al Consiglio di Stato, la patrocinatrice
dell'insorgente, modificava la propria domanda ricorsuale e chiedeva l'attribuzione
della 32.a classe con 9 aumenti;
preso
atto che il Consiglio di Stato nelle more del giudizio, ha modificato la
propria decisione ed ha assegnato all'insorgente lo stipendio della classe 32.a
con 9 aumenti (cfr. ris. no. 917 agli atti);
rilevato
che l'insorgente, per vedersi riconoscere le proprie pretese ha dovuto adire
questo Tribunale, ben si giustifica la concessione di un'indennità per
ripetibili;
considerato
che il procedimento è così divenuto privo d'oggetto;
decreta:
-
La petizione è stralciata
dai ruoli poiché divenuta priva d'oggetto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Lo Stato verserà
all'insorgente l'importo di fr. 500.-- quale indennità per ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster