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Numero d'incarto:
53.1995.7
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, TRAM
Incarto n.
53.95.00007
Lugano
24 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 12 marzo 1990 di
patr.
da: avv. __________
contro
Repubblica
e Stato del Cantone Ticino,
rappr.
dal Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
chiedente la condanna di quest'ultimo al pagamento di fr.
156'500.- oltre accessori a titolo di restituzione delle tasse di estrazione di
materiale alluvionale dall'alveo del fiume __________ per gli anni 1975/1982;
petizione
cui si é opposto lo Stato, che ha sollecitato con domanda riconvenzionale la
condanna dell'attore al pagamento in suo favore dell'importo di fr. 60'000.--
oltre accessori a valere quali tasse di estrazione per gli anni 1988 e 1989:
importo successivamente aumentato di ulteriori fr. 30'000.-- per tenere conto
della tassa relativa al 1990;
lite
in relazione alla quale con decreto 23 gennaio 1991 il Tribunale ha chiamato in
causa le Officine idroelettriche della __________, le quali hanno presentato
delle osservazioni il 21 marzo 1991;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che con istanza 2 agosto 1991 l'attore, adducendo di versare
in cattiva situazione economica, ha chiesto la sospensione del procedimento, la
quale é stata decretata, d'accordo lo Stato, il 20 agosto successivo;
che é indi stato pronunziato il fallimento di __________ e che
la relativa procedura di liquidazione é stata dichiarata chiusa con decreto 24
aprile 1997 del pretore di __________;
che, stante l'inazione delle parti, in data 3 giugno 1998 il
giudice delegato ha fissato alle stesse un termine di 60 giorni per chiedere e
giustificare la continuazione della procedura, con l'avvertenza che in caso di
silenzio il Tribunale avrebbe proceduto allo stralcio della causa, nella misura
in cui questa potesse ancora sussistere;
che nessuna delle parti ha reagito al menzionato scritto
entro il termine fissato nello stesso;
che, con lettera 18 agosto 1998, il Consiglio di Stato ha
comunque informato il Tribunale di non opporsi allo stralcio del procedimento;
visti
gli art. 3, 18, 28, 31, da 71 a 74 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
La causa é stralciata dai
ruoli
-
Non si prelevano tasse di
giustizia né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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