AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1995.5
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, TRAM
Incarto n. 53.95.00005 DP 287/94 AZ. DIR. leo
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione subordinatamente ricorso 21 settembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone Ticino (rappr. dal Consiglio di Stato, Bellinzona);
tendente all'accertamento del diritto dell'attrice a conseguire l'estensione della nomina a 3/4 di tempo in qualità di docente presso le scuole __________;
vista la risposta 30 novembre 1994 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 19 gennaio 1995 dell'attrice e della duplica 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha conseguito nel 1983 il diploma di frutticoltore professionista presso la regia federale degli alcool. Essa ha indi insegnato - per quanto può qui interessare - conoscenze professionali per giardinieri (compresi i giovani in formazione empirica) presso le scuole __________ a partire dall'anno scolastico 1985/86 in qualità di docente incaricata. Il 20 marzo 1992 l'attrice ha ottenuto la laurea in scienze agrarie presso l'università statale di __________.
B. a) Con lettera 1 marzo 1993 indirizzata al Consiglio di Stato __________ ha sollecitato la trasformazione dell'incarico in nomina quale docente a 3/4 di tempo. Dopo aver ripercorso il suo curriculum d'insegnamento e ricordato il conseguimento della laurea, l'attrice ha fatto presente che durante quell'anno scolastico le erano state assegnate 20 ore settimanali di insegnamento. La domanda di nomina era fondata sull'art. 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958 (LSc 1958). Con risoluzione dell'8 giugno 1993 il Consiglio di Stato ha indi nominato l'attrice quale docente di conoscenze professionali per giardinieri a metà tempo presso le scuole __________, con sede di servizio a __________, mantenendo per il rimanente nella forma dell'incarico le ore di insegnamento assegnatele ed eccedenti il rapporto di nomina.
b) Durante l'anno scolastico 1993/94 l'attrice ha ricevuto 18 ore di insegnamento settimanali, di cui 6 assegnate, previo concorso, a titolo di incarico.
C. a) __________ ha partecipato anche al concorso per l'assunzione di docenti presso la __________ nell'anno scolastico 1994/95, pubblicato sul F. U. n. __________ del __________, pag. __________ segg.. Con risoluzione 30 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha assegnato all'attrice, per il menzionato anno scolastico, l'incarico di docente della materia conoscenze professionali per giardinieri a orario parziale presso la __________ di __________ in eccedenza rispetto al rapporto di nomina. Quella risoluzione é stata comunicata all'attrice con scritto 7 settembre 1994 del capo della sezione amministrativa del DIC. Informatasi circa l'entità dell'incarico ricevuto l'attrice ha infine potuto accertare che questa corrispondeva ad un'ora di insegnamento settimanale. Le residue ore disponibili di quella materia erano state ripartite tra tre altri docenti: __________, tecnico agricolo nominato presso la sezione agricoltura con mansioni tra l'altro di docente presso l'Istituto __________ di __________ (14,5 ore secondo il doc. 35, ove il Consiglio di Stato sanciva anche il trasferimento parziale del menzionato impiegato, fermo restando il mantenimento della nomina presso la sezione agricoltura), __________ (1 ora secondo il doc. 38) e __________ (non é nota l'entità delle ore attribuitegli, né il suo accertamento appare rilevante ai fini del giudizio).
b) In esito al corrispondente concorso pubblicato sul F. U. n. __________ del __________, pag. __________ segg., con risoluzione 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha infine incaricato l'attrice a tempo parziale, in ragione di 4 ore settimanali, in veste di ispettrice di tirocinio per la professione di giardiniere, per il periodo 1 settembre 1994/31 agosto 1996.
D. a) Con petizione 21 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di ordinare al Consiglio di Stato di estendere a 3/4 di tempo il suo rapporto di nomina quale docente di conoscenze professionali per giardinieri, estesa alla formazione empirica, presso la __________ di __________. L'attrice ha sostenuto che, oltre ad un fabbisogno di ore di insegnamento settimanali più che sufficiente per legittimare la sussistenza del posto nella misura postulata, erano soddisfatti tutti gli altri requisiti legali: essa era portatrice in particolare da oramai due anni di un diploma di grado universitario, che già aveva permesso la sua nomina a metà tempo. L'attrice si é appellata agli art. 5 e 8 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987 (LOrd) ed inoltre agli art. 123 e 157 LSc 1958.
In via subordinata l'attrice ha chiesto, in via di ricorso, l'annullamento delle risoluzioni governative con cui sono stati assegnati gli incarichi di insegnamento della materia conoscenze professionali presso la __________ di __________ per l'anno scolastico 1994/95 ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. A questo riguardo l'attrice ha ravvisato un arbitrio ed una disparità di trattamento nell'assegnazione di ore di insegnamento a docenti con minor numero di anni di insegnamento (se non addirittura al primo anno) e con titoli di studio di grado inferiore.
b) Con risposta 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione della petizione. Esso ha in primo luogo evidenziato che non erano dati i presupposti per la nomina sanciti all'art. 5 LOrd, perché l'attrice, benché laureata, non era in possesso del diploma dell'istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) richiesto dall'art. 157 LSc 1958. A questo riguardo il Governo ha affermato che la nomina a metà tempo dell'attrice, dallo stesso disposta con risoluzione 8 giugno 1993, aveva in realtà avuto luogo in deroga ai disposti di legge. In secondo luogo il Consiglio di Stato ha sollevato delle riserve quo alla sussistenza del posto (limitatamente all'oggetto della lite, ossia all'estensione della nomina di 1/4 di tempo), dichiarandosi disposto a produrre il fabbisogno prevedibile di ore di insegnamento della materia conoscenze professionali per giardinieri negli anni futuri.
c) Con replica 19 gennaio 1995 __________ ha precisato le propria domanda principale nel senso che la nomina a 3/4 di tempo includesse, oltre all'insegnamento, la carica di ispettrice di tirocinio. L'attrice ha sostenuto di possedere i titoli di abilitazione necessari, la licenza universitaria essendo equiparata al diploma dell'ISPFP, ed inoltre che il posto sussisteva. Con riferimento all'assegnazione di ore di insegnamento della sua materia ad altri concorrenti essa ha invece sollevato una disattenzione delle condizioni del bando: questi ultimi essendo parimenti sprovvisti del diploma rilasciato dall'ISPFP ed inoltre __________ privo dei titoli di studio previsti a titolo alternativo dall'art. 157 LSc 1958.
d) In sede di duplica, del 7 marzo 1995, il Consiglio di Stato ha confermato la risposta.
Considerato, in diritto
Sulla petizione
1.2. La petizione é senz'altro ricevibile in ordine giusta gli art. 47 LOrd e 71 PAmm, nei limiti che seguono. L'attrice si limita rettamente a postulare l'accertamento della sussistenza del suo diritto all'estensione della nomina. Il Tribunale amministrativo non dispone infatti della competenza di procedere direttamente alla nomina di docenti incaricati che rivendichino con successo, innanzi allo stesso, il consolidamento del loro rapporto di impiego con lo Stato: anche in queste ipotesi l'autorità di nomina rimane sempre il Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 lett. a LOrd), al quale il Tribunale non può sostituirsi (cfr., da ultimo, sentenza inedita TCA 14 giugno 1993 in re K., consid. 1; cfr. inoltre, sulla portata della competenza ex art. 47 LOrd e sui limiti del potere decisionale del TCA, RDAT II-1991 N. 10, consid. 1.), ma al quale - una volta accertato il diritto alla nomina dell'interessato - può solo ordinare di procedervi (cfr. RDAT 1979 N. 36).
2.2. Chi intende esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone deve essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 47 della legge sulla scuola del 1 febbraio 1990, in vigore dal 2 settembre 1991, in seguito LSc). La Scuola magistrale cantonale conferisce l'abilitazione all'insegnamento ai maestri titolari di scuola elementare ed ai maestri di attività tessili di scuola elementare (art. 48 cpv. 1 LSc). L'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (ICAAD), istituito all'art. 49 LSc, conferisce invece l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media e nelle scuole postobbligatorie, tra cui figurano quelle professionali (art. 48 cpv. 2 lett. a; 4 cpv. 3 lett. d LSc). Fanno tuttavia eccezione le scuole professionali per le quali la legge federale (sulla formazione professionale) conferisce la funzione abilitante all'ISPFP (art. 48 cpv. 3 LSc).
2.3. L'art. 99A cpv. 5 LSc, facente parte del titolo XI (Disposizioni abrogative e finali), dispone che gli art. 123 e 157 LSc 1958, regolamentanti i requisiti specifici per la nomina dei docenti delle scuole secondarie e professionali, rimangono in vigore fino all'entrata in funzione dell'ICAAD. Questa disposizione é precisata dall'art. 44 cpv. 3 del regolamento dell'ICAAD del 5 luglio 1994, in vigore dal 1 luglio 1995, secondo cui l'abrogazione delle predette disposizioni della LSc 1958 sarà comunicata dal Consiglio di Stato a realizzazione completa dell'istituto: evento che non si era ancora realizzato all'inizio dell'anno scolastico 1994/95, né, del resto, a tutt'oggi. L'attrice può pertanto rivendicare con successo un diritto all'estensione della nomina (RDAT 1979 N. 36) a partire dal menzionato anno scolastico se soddisfa alle ulteriori condizioni poste dagli art. 123 e 157 LSc 1958. Sia comunque detto a titolo di completezza che - contrariamente a quanto lasciano intendere gli art. 99A cpv. 5 LSc e 44 cpv. 3 del regolamento dell'ICAAD - gli art. 123 e 157 LSc 1958 sono frattanto stati definitivamente abrogati all'art. 86 LOrd 15 marzo 1995, entrata in vigore per i docenti al 1 settembre 1995: il che equivale per i docenti incaricati alla perdita, in futuro, del diritto di conseguire la loro nomina convenendo in giudizio lo Stato innanzi al Tribunale amministrativo.
2.4. Giusta l'art. 123 lett. b LSc 1958, la nomina di un docente delle scuole secondarie interviene al secondo anno di insegnamento, a condizione che il posto sussista ed a condizione che il docente: 1) sia in possesso dei titoli di studio richiesti (specificati alla lettera a della stessa disposizione); 2) abbia superato la prova di ammissione; 3) abbia dato una prova soddisfacente durante il precedente anno d'incarico a giudizio del commissario od esperto della materia e del direttore dell'istituto. Giusta invece l'art. 157 lett. a LSc 1958 nelle scuole professionali per l'insegnamento delle materie professionali si richiedono i seguenti titoli di studio: 1) il diploma dell'ISPFP, oppure 2) un diploma di grado universitario o, in via subordinata, un diploma di scuola tecnica superiore, un diploma di scuola tecnica, la maestria federale o l'attestato di fine tirocinio per le professioni in cui non esiste la maestria. Secondo l'art. 157 lett. b LSc 1958 l'ammissione all'ISPFP ha luogo a seguito di concorso bandito dal Consiglio di Stato secondo il fabbisogno. I candidati ammessi al corso ricevono un incarico ad orario parziale: la loro nomina interviene dopo il conseguimento del diploma.
3.2. Per l'art. 36 cpv. 1 LFP la formazione e l'aggiornamento dei docenti di ruolo (hauptamtliche Lehrer) e dei docenti incaricati (nebenamtliche Lehrer) alle scuole professionali, se non hanno luogo in un'università, spettano alla Confederazione, che vi provvede attraverso l'ISPFP. Secondo invece l'art. 30 cpv. 1 OFP (dal marginale "requisiti posti al corpo insegnante", attuativo del rinvio alla definizione dei requisiti medesimi in sede di ordinanza di cui all'art. 35 LFP), la nomina a docente a tempo pieno (hauptamtliche Lehrkräfte) in una scuola professionale d'orientazione artigianale-industriale presuppone il compimento, con successo, di un ciclo di studi dell'ISPFP oppure di studi equivalenti. L'ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza, su proposta dell'autorità cantonale. I docenti che insegnano a titolo accessorio (nebenamtliche Lehrkräfte) sono tenuti a frequentare i corsi corrispondenti dell'ISPFP. In applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OFP, la nomina a docente a tempo pieno per le materie commerciali e le lingue nelle scuole medie di commercio, nelle scuole d'amministrazione e nelle scuole professionali di commercio presuppone una formazione universitaria completa. L'ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza di altri cicli di formazione, su proposta dell'autorità cantonale. I docenti di tutte le materie devono dimostrare di aver ricevuto una formazione pedagogica. L'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'ISPFP stabilisce che i candidati ai cicli di studio per maestri a tempo pieno (hauptamtliche Lehrer) organizzati da quell'istituto devono, per quanto riguarda l'insegnamento generale, essere in possesso di una patente per l'insegnamento elementare od aver una formazione universitaria completa, avere 24 anni ed avere insegnato in una scuola professionale (lett. a); per quanto concerne invece l'insegnamento tecnico, devono aver acquisito una formazione completa in una scuola tecnica superiore o in un politecnico, subordinatamente aver sostenuto con successo gli esami professionali superiori (diploma di maestria federale) o l'esame di una scuola tecnica, avere almeno due anni di esperienza professionale, 24 anni ed aver infine insegnato in una scuola professionale (lett. b). Per l'art. 4 cpv. 4 e 5 della predetta ordinanza i maestri ausiliari (nebenamtliche Lehrer) sono formati in corsi preparatori (insegnamento generale) rispettivamente di introduzione pedagogica (insegnamento tecnico).
3.3. La __________ é una scuola professionale, assoggettata all'applicazione della LFP. Su questo punto le opinioni della parti, rettamente, convergono. Del pari le parti concordano sul fatto che l'attrice debba essere considerata, semmai possa conseguire la sollecitata estensione della nomina, una docente di ruolo (hauptamtlicher Lehrer), ovvero nominata, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LFP e 30 cpv. 1 OFP: non semplicemente una docente incaricata, ovvero (esercitante) a titolo accessorio, ovvero una maestra ausiliaria (tali le tre espressioni con cui é stato tradotto in italiano il concetto di "nebenamtlicher Lehrer" nelle disposizioni legali poco sopra citate). L'estensione della nomina dell'attrice dipende pertanto senz'altro dal conseguimento, da parte della stessa, del diploma rilasciato dall'ISPFP (art. 5 cpv. 1 LOrd, 48 cpv. 3 LSc, 35 seg. LFP, 30 cpv. 1 OFP). Il diploma di grado universitario di cui dispone l'attrice, previsto a titolo alternativo dall'art. 157 LSc 1958, ancor applicabile fino e compreso l'anno scolastico 1994/95 tramite l'art. 99A cpv. 5 LSc, non può dunque essere considerato bastevole per legittimare la sollecitata estensione della nomina. La soluzione contraria, auspicata dall'attrice, disattende infatti il diritto federale, il quale é stato adottato ed é entrato in vigore posteriormente alla modifica 14 marzo 1978 dell'art. 157 LSc 1958, limitandone la portata. La modifica 14 marzo 1978 dell'art. 157 LSc 1958, come detto rimasta in vigore fino al 31 agosto 1995, era del resto stata approvata quando vigeva ancora il precedente ordinamento federale sulla formazione professionale: la legge federale del 20 settembre 1963, l'ordinanza del 30 marzo 1965 e il decreto del Consiglio federale concernente la creazione dell'ISPFP del 17 maggio 1972.
Concretamente, quindi, il mantenimento in vigore, a titolo transitorio, degli art. 123 e 157 LSc 1958 via l'art. 99A LSc non ha permesso di supplire all'assenza del diploma dell'ISPFP, trattandosi di requisito posto direttamente dal diritto federale (cfr. alla riserva quantomai opportuna, anche se pleonastica sotto il profilo sostanziale, in favore dello stesso di cui all'art. 48 cpv. 3 LSc): per i docenti di quelle scuole professionali per le quali la LFP conferisce la funzione abilitante all'ISPFP la nomina doveva dunque essere subordinata al possesso dell'abilitazione già dalla data di entrata in vigore della LSc (ed anzi, più correttamente, da quando il diritto federale prescriveva quel requisito).
3.4. Invano l'attrice pretende che la sua laurea possa essere considerata alla stregua degli "studi equivalenti" al diploma dell'ISPFP ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 1.a frase in fine OFP. Anzitutto, come indica la 2.a frase della detta disposizione, la competenza a decidere su eventuali equivalenze spetta all'ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro su proposta dell'autorità cantonale. L'attrice avrebbe pertanto dovuto esperire quella specifica procedura preventivamente alla presentazione della domanda di accertamento del diritto a conseguire l'estensione della nomina innanzi al Tribunale. Ad ogni buon conto, come é stato specificato nell'illustrazione dell'art. 4 dell'ordinanza concernente l'ISPFP, la titolarità di una licenza universitaria costituisce semplicemente una delle condizioni per potere accedere al ciclo di studi organizzato dall'ISPFP (analogamente a quanto vale, a livello cantonale, per l'ICAAD; cfr. art. 51 LSc): non può dunque essere parificata al diploma rilasciato da quest'ultimo, al termine del ciclo di studi, a chi supera gli esami di maestro professionale (cfr. analogamente, per il diritto cantonale, l'art. 50 LSc). L'abilitazione all'insegnamento rilasciata dall'ICAAD potrebbe semmai costituire un titolo di studio equivalente ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 1.a frase OFP, come risulta dal messaggio sulla legge della scuola del 30 giugno 1987, ove si legge che, in applicazione della detta norma, "il Consiglio di Stato chiederà all'autorità federale di riconoscere la frequenza ai corsi dell'ICAAD come equivalente, in parte o totalmente, alla formazione offerta dall'ISPFP. In tal modo i candidati all'insegnamento nelle scuole professionali non saranno eccessivamente penalizzati rispetto ai candidati all'insegnamento nella scuola media e nelle scuole medie superiori per quanto attiene alla durata degli studi abilitanti" (cfr. messaggio citato, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1989, vol. 3, pag. 1235 segg., 1281).
E' ben vero - come ulteriormente eccepisce l'attrice - che l'art. 36 cpv. 1 LFP, il quale sancisce il principio della formazione e dell'aggiornamento dei docenti delle scuole professionali attraverso l'ISPFP, riserva il caso in cui la loro formazione abbia avuto luogo in un'università. Con questa inflessione il legislatore intendeva tuttavia sollevare dal conseguimento del diploma rilasciato dall'ISPFP solamente i docenti di lingue e delle materie commerciali che avessero conseguito una formazione universitaria completa (cfr. al messaggio 26 gennaio 1977 del Consiglio Federale a sostegno della LFP, pubbl. in FF 1977, vol. I, pag. 681 segg. , pag. 718): intenzione che é stata codificata alla lettera all'art. 30 cpv. 2 OFP.
3.5. Sulla scorta di quanto precede la petizione deve dunque essere respinta, poiché il diploma di grado universitario di cui dispone l'attrice non costituisce un titolo di studio conferente il diritto all'estensione della nomina da metà tempo a 3/4 di tempo in applicazione dei combinati art. 5 cpv. 1 LOrd, 48 cpv. 3 LSc, 35 seg. LFP e 30 cpv. 1 OFP. Né, adottando quell'interpretazione della legge, all'origine della presente causa, dopo aver proceduto, negli anni passati, alla nomina presso le scuole professionali di taluni docenti sprovvisti del diploma dell'ISPFP, il Consiglio di Stato ha disatteso il principio di uguaglianza. In effetti quella pratica é stata frattanto abbandonata; essa era del resto essenzialmente circoscritta alle nomine a metà tempo.
Sul ricorso
4.2. Nella misura in cui il gravame non é diventato privo di oggetto (l'assegnazione di ore impugnata ha infatti spiegato tutti i suoi effetti al più tardi al termine dell'anno scolastico in discussione), esso deve essere senz'altro respinto. Il ricorso é infatti dato solo per violazione del bando di concorso (cfr. sulla portata dell'art. 46 cpv. 2 LOrd 1987 RDAT 1990 N. 17). Violazione che non é tuttavia data. In effetti, in primo luogo, a nessuno dei candidati cui sono state assegnate delle ore di insegnamento nella detta materia, tutti sprovvisti del diploma dell'ISPFP, é stata conferita la nomina, bensì un semplice incarico (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. c LOrd, con la precisazione che __________ é rimasto nominato presso la sezione agricoltura; cfr. doc. 35). In secondo luogo __________ dispone dei titoli di studio che lo abilitano ad insegnare la materia in discussione giusta l'art. 157 LSc 1958, sempre a titolo di incarico (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. c LOrd): titoli di studio che, sia detto per completezza, al di là del grado non sono di minor pertinenza con la materia di quelli di cui dispone l'attrice (cfr. doc. 34).
Tassa di giudizio
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 46, 47, 59 LOrd, 47, 48, 49, 50, 51, 99A LSc, 123, 157 LSc 1958, 35, 36, LFP, 30 OFP, 4 ordinanza sull'ISPFP, 3, 18, 28, 43, 46, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
La petizione è respinta.
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 1'000.-- (mille), é posta a carico dell'attrice.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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