AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1995.3
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM
Incarto n. 53.95.00003 DP 291/94 AZ. DIR. cm
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 30 settembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone Ticino (rappr. dal Consiglio di Stato, Bellinzona)
tendente all'accertamento del diritto dell'attrice alla nomina in qualità di docente presso la scuola cantonale __________ di __________;
viste inoltre:
la risposta 1. febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
la replica 7 marzo 1995 della ricorrente;
la duplica 11 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha conseguito nel 1985 la licenza in lettere all'Università di Friborgo, presentando una tesi di laurea in geografia. Durante cinque anni scolastici (1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 e 1991/92) essa ha insegnato in qualità di docente incaricata geografia e storia presso la scuola media. A partire dall'anno scolastico 1992/93 l'attrice insegna le predette materie presso la scuola cantonale __________ di __________, sempre con lo statuto di docente incaricata.
B. Con scritto 22 maggio 1993 indirizzato al direttore della divisione della formazione professionale l'attrice ha sollecitato la sua nomina quale docente. Dopo aver richiamato la sua anzianità di insegnamento, essa ha messo in evidenza che le ore assegnatele durante quell'anno scolastico (8 di geografia, 12 di storia oltre ad un'ora di docenza di classe; doc. 23) non interessavano nessun docente nominato in congedo ed inoltre che, nel complesso, presso la __________ sussistevano ben 28 ore di geografia e storia occupate da docenti incaricati. Con scritto 9 settembre 1993 al capo dell'ufficio della formazione sociosanitaria __________ ha rinnovato la sua richiesta, precisando che frattanto le ore di insegnamento di geografia e storia assegnate a docenti incaricati e non spettanti a un qualche docente in congedo fossero aumentate a 48; all'attrice erano frattanto state assegnate, in quell'anno scolastico, 12 ore di geografia, 11 ore di storia oltre ad un'ora di docenza di classe (doc. 28). L'11 ottobre 1993 il direttore della __________ ha trasmesso al capo dell'ufficio predetto il suo preavviso favorevole alla nomina dell'attrice; dal citato scritto si poteva desumere che le ore di geografia e storia attribuite a docenti incaricati assommavano a 46 ore, di cui 26 ore di geografia e 20 ore di storia. Il 12 aprile 1994 il sindacato __________, agente in nome dell'attrice, ha sollecitato una decisone in merito. Il capo dell'ufficio della formazione sociosanitaria lo ha informato il 15 aprile successivo di aver inoltrato il suo preavviso favorevole alla nomina alla sezione amministrativa del dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC) e che la decisione finale sarebbe spettata, a quel momento, al Governo. Sollecitato dal sindacato __________, con lettera 31 maggio 1994 il capo della sezione amministrativa del DIC ha informato il sindacato stesso di nutrire delle perplessità sull'oggetto, sulle quali attendeva una risposta da parte del capo dell'ufficio della formazione sociosanitaria. Egli ha quindi promesso un riscontro a breve termine. Riscontro che, malgrado un sollecito 15 giugno 1994 del sindacato, non é tuttavia venuto fino al 16 settembre 1994, data alla quale il capo della sezione amministrativa ha comunicato all'attrice che, con risoluzione 24 agosto 1994, il Consiglio di Stato le aveva confermato l'incarico per l'anno scolastico 1994/95 quale docente di storia, introduzione alle istituzioni politiche e di geografia ad orario parziale presso la __________.
C. a) Con petizione 30 settembre 1994 __________ ha quindi convenuto in giudizio lo Stato innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di nominarla quale docente presso la __________ di __________ per le materie di storia (4 ore), geografia (16 ore), oltre ad un'ora quale docente di classe, per un totale di 21 ore, tali quelle che le erano state assegnate a seguito della risoluzione di incarico 24 agosto 1994. L'attrice si é appellata agli art. 5 e 8 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987 (LOrd) ed inoltre agli art. 123 e 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958 (LSc 1958).
b) Con risposta 1 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione della petizione. Esso ha in primo luogo evidenziato che la licenza universitaria in possesso di __________ permetteva a quest'ultima di postulare unicamente la nomina nella materia di geografia. Tuttavia, secondo il Governo non erano dati a beneficio della stessa nemmeno i presupposti per la nomina in quella materia sanciti all'art. 5 LOrd, sia perché l'attrice non era in possesso del diploma dell'istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) richiesto dall'art. 157 LSc 1958, sia perché il posto, tenuto conto di una sicura riduzione del numero degli allievi a seguito dell'introduzione di condizioni di ammissione alla scuola più severe ed inoltre della riduzione in atto del personale dello Stato, non sussisteva.
c) Con replica 7 marzo 1995 __________ ha precisato le proprie domande come segue. In via principale essa ha domandato che fosse accertato il suo diritto alla nomina nella sola materia di geografia, per 20 ore settimanali oltre ad un'ora di docenza di classe. La domanda di cui alla petizione (accertamento dei diritto alla nomina in storia, per 4 ore, geografia, per 16 ore, oltre ad un'ora di docenza di classe) é stata mantenuta in via subordinata, anche se le motivazioni esposte a suo sostegno divergevano dalla detta domanda: in effetti nell'allegato stava scritto a chiare lettere che le ore di storia venivano rivendicate in via subordinata a titolo di incarico (cfr. replica, ad 12 e 14, pagina 7). L'attrice ha affermato che l'insegnamento della storia le era stato chiesto da parte della direzione della scuola nell'ambito dell'attuazione di un preciso progetto didattico. Essa aveva pertanto rinunciato all'assegnazione di ulteriori ore di geografia, che erano state attribuite a docenti con minore anzianità di servizio e dai quali potevano essere recuperate. L'attrice ha sostenuto di possedere i titoli di abilitazione necessari, la licenza universitaria essendo equiparata al diploma dell'ISPFP, ed inoltre che il posto sussisteva. Nell'anno scolastico 1994/95 vi era infatti stata semplicemente una diminuzione del numero delle classi (e degli allievi), che non si sarebbe ripetuta: le 26 ore di geografia assegnate mediante incarico durante quell'anno scolastico bastavano per procedere addirittura ad una nomina a tempo pieno; inoltre durante l'anno scolastico 1995/96 le ore di geografia non erano destinate a diminuire, stando al progetto della nuova griglia oraria del dicembre 1994.
d) In sede di duplica, dell'11 maggio 1995, il Consiglio di Stato ha confermato la risposta, osservando tra l'altro che il progetto di nuova griglia oraria, cui faceva riferimento l'attrice, non aveva ancora assunto carattere definitivo.
D. a) In data 26 luglio 1995 il giudice delegato ha sollecitato al Consiglio di Stato la messa a disposizione di informazioni concernenti il fabbisogno complessivo di ore settimanali di insegnamento della geografia presso le scuole professionali cantonali, la graduatoria stilata secondo l'anzianità di servizio dei docenti incaricati dell'insegnamento della geografia presso le scuole professionali medesime, i giudizi del commissario od esperto sull'attrice. Egli ha pure chiesto lumi al Governo sulla prassi adottata in materia di nomine di docenti di materie di cultura generale con titolo accademico ma sprovvisti del diploma dell'ISPFP.
b) Con scritto 13 ottobre 1995 il direttore della divisione della formazione professionale ha risposto in modo completo alla richiesta di informazioni anzidetta. Da quel documento si evince, in primo luogo, che il fabbisogno complessivo di ore settimanali di insegnamento nella materia geografia presso la __________ non coperto da docenti nominati (in servizio od in congedo) - e pertanto soddisfatto tramite docenti incaricati - assommava a 18 (1993/94), 22 (1994/95) rispettivamente 24 (1995/96) ore e che una previsione appariva difficile, ma che in ogni caso il fabbisogno non sarebbe aumentato, bensì piuttosto semmai diminuito. La graduatoria tra i docenti incaricati dell'insegnamento dell'anzidetta materia presso la __________, stilata analogamente al caso di concorso (cfr. consid. 2.1.), vedeva inoltre in testa l'attrice. Il giudizio dell'esperto di geografia presso la __________ era globalmente positivo. Da ultimo veniva confermato che, in ogni caso a partire dall'anno scolastico 1993/94, il Consiglio di Stato non procede più alla nomina di docenti presso le scuole professionali (del grado secondario II, di cui fa parte la __________) sprovvisti del diploma dell'ISPFP.
c) All'attrice é successivamente stata data la possibilità di prendere posizione su quel documento.
considerato, in diritto
1.2. La petizione é senz'altro ricevibile in ordine giusta gli art. 47 LOrd e 71 PAmm, nei limiti che seguono. L'attrice chiede infatti, in sede di petizione, di essere nominata quale docente presso la __________; domanda che essa tuttavia corregge nella replica, ove questa si limita a postulare l'accertamento della sussistenza del suo diritto alla nomina. Ora, il Tribunale amministrativo non dispone della competenza di procedere direttamente alla nomina di docenti incaricati che rivendichino con successo, innanzi allo stesso, il consolidamento del loro rapporto di impiego con lo Stato: anche in queste ipotesi l'autorità di nomina rimane sempre il Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 lett. a LOrd), al quale il Tribunale non può sostituirsi (cfr., da ultimo, sentenza inedita TCA 14 giugno 1993 in re K., consid. 1; cfr. inoltre, sulla portata della competenza ex art. 47 LOrd e sui limiti del potere decisionale del TCA, RDAT II-1991 N. 10, consid. 1.), ma al quale - una volta accertato il diritto alla nomina dell'interessato - può solo ordinare di procedervi (cfr. RDAT 1979 N. 36).
2.2. Chi intende esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone deve essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 47 della legge sulla scuola del 1 febbraio 1990, in vigore dal 2 settembre 1991, in seguito LSc). La Scuola magistrale cantonale conferisce l'abilitazione all'insegnamento ai maestri titolari di scuola elementare ed ai maestri di attività tessili di scuola elementare (art. 48 cpv. 1 LSc). L'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (ICAAD), istituito all'art. 49 LSc, conferisce invece l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media e nelle scuole postobbligatorie, tra cui figurano quelle professionali (art. 48 cpv. 2 lett. a; 4 cpv. 3 lett. d LSc). Fanno tuttavia eccezione le scuole professionali per le quali la legge federale (sulla formazione professionale) conferisce la funzione abilitante all'ISPFP (art. 48 cpv. 3 LSc). L'ammissione al corso di abilitazione dell'ICAAD avviene sulla base di un pubblico concorso ed é subordinata tra l'altro al possesso di titoli di studio (art. 50 cpv. 3 LSc): per essere abilitati ad insegnare nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale, nella scuola tecnica superiore e le materie di cultura generale nelle scuole professionali e nelle altre scuole postobbligatorie é necessario disporre di un titolo accademico (art. 51 cpv. 1 e 2 lett. a LSc). L'abilitazione é conferita al termine di un corso di formazione professionale pratica e teorica della durata massima di un anno e dopo il superamento di un esame finale (art. 50 cpv. 1 LSc); essa vale esclusivamente per il grado o l'ordine di scuola per il quale é conseguita (art. 50 cpv. 2 LSc).
2.3. L'art. 99A cpv. 5 LSc, facente parte del titolo XI (Disposizioni abrogative e finali), dispone tuttavia che gli art. 123 e 157 LSc 1958, regolamentanti i requisiti specifici per la nomina dei docenti delle scuole secondarie e professionali, rimangono in vigore fino all'entrata in funzione dell'ICAAD. Quella disposizione é precisata dall'art. 44 cpv. 3 del regolamento dell'ICAAD del 5 luglio 1994, in vigore dal 1 luglio 1995, secondo cui l'abrogazione delle predette disposizioni della LSc 1958 sarà comunicata dal Consiglio di Stato a realizzazione completa dell'istituto: evento che non si era ancora realizzato all'inizio dell'anno scolastico 1993/94 né, del resto, a tutt'oggi. L'attrice può pertanto rivendicare con successo un diritto alla nomina (RDAT 1979 N. 36) a partire dal menzionato anno scolastico se soddisfa alle ulteriori condizioni poste dagli art. 123 e 157 LSc 1958. Sia comunque detto a titolo di completezza che - contrariamente a quanto ancor affermato dal direttore della divisione della formazione professionale con scritto 7 novembre 1995 al Tribunale ed a quanto lasciano intendere gli art. 99A cpv. 5 LSc e 44 cpv. 3 del regolamento dell'ICAAD - gli art. 123 e 157 LSc 1958 sono frattanto stati definitivamente abrogati all'art. 86 LOrd 15 marzo 1995, entrata in vigore per i docenti al 1 settembre 1995: il che equivale per i docenti incaricati alla perdita, in futuro, del diritto di conseguire la loro nomina convenendo in giudizio lo Stato innanzi al Tribunale amministrativo.
2.4. Giusta l'art. 123 lett. b LSc 1958, la nomina di un docente delle scuole secondarie interviene al secondo anno di insegnamento, a condizione che il posto sussista ed a condizione che il docente: 1) sia in possesso dei titoli di studio richiesti (specificati alla lettera a della stessa disposizione); 2) abbia superato la prova di ammissione; 3) abbia dato una prova soddisfacente durante il precedente anno d'incarico a giudizio del commissario od esperto della materia e del direttore dell'istituto. Giusta invece l'art. 157 LSc 1958 nelle scuole professionali per l'insegnamento delle materie di cultura generale si richiedono i seguenti titoli di studio: 1) il diploma dell'ISPFP, oppure 2) un diploma di grado universitario o, in via subordinata, la patente di scuola maggiore. Secondo l'art. 157 lett. b LSc 1958 l'ammissione all'ISPFP ha luogo a seguito di concorso bandito dal Consiglio di Stato secondo il fabbisogno. I candidati ammessi al corso ricevono un incarico ad orario parziale: la loro nomina interviene dopo il conseguimento del diploma.
3.2. Per l'art. 36 cpv. 1 LFP la formazione e l'aggiornamento dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati alle scuole professionali, se non hanno luogo in un'università, spettano alla Confederazione, che vi provvede attraverso l'ISPFP. Secondo invece l'art. 30 cpv. 1 OFP (dal marginale "requisiti del corpo insegnante", attuativo del rinvio alla definizione dei requisiti medesimi in sede di ordinanza di cui all'art. 35 LFP), la nomina a docente a tempo pieno in una scuola professionale d'orientazione artigianale-industriale presuppone il compimento, con successo, di un ciclo di studi dell'ISPFP oppure di studi equivalenti. L'ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza, su proposta dell'autorità cantonale. I docenti che insegnano a titolo accessorio sono tenuti a frequentare i corsi corrispondenti dell'ISPFP. In applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OFP, la nomina a docente a tempo pieno per le materie commerciali e le lingue nelle scuole medie di commercio, nelle scuole d'amministrazione e nelle scuole professionali di commercio presuppone una formazione universitaria completa. L'ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza di altri cicli di formazione, su proposta dell'autorità cantonale. I docenti di tutte le materie devono dimostrare di aver ricevuto una formazione pedagogica. Infine l'art. 4 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente l'ISPFP stabilisce che, per quanto riguarda l'insegnamento generale, i candidati ai cicli di studio per maestri a tempo pieno organizzati da quell'istituto devono essere in possesso di una patente per l'insegnamento elementare od aver una formazione universitaria completa, avere 24 anni ed avere insegnato in una scuola professionale.
3.3. La __________ é un istituto destinato alla formazione culturale di base dei giovani che intendono scegliere una professione nei settori sanitari e sociali (art. 1 del Decreto legislativo concernente l'istituzione della __________ del 2 febbraio 1976): più concretamente essa permette ai giovani che intendono indirizzarsi verso una professione sanitaria o sociale di conseguire un'adeguata formazione preparatoria (ovvero propedeutica) durante gli anni intercorrenti tra la fine della scuola dell'obbligo e l'età di diciotto anni, generalmente richiesta per l'ammissione alle scuole di formazione professionale (art. 1 cpv. 1 del regolamento della __________ del 26 giugno 1985, abrogato e sostituito a partire dall'anno scolastico 1995/96 dal regolamento del 30 agosto 1995). La __________ non é pertanto assoggettata all'applicazione della LFP. Quest'ultima legge federale non é infatti applicabile alla formazione di base ed al perfezionamento nelle professioni dell'educazione e nella cura dei malati, nelle altre professioni sociali, della scienza, dell'arte e dell'agricoltura (art. 1 cpv. 3 LFP): settore che - sia comunque detto per inciso - la prassi dell'ufficio federale di giustizia tende comunque vieppiù a ridurre, a favore di un'estensione dell'applicazione della legislazione federale sulla formazione professionale (cfr. segnatamente a GAAC 1986 (50), N. 12, ove la professione di aiuto-medico non é stata classificata tra quelle enunciate nella predetta disposizione ma tra quelle che assicurano servizi ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LFP, e che rientrano pertanto nel campo di applicazione della stessa). La circostanza secondo cui la __________ non sia toccata dal campo di applicazione della LFP é del resto stata data per scontata dallo stesso Consiglio di Stato nel messaggio licenziato il 15 febbraio 1995 concernente la legge sulle scuole professionali (cfr. Messaggio citato, pag. 1 in fine, 2 seg., cifra 1.1; inoltre art. 1 del progetto e relativo commento).
3.4. Poiché la __________ non rientra nel campo di applicazione della LFP, la nomina dei docenti presso la stessa non può essere fatta dipendere dal conseguimento del diploma rilasciato dall'ISPFP (art. 48 cpv. 3 LSc); né, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 99A cpv. 5 LSc, la nomina di un docente presso la __________ poteva essere subordinata, nell'anno scolastico 1993/94, al conseguimento dell'abilitazione conferita dall'ICAAD a tenore dell'art. 48 cpv. 2 lett. a LSc. Il diploma di grado universitario di cui dispone l'attrice, previsto a titolo alternativo dall'art. 157 LSc 1958, ancor applicabile a quella data tramite l'art. 99 A cpv. 5 LSc, deve dunque essere considerato bastevole per legittimare la sua nomina.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 47, 59 LOrd, 47, 48, 49, 50, 51, 99A LSc, 123, 157 LSc 1958, 3, 18, 28, 31, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. E' accertato che l'attrice ha diritto alla nomina quale docente della materia geografia presso la __________, a partire dall'anno scolastico 1993/94 con un grado di occupazione dei 3/4
§§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato affinché proceda di conseguenza.
Non si preleva una tassa di giudizio. Lo Stato rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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