AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1995.1
Data decisione, Autorità: 30.03.1999, TRAM
Incarto n. 53.95.00001
Lugano 30 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 24 gennaio 1995 di
patr. da: avv. __________
contro lo
Stato e Repubblica del Cantone Ticino rappr. dal Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
chiedente:
Di conseguenza:
1.1. è accertato che il rapporto d'impiego della signora __________ soggiace interamente alla LOrd;
1.2. è accertato che, in caso di malattia, la signora __________ ha diritto allo stipendio conformemente all'art. 23 LStip;
1.3. è fatto ordine allo Stato del Cantone Ticino di esonerare la signora __________ dal pagamento del premio della cassa malati.
vista la risposta 6 marzo 1995 del convenuto, chiedente
La petizione è integralmente respinta.
Tasse, spese e ripetibili a carico dell'istante.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ lavora da numerosi anni per lo Stato quale addetta alle pulizie. Il rapporto d'impiego è retto da contratti di lavoro a tempo determinato, regolarmente rinnovati alla scadenza, che stabiliscono il numero delle ore assegnate e la retribuzione oraria, precisando che per tutto quanto non espressamente pattuito fanno stato il regolamento per il personale ausiliario dello Stato ed il codice delle obbligazioni.
B. L’8 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo di essere nominata. Con giudizio 19 ottobre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la petizione. Riconosciuta la propria giurisdizione, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che gli impiegati, a differenza dei docenti, non beneficiassero di un diritto alla nomina. Un ricorso di diritto pubblico inoltrato dall’attrice al Tribunale Federale è stato respinto con sentenza 28 novembre 1995.
C. Richiamandosi alle considerazioni sviluppate in quel giudizio, che rilevavano come il rapporto d'impiego fosse retto dal diritto pubblico e non da quello privato, __________ ha introdotto una nuova petizione davanti a questo tribunale, chiedendogli di statuire come alle domande riprodotte in epigrafe.
In sostanza, l’attrice postula che in caso di malattia le venga riconosciuto il diritto allo stipendio giusta l'art. 23 LStip e che lo Stato si assuma interamente il pagamento del premio dell'assicurazione malattia.
D. All'accoglimento della petizione si è opposto il convenuto, obiettando che nella sentenza 19 ottobre 1994, di cui si è detto sopra, il Tribunale cantonale amministrativo si sarebbe limitato a stabilire che il rapporto d'impiego del personale ausiliario era di natura giuspubblicistica. Non avrebbe per contro affermato che era retto esclusivamente dalla LOrd.
Il rapporto d'impiego di questa categoria di dipendenti sarebbe in effetti disciplinato dalle disposizioni del CO, applicabili quali norme di diritto pubblico suppletorio, in virtù del rinvio contenuto nell'apposito regolamento che il Consiglio di Stato ha emanato in base alla delega conferitagli dall'art. 8 cpv. 2 LOrd 87 per disciplinare il rapporto d’impiego del personale ausiliario.
Considerato, in diritto
L’art. 68 LOrd 95, entrato in vigore il 1. settembre 1995 per i docenti ed il 1. gennaio 1996 per gli altri dipendenti, ha limitato la giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo circoscrivendola alle ”contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego”.
1.2. La petizione in esame è volta in primo luogo ad accertare che il rapporto d'impiego del personale ausiliario soggiace interamente (ed esclusivamente) alla LOrd. Essa chiede inoltre di accertare il diritto dell'attrice allo stipendio in caso di malattia e di ordinare allo Stato di esonerarla dal pagamento del premio dell'assicurazione malattia posto a suo carico.
Quest'ultima domanda era senz'altro ricevibile in ordine giusta l'art. 47 LOrd 87, vigente al momento in cui è stata introdotta la petizione. Data la sua natura pecuniaria, è rimasta ricevibile anche dal profilo dell’art. 68 della LOrd 95.
Opinabile è invece l'ammissibilità delle domande di accertamento. Le azioni di accertamento sono in effetti sussidiarie per rapporto a quelle costitutive o di condanna. Eccezioni si giustificano soltanto nel caso in cui il richiedente dimostri di essere comunque portatore di un interesse specifico ad un preventivo ed immediato accertamento (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 41 PAmm).
Nel caso concreto l’attrice non ha reso verosimile alcun interesse particolare ad un accertamento delle questioni che pone a giudizio. Queste domande possono nondimeno essere esaminate nel merito, siccome pregiudiziali per statuire sulla richiesta di esonero dal pagamento del premio dell'assicurazione malattia.
1.3. L'art. 9 LOrd 87 si limitava a stabilire che il rapporto d'impiego del personale ausiliario sarebbe stato disciplinato da un apposito regolamento. Il regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 3 aprile 1990 (RPA; BU 1990, 119; RL 2.5.4.1.4) emanato dal Consiglio di Stato disponeva, fra l'altro, che il personale ausiliario era assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo l'art. 319 ss. del CO.
Nella sentenza 19 ottobre 1994 sopra menzionata, alle cui considerazioni si rinvia, il Tribunale cantonale amministrativo ha ammesso la propria giurisdizione, ritenendo che il rapporto d'impiego fosse comunque retto dal diritto pubblico e che le disposizioni del CO, richiamate dall'art. 2 RPA, fossero da configurare quali norme suppletorie di diritto pubblico. Esso ha in particolare negato che l’art. 9 cpv. 2 LOrd 87 avesse delegato al Consiglio di Stato anche la facoltà di assoggettare il rapporto d’impiego del personale ausiliario al diritto privato.
L’art. 20 cpv. 2 LOrd 95 ha ora stabilito che il rapporto d’impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 seg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento. Questa norma è stata introdotta nel dichiarato intento di “conformarsi alla dottrina dominante ed alla più recente giuriprudenza del Tribunale federale”, stabilendo esplicitamente, a livello di legge formale, che il rapporto d’impiego di questa categoria di personale è retto dal diritto privato (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova LOrd, n. 4279 del 12.8.94, in verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1994, pag. 3228).
L’esplicito assoggettamento dei rapporti d’impiego del personale ausiliario al diritto privato ha di principio precluso al Tribunale cantonale amministrativo la possibilità di dirimere le vertenze relative a tali rapporti.
La petizione, proponibile al momento in cui è stata introdotta, va quindi dichiarata irricevibile per sopraggiunta soppressione della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo.
Contrariamente a quanto assume l'attrice, le considerazioni sviluppate dal Tribunale cantonale amministrativo nel precedente giudizio non portano affatto a concludere che il rapporto d'impiego del personale ausiliario fosse retto dalla LOrd. Quelle considerazioni erano infatti esclusivamente volte a fondare la giurisdizione di questo tribunale. Non permettevano affatto di escludere l'applicabilità delle disposizioni del CO richiamate dall'art. 2 cpv. 1 RPA a titolo di diritto pubblico suppletorio.
2.2. La questione relativa al pagamento dello stipendio del personale ausiliario in caso di malattia era regolata dall'art. 2a cpv. 3 RPA. Questa norma, introdotta con effetto a partire dal 1° gennaio 1994 (BU 1993, 438) e ripresa dall’attuale art 2b cpv. 3, stabiliva che in caso di assenza per malattia il personale ausiliario era assicurato contro la perdita di stipendio mediante polizza collettiva, il cui premio era suddiviso in parti uguali fra lo Stato ed il dipendente. In quest’ottica, lo Stato aveva stipulato un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera in caso di assenza per malattia che copre l'80 % dello stipendio, senza periodo di carenza, per 720 giorni su 900 consecutivi.
Scostandosi da quanto previsto dall’art. 23 LStip, altrimenti applicabile nei casi d'infortunio, l’art. 2a RPA aveva adottato la soluzione prevista dal diritto privato (art. 324 b CO), che a determinate condizioni esime il datore di lavoro dall'obbligo di pagare al dipendente ammalato lo stipendio dovuto giusta l'art. 324a CO.
In quanto rientrante nei limiti della delega dell’art. 9 LOrd 87, quest’ordinamento avrebbe senz’altro resisitito alle immotivate critiche dell'attrice. La LOrd non obbligava infatti lo Stato ad adottare, anche per il caso di malattia, la soluzione prevista dall'art. 23 LStip per i casi d'infortunio. Parimenti esente da violazioni del diritto era la suddivisione del premio assicurativo fra il datore di lavoro ed il dipendente.
Per questi motivi,
visti gli art. 20 cpv. 2, 68 LOrd 1995; 9, 47 LOrd 1987; 2 seg. RPA; 3, 18, 28, 70, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
La petizione è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico dell'attrice.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster