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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.197
Data decisione, Autorità: 19.11.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.197
Lugano 19 novembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.108 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 2 novembre 2000 da
AP0 rappr. da RA0
contro
AO0 rappr. da RA0
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 8'049.40.- oltre interessi dal 1 giugno 1997 che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2002, ha parzialmente accolto per Fr. 2'544.90 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 1997.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 4 novembre 2002, ha chiesto l'integrale accoglimento della propria pretesa così come alla petizione mentre la controparte, con osservazioni 7 gennaio 2003, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto e in diritto
ha fatto preparare la vettura per il collaudo dal garage __________ che ha emesso la fattura 28 novembre 1996, per un importo di Fr. 1'510.-, e dalla Carrozzeria __________, per una spesa di Fr. 2'939.40. Entrambe le fatture sono state saldate da __________.
La riconsegna del veicolo è stata a dir poco problematica, nel senso che è avvenuta dopo più di tre anni dal ritorno della signora __________, __________ facendo valere un diritto di ritenzione sulla stessa, ed è stata preceduta da un’azione in pretura, respinta e da una denuncia penale, che non ha avuto seguito.
Fr. 8'049.40 oltre interessi, importo composto di Fr. 4'449.40 per le due fatture del garage e della carrozzeria e di Fr. 3'600.- per le spese di deposito dell’auto fino a giugno 2000 (Fr. 100.- per 36 mesi).
La convenuta, con risposta 6 dicembre 2000, non ha contestato il suo obbligo di rifondere le spese sostenute dall'attore per il collaudo del veicolo. __________ avrebbe però utilizzato abusivamente il veicolo e ciò lo renderebbe debitore nei suoi confronti di una cifra ben maggiore che pone in compensazione. La pretesa per il di deposito del veicolo è contestata poiché originata unicamente dal rifiuto di __________ di restituire il veicolo alla legittima proprietaria.
Il Giudice di prime cure ha costatato che le spese degli interventi effettuati sulla vettura non erano contestate e che dovevano quindi essere risarcite così come anche quelle di deposito dell’auto il cui rimborso era giustificato dal diritto di ritenzione legittimamente esercitato da __________. D’altra parte, quest’ultimo, utilizzando però abusivamente il veicolo, era divenuto debitore verso la controparte di un importo corrispondente ad un ipotetico noleggio della vettura, determinato in Fr. 120.- mensili e per il periodo dicembre 1997/dicembre 2000 in Fr. 5'500.-, sottratti alla pretesa di petizione.
Con osservazioni 7 gennaio 2003, __________ ha chiesto che il gravame sia respinto, poiché __________, a parte il fatto che non avrebbe potuto comunque beneficiare di alcun diritto di ritenzione, ha abusivamente utilizzato il veicolo e la relativa controprestazione pari al valore di un noleggio di un veicolo simile per tutto quel periodo di tempo così come determinata dal Pretore sarebbe assolutamente corretta.
Il creditore, che si prevale del diritto di ritenzione, non è autorizzato in nessun caso ad utilizzare l'oggetto ritenuto
(Thomas Bauer, Basler Kommentar, ZGB II, 2. Auflage, n. 7 ad art. 890 CC). Nel caso in cui violi il suo obbligo, egli è tenuto a rifondere il danno per l’eventuale minor valore del bene ed a restituire l’eventuale arricchimento derivante dall’utilizzo ai sensi degli art. 62 ss. CO (Rampini/Schulin/Vogt, Basler Kommentar, ZGB II, 2. Auflage, n. 69 ad art. 895 CC e giurisprudenza ivi citata).
Il mandatario viola il suo obbligo di fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli se usa l'oggetto consegnatogli contrariamente agli accordi (Rolf H. Weber, Basler Kommentar, OR I, 3. Auflage, n. 10 ad art. 398) e, nell'illecito ricorso ad un bene altrui, è ravvisabile l'indebito arricchimento nella figura della cosiddetta Eingriffskondiktion (Hermann Schulin, Basler Kommentar, OR I, 3. Auflage, n. 19 e seg. ad art. 62 CO) con la conseguenza che, nel caso dell’utilizzo abusivo di un'autovettura, l’arricchimento corrisponde al risparmio dei costi di noleggio (Hermann Schulin, op. cit., n. 21 ad art. 62 CO), senza necessità di corrispondente uguale impoverimento dell'avente diritto (Schwenzer, Schweizerische Obligationenrecht Allgemeiner Teil, pag. 345 n. 57.10).
L’onere di provare un accordo circa la possibilità di utilizzare il veicolo durante l’esecuzione del mandato e/o il periodo di ritenzione incombeva a __________, che non l’ha assolutamente adempiuto. Non vi sono agli atti di causa elementi a sostegno di una tal evenienza. La testimonianza __________, di cui all'inc. richiamato __________ 8, riferisce di sue congetture al proposito della possibilità sua (del teste) di utilizzare l'auto qualora avesse accettato l'incarico poi conferito a __________ e l'appellante non ne può trarre conclusioni a suo favore. Inoltre, non si può seriamente sostenere che, per la messa in movimento dell’automobile al fine di mantenerla funzionante, fosse necessario percorrere quasi 13'000 km. Ne consegue che l’appellante ha utilizzato il mezzo abusivamente e lo prova anche la testimonianza della signora __________ la quale ammette di aver usato qualche volta l'autovettura, assieme all'amico signor __________, percorrendo almeno 7'000 km.
Il Pretore ha fatto sua la stima del perito che ha determinato in Fr. 120.- mensili il costo del noleggio di un autoveicolo di quel genere, quota comprensiva del deprezzamento e dei costi d'esercizio, senza però il carburante, le assicurazioni e le imposte di circolazione. Per un utilizzo di 46 mesi, da dicembre 1996 a settembre 2000, ha riconosciuto alla convenuta l'importo di Fr. 5'500.-. Tale valutazione, corrispondente a Fr. 4.- al giorno,
appare in verità minima se confrontata con il prezzo corrente giornaliero di un veicolo a noleggio che, notoriamente, è di molto superiore. Una riduzione non torna quindi assolutamente in linea di conto, anzi, confrontati con un appello al proposito della controparte, si sarebbe posta l'eventualità concreta di un suo aumento. In definitiva però, tenendo conto di tutte le circostanze, può essere considerato equo visto che è stata giustamente considerata la necessità di spostare il veicolo, la manutenzione verosimilmente effettuata da __________ e l’utilizzo tutto sommato moderato del mezzo. La presa in considerazione, per il noleggio, dei mesi di assenza dell’appellata, nei quali ancora non veniva fatto valere un diritto di ritenzione (dicembre 1996 – primavera 1997) è stato pure criticato dall'appellante. A torto, poiché l’uso per scopi personali del mezzo nel periodo di esecuzione del mandato era comunque illegittimo e quindi sottoposto alle stesse condizioni appena esposte.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e seg. e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
L’appello 4 novembre 2002 di __________, è respinto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 300.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 350.-
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte l'importo di Fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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