AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.58
Data decisione, Autorità: 25.07.2003, ICCA
Incarto n. 11.2002.58
Lugano 25 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__. (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 30 agosto 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere essere accolto l'appello del 10 maggio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
23 aprile 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962) e __________ __________ (1950) si sono sposati a __________ il __________ 1992. In seguito difficoltà finanziarie essi hanno ricevuto dalla pubblica assistenza, nel 1994, un contributo di fr. 2000.–. Nel 1997 e 1998 __________ __________ ha ricevuto ancora, per lo stesso titolo, fr. 15 000.–. In garanzia di tali prestazioni lo Stato del Cantone Ticino ha fatto iscrivere il 14 novembre 1994 e il 18 marzo 1999 due ipoteche legali sulla quota di 3/8 della particella n. __________ RFD di __________, appartenente a __________ __________. Nell'ambito della vendita di tale fondo, avvenuta nell'aprile del 1999, __________ __________ ha rimborsato al Cantone fr. 13 027.75 per ottenere la cancellazione delle predette ipoteche.
B. Nel frattempo, con sentenza del 3 febbraio 1998, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ e __________ __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata. In tale accordo i coniugi si sono dati atto, fra l'altro, di avere regolato la loro situazione patrimoniale e di non vantare più alcuna reciproca pretesa.
C. Il 30 agosto 2000 __________ __________ ha convenuto l'ex marito davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 12 027.75 con interessi, corrispondenti all'importo da lei rimborsato al Cantone per gli aiuti assistenziali, dedotti fr. 1000.– da lei direttamente ricevuti. Nella sua risposta del 24 novembre 2000 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro richieste. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno riconfermato le loro domande in memoriali conclusivi, l'attrice riducendo nondimeno la sua pretesa in capitale a fr. 11 027.75.
D. Con sentenza del 23 aprile 2002, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto la petizione e ha condannato __________ __________ a versare all'attrice fr. 11 027.75 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 1999. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste per fr. 80.– a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'ex moglie un'indennità di fr. 1200.– per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 10 maggio 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la petizione sia respinta, la sua domanda di assistenza giudiziaria accolta e il giudizio in questione riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha accertato che, in effetti, l'attrice aveva versato al Cantone Ticino fr. 13 027.75 per prestazioni assistenziali garantite da pegno immobiliare sulla sua predetta quota di comproprietà. Egli ha appurato altresì che la seconda ipoteca, di fr. 15 000.–, era stata iscritta nel marzo del 1999 all'insaputa di lei per aiuti assistenziali erogati al solo marito dal mese di ottobre 1997, ma ha giustificato il ritardo dell'iscrizione con l'argomento che l'ufficio statale competente per la concessione dell'aiuto e quello presposto all'iscrizione delle ipoteche legali sono diversi. Inoltre la pratica assistenziale aveva conservato lo stesso numero di riferimento, senza distinguere tra prestazioni stanziate all'uno o all'altro coniuge. Ne ha dedotto, il primo giudice, che rimborsando allo Stato gli aiuti riscossi dal marito la moglie era diventata titolare per surrogazione (art. 110 CO) del credito garantito da ipoteca. Donde la facoltà di chiederne il rimborso e, quindi, la fondatezza della petizione.
18 marzo 1999, in realtà non poteva essere iscritta poiché a quel momento il matrimonio era già stato sciolto. E siccome non sussistevano più i requisiti previsti dalla legge sull'assistenza sociale, il rimborso da parte dell'ex moglie è avvenuto per spontanea volontà di quest'ultima, senza obblighi da parte sua. Egli ritiene inoltre che, comunque sia, una surrogazione per debiti contratti durante l'unione coniugale non è ammissibile, poiché all'attrice incombeva di sovvenire alle sue necessità in virtù del diritto matrimoniale, essendo egli in difficoltà finanziarie. Soggiunge che nemmeno sono dati i presupposti di una surrogazione, poiché il terzo che soddisfa il creditore non dev'essere implicato nel rapporto d'obbligazione. L'attrice, oltre che essere sua moglie a quel momento, era essa medesima debitrice nei confronti del Cantone. Egli contesta infine l'importo rivendicato dall'attrice, che non trova riscontro agli atti e non corrisponde a quanto effettivamente erogato dall'ente pubblico.
Dagli atti risulta che il 17 marzo 1999 lo Stato del Cantone Ticino ha fatto iscrivere un'ipoteca legale di fr. 15 000.– sulla quota di comproprietà della particella n. __________RFD di o, appartenente all'attrice, per il rimborso di spese d'assistenza (doc. P). Il pegno garantiva prestazioni stanziate al convenuto tra il 1° novembre 1997 e il 31 maggio 1998 (deposizione di __________ __________ -, del 19 novembre 2001, verbali, pag. 3 in alto). Ora, a norma dell'art. 37 della legge sull'assistenza sociale (Las: RS 6.4.11.1) le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi devono essere restituite allo Stato dall'altro, nella misura o alle condizioni alle quali costui vi è obbligato secondo il Codice civile. L'art. 41 cpv. 1 Las, in vigore fino al 31 gennaio 2003, prescriveva che il diritto di rimborso o di regresso doveva essere fatto valere in primo luogo verso l'obbligato; se questi si rifiutava, l'autorità cantonale provvedeva al ricupero del credito mediante azione davanti al giudice ordinario, secondo la procedura prevista dalla legge per le cause di assistenza tra parenti (cpv. 2).
Concretamente, per ottenere dall'attrice il rimborso di quanto versato al convenuto, il Cantone avrebbe dovuto dimostrare che al momento in cui era stato stanziato l'aiuto assistenziale la moglie era tenuta, in base al diritto matrimoniale, a contribuire al sostentamento del marito. Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC per vero i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale. L'ammontare dei contributi si calcola in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). Stabilita l'entità del contributo, in tale misura la moglie era tenuta quindi a rimborsare allo Stato la somma erogata al marito a titolo di pubbliche prestazioni. Nel caso in cui l'interessata si fosse opposta, l'ente pubblico avrebbe dovuto convenirla davanti al Pretore con la procedura prevista dagli art. 425 segg. CPC (art. 429 CPC).
Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, l'obbligo di mutua assistenza sancito dall'art. 163 cpv. 1 CC persiste per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né durante la procedura di divorzio (DTF 123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 53 ad art. 163 CC). Poco importa dunque che il marito non avesse chiesto un contributo alimentare alla moglie, poiché l'aiuto assistenziale è dovuto dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo di natura civile, riservato appunto il diritto di regresso (art. 4 Las). E a nulla rileva che nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio il marito abbia rinunciato a contributi alimentari, l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 cpv. 1 CC estinguendosi – come detto – solo con il divorzio.
Come si è visto, l'attrice ha rimborsato allo Stato, senza riserve, fr. 13 027.75 (doc. A). Di per sé, fino a concorrenza di tale importo, essa è divenuta perciò titolare del credito verso l'ex marito. Se non che, quest'ultimo conserva nei confronti di lei i mezzi e le eccezioni che poteva vantare nei confronti del creditore originario. E sotto questo profilo egli sostiene che, per ottenere la rifusione di quanto versato allo Stato, l'attrice doveva dimostrare – o quanto meno rendere verosimile – che in base al diritto matrimoniale essa avrebbe dovuto sopperire alle di lui esigenze, foss'anche facendo capo alla sua sostanza. A ragione egli fa valere però che l'interessata non spiega, né in qualche modo sostanzia, qual era la situazione in cui versavano i coniugi. Invano si cercherebbe di sapere quali fossero i rispettivi redditi e i rispettivi fabbisogni. In mancanza di ciò è effettivamente impossibile accertare con un minimo di attendibilità quale contributo di mantenimento dovesse la moglie al marito in forza del diritto matrimoniale.
L'attrice non ha dimostrato nemmeno che il convenuto potesse essere tenuto a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali ottenute. Che essa sia diventata titolare del credito non le conferisce maggiori diritti del creditore originario, né essa può peggiorare la situazione del debitore della prestazione. Ora, l'obbligo di rimborso è limitato ai casi in cui la situazione finanziaria del beneficiario risulti consolidata e le condizioni di vita siano sufficientemente agiate (art. 33 Las, in vigore fino al 31 gennaio 2003). Se così non fosse, si rischierebbe di far ricadere nell'indigenza o in ristrettezze economiche chi, grazie alle prestazioni assistenziali ottenute, ha ritrovato una sistemazione economica adeguata e raggiunto un livello di vita sufficiente (RDAT I-2002, pag. 202 n. 13). In concreto gli atti sono silenti sulla possibilità, per il convenuto, di rimborsare la somma. Certo, come si vedrà oltre, al momento in cui è stata promossa la causa egli non poteva definirsi indigente, ma ciò non basta per ritenere che la sua situazione fosse migliorata al punto da legittimare un rimborso delle prestazioni assistenziali. Tanto più che, per ottenere la restituzione, lo Stato deve dimostrare che il beneficiario può restituire il dovuto senza cadere nell'indigenza né trovarsi in una situazione economica precaria o difficile, suscettibile di farlo ricadere nel bisogno (RDAT I-2002, loc. cit.). Ne discende che l'appello, fondato, dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
Il Segretario assessore ha negato al convenuto l'assistenza giudiziaria, non ravvisando il presupposto dell'indigenza. L'appellante contesta tale decisione e rileva che l'autorità comunale aveva espresso parere favorevole sulla richiesta, che con il suo guadagno attuale di fr. 3317.75 mensili egli non riesce a coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo di fr. 3748.10 mensili e che egli non dispone più di sostanza.
a) Il conferimento dell'assistenza giudiziaria presuppone che il richiedente giustifichi di non essere in grado di far fronte alle spese della lite (art. 155 vCPC in vigore fino al 29 luglio 2002). Il requisito dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio circa lo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta l'istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 e segg.; RDAT 1998 II 19). Incombe al richiedente documentare la sua indigenza. Ove egli non presenti sufficienti informazioni per una visione completa della sua situazione finanziaria, l'istanza può essere respinta (DTF 125 IV 164 consid. 4a).
b) Per tacere del fatto che il parere municipale ha valore puramente indicativo e non vincola il giudice (Rep. 1990 pag. 275 in basso), in concreto l'appellante non contesta che al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza giudiziaria egli fosse in grado di far fronte alle spese del processo. Del resto, a quell'epoca egli guadagnava fr. 3400.– mensili netti per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2839.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, elettricità fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 124.–, assicurazioni varie fr. 100, imposte fr. 300.–). Certo, egli nell'appello egli espone altri costi. Trattandosi di un lavoratore dipendente, però, i premi AVS/ AI/INSAI e di cassa pensione sono già considerati nel reddito netto, le spese telefoniche sono comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, gli esborsi per la benzina presuppongono che l'interessato dovesse usare l'automobile a scopi professionali (ciò che non si evince dagli atti), mentre per quanto attiene a un preteso debito verso il __________ __________, riguardante l'uso di una carta di credito, nulla è dato di sapere. Con una disponibilità di oltre fr. 500.– mensili il convenuto non poteva quindi definirsi indigente. Né la sua situazione è mutata in maniera considerevole al momento in cui il Segretario assessore ha statuito, poiché il suo reddito ammontava a fr. 3272.– mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2931.–, con l'adeguamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.–) e del premio della cassa malati (fr. 141.–).
c) Né si può supporre che con la sua disponibilità mensile l'interessato non sia in grado di coprire i costi di causa. Intanto egli ha il diritto di incassare dalla controparte un'indennità per ripetibili di fr. 1200.– e non deve versare oneri processuali. Inoltre, per quanto riguarda le spese legali, il patrocinio, pur presentando qualche difficoltà giuridica, non si è rivelato particolarmente laborioso o impegnativo. In sostanza il legale ha dovuto redigere tre allegati, sostanzialmente simili, e partecipare a tre udienze. Tenendo calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza) e delle spese, la nota del patrocinatore, determinata in base all'art. 9 cpv. 1 TOA, non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 3000.–. In tali circostanze l'interessato può senz'altro far fronte alla pendenza con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale ./__________ del 3 settembre 2001, consid. 2b). Ne discende che su questo punto l'appello è sprovvisto di buon diritto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 1200.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.
IV. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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