AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.143
Data decisione, Autorità: 04.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.143
Lugano 4 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 maggio 2003 di
contro
la decisione 16 aprile 2003 (n. 1676) del Consiglio di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 6 marzo 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
vista la risposta 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 maggio 2001 __________ __________ (classe __________) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria F. Dal 12 dicembre 2002 è in possesso della licenza di allievo conducente della categoria B. Il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in una sola occasione. Più precisamente tramite la revoca della licenza di condurre per un periodo di due mesi nel 2001 per aver circolato con una motoleggera manomessa.
B. a) Il 16 gennaio 2002 il ricorrente, alla guida della motoleggera “__________ ” targata __________, ha circolato in territorio di __________ alla velocità di 62 Km/h, appurata dalla polizia cantonale mediante controllo radar. A seguito di tale evento, il 5 aprile 2002 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 60.-- (più fr. 30.-- a titolo di tasse e spese di giustizia), contestandogli d’aver “circolato con la motoleggera (…) manomessa e conseguentemente non conforme alle prescrizioni”.
L’insorgente ha criticato il provvedimento con lettera 18 aprile 2002, la quale è stata considerata dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione quale impugnativa e trasmessa per competenza al Tribunale cantonale amministrativo. Dopo aver dato l’opportunità al ricorrente di prendere posizione sulla natura del suo scritto, il 13 maggio 2002 questo Tribunale gli ha trasmesso la documentazione relativa all’infrazione, assegnandoli un termine scadente il 29 maggio seguente per precisare se la missiva del 18 aprile 2002 andasse nel seguito trattata quale atto ricorsuale, con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato inteso quale rinuncia al gravame ed il caso archiviato. L’insorgente essendo rimasto silente, il gravame è stato stralciato dai ruoli e la risoluzione di multa è cresciuta in giudicato.
b) In considerazione della gravità dell’infrazione commessa, il 6 marzo 2003 la Sezione della circolazione ha disposto la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 7 aprile al 6 maggio 2003, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a, 26 cpv. 1, 29 LCStr e 3 cpv. 1 OAC.
C. Con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dal ricorrente e ha confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata dall’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo, preso atto della colpa e dell’infrazione commessa, ha giudicato corretta ed adeguata alle circostanze la misura adottata nei confronti dell’insorgente.
D. Contro il predetto giudizio governativo, __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. L’insorgente contesta i fatti ritenuti in sede penale, adducendo che anche in quella sede il giudizio è stato reso in mancanza di prove. In tutti i casi si duole della mancata deduzione del margine di tolleranza dalla velocità accertata dalla polizia cantonale che, se effettuata, escluderebbe gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre. Delle ulteriori tesi del ricorrente si dirà semmai di seguito.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento, è certa (43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (18 PAmm).
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere cognitivo, anche per ciò che concerne la commisurazione della pena e della sanzione (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d’ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un’infrazione alle regole della circolazione e d’impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L’autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell’interessato quale conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 33 cpv. 2 OAC).
3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall’agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede l’insorgente non ha la possibilità di contestare né i fatti in oggetto, né l’apprezzamento degli stessi da parte dell’autorità dipartimentale. Infatti, è pacifico che il giudizio penale è cresciuto in giudicato in seguito all’inattività dimostrata dall’insorgente nell’ambito della procedura ricorsuale incoata davanti a questo Tribunale che, tramite il suo Presidente, gli aveva fissato un termine per prendere posizione rendendolo edotto che il silenzio sarebbe stato inteso quale rinuncia al gravame. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, il Tribunale cantonale amministrativo è perciò vincolato dalla condanna pronunciata dalla Sezione della circolazione in veste di autorità penale.
Ferma questa premessa, resta da verificare se il caso in esame possa essere considerato di poca gravità ed il provvedimento di revoca commutato in una sanzione meno incisiva. Al proposito, il Tribunale federale ha precisato che per decidere se l’evento sia di lieve entità ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione dell’autore quale conducente di veicoli a motore; il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del traffico deve invece essere considerato solo se rilevante per commisurare la colpa (STF 125 II 561 cons. 2b). Ha quindi specificato che, ove la colpa sia lieve e la reputazione del conducente irreprensibile, un semplice ammonimento non è da escludere, anche se la sicurezza del traffico è stata gravemente compromessa (ibidem, cons. 2c.).
4.2. Dopo attenta valutazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie, questo Tribunale non ritiene dati gli estremi per soprassedere all'adozione della controversa revoca.
Anzitutto, va sottolineato che l'insorgente è recidivo specifico, essendo incorso in identica infrazione il 1° aprile 2001 con conseguente revoca della patente della durata di due mesi. A distanza di neppure cinque mesi dalla scadenza di tale sanzione è incappato nel medesimo reato, dimostrando di non aver appreso nulla dalle pregresse misure penali ed amministrative inflittegli. Inoltre, e quale preponderante motivo a fondamento della presente decisione, va rilevato che al momento dell’infrazione l’insorgente non aveva ancora compiuto i 18 anni ed era in possesso della licenza di condurre della sola categoria F. Non era dunque un maggiorenne provvisto dei documenti e dell'esperienza necessari per guidare veicoli la cui velocità massima supera i 45 km/h. Sotto questo aspetto, non gli giova minimamente il fatto che a differenza dei ciclomotori (STF 104 Ib 190), le motoleggere in questione sono, di principio, strutturalmente idonee a sopportare velocità superiori comunque compatibili con la sicurezza del traffico in generale.
Ne segue che la colpa del ricorrente e la sua reputazione quale conducente giustificano ampiamente il provvedimento di revoca della licenza di condurre - limitato al minimo legale di un mese - disposto nei suoi confronti.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 3, 30, 33 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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