AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.76
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.76
Lugano 12 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 marzo 2003 di
e __________ entrambi patrocinati dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 febbraio 2003 (n. 809) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 28 novembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di dimora in favore di __________;
viste le risposte:
18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
25 marzo 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino guineano __________ è entrato illegalmente in Svizzera il 26 aprile 2000, richiedendo l'asilo il giorno successivo. Il 23 maggio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) non è entrato nel merito della domanda del ricorrente e gli ha ordinato di lasciare immediatamente la Svizzera, perché privo di documenti di legittimazione validi e perché i motivi dell'asilo erano manifestamente infondati.
Con decreto d'accusa 10 novembre 2000, il Procuratore pubblico ha condannato __________, in carcere dal 26 ottobre 2000, a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e lo ha espulso dal territorio svizzero durante 3 anni, per infrazione alla LFStup e violazione alla LDDS. Nel corso dell'estate 2000, egli aveva venduto a due tossicomani almeno 2 palline di cocaina. Inoltre, tra il 25 maggio e il 26 ottobre 2000, egli era entrato illegalmente in Svizzera fuori valico e privo dei necessari documenti di legittimazione, soggiornando poi in maniera irregolare sul nostro territorio sino al giorno del suo arresto.
b) Il 22 novembre 2000 __________ è rientrato illegalmente nel nostro Paese, depositando il giorno dopo una nuova domanda d'asilo, che l'11 dicembre 2000 l'UFR ha respinto in ordine. All'interessato è stato ordinato di lasciare immediatamente la Svizzera.
Incarcerato il 16 gennaio 2001, con decreto d'accusa 27 febbraio 2001 il ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a 60 giorni di detenzione e alla revoca della sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflittagli in precedenza, per violazione del bando. Nonostante l'espulsione, egli aveva soggiornato a __________ dal 25 novembre 2000 al 16 gennaio 2001.
B. a) Il __________, __________ si è sposato a __________ (prov. di __________) con __________, cittadina italiana con permesso di domicilio in Svizzera, scegliendo il regime della separazione dei beni.
b) Con domanda di visto per la Svizzera 9 ottobre 2002, l'insorgente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato generale in Milano, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per ricongiungersi con la moglie __________.
c) Il 28 novembre 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciare un permesso di dimora a __________, in quanto egli aveva interessato le autorità di polizia e giudiziarie penali, segnatamente per infrazione alla LFStup.
L'autorità ha ritenuto che se i coniugi avessero voluto vivere insieme avrebbero potuto farlo in Italia, Paese d'origine della moglie. La risoluzione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS e degli art. 5 Allegato I ALC e 24 OLCP.
d) Con decreto 23 gennaio 2003, il Presidente della Pretura penale ha sospeso condizionalmente, con un periodo di prova di 3 anni, la pena accessoria dell'espulsione dal territorio elvetico durante 3 anni pronunciata con decreto d'accusa 10 novembre 2000.
C. Con risoluzione 18 febbraio 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha escluso che fosse applicabile nel caso concreto l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), perché la moglie del ricorrente non lavorava.
Ha quindi esaminato la vertenza sotto il profilo degli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. In questo senso, ha rimproverato a __________ di aver violato l'ordine pubblico e ha considerato esigibile il trasferimento della moglie dell'insorgente in Guinea o in Italia, se essa voleva vivere insieme al coniuge.
Inoltre l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero indizi sufficienti per concludere che i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio, segnatamente a causa delle due domande d'asilo respinte, della mancanza di un permesso di soggiorno, delle condanne penali e dell'espulsione a carico dell'insorgente, dell'assenza di convivenza prima del matrimonio, della differenza di età e del fatto che il ricorrente non aveva mai informato le autorità che aveva una relazione con la moglie dal 2000.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in favore del primo il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare.
Contestano di aver contratto un matrimonio fittizio, sostenendo che il Governo si è basato su indizi erronei.
Criticano in seguito il Governo per non aver applicato l'ALC. Il ricorrente esclude di essere un pericolo per la collettività e che possa recidivare. In questo senso, contesta i fatti posti alla base dei decreti d'accusa a suo carico, affermando di aver ritirato le relative opposizioni allo scopo di uscire più rapidamente dal carcere.
Asserisce di non poter tornare nel suo Paese d'origine per motivi politici. Esclude in modo categorico che sua moglie possa trasferirsi in Guinea o in Italia, in quanto essa vive in Svizzera da 14 anni, dove lavora, è ben integrata e vive sua figlia 21enne ancora agli studi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guinea alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini guineani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, fintanto che i coniugi vivono insieme.
In linea di principio, __________ ha diritto al permesso postulato. Difatti egli è sposato dal __________ con __________, la quale è al beneficio di un permesso di domicilio.
E' vero che i coniugi non vivono attualmente in comunione domestica, ma è pur vero che il ricorrente si trova attualmente all'estero e che non è autorizzato a rientrare in Svizzera: trattasi quindi di una situazione dettata da esigenze estranee alla loro volontà.
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Ci si può invero chiedere se il ricorrente abbia con la moglie __________ un legame intenso e vivo. La questione può ad ogni buon conto restare aperta, dal momento che il gravame è ricevibile per le ragioni esposte in consid. 1.4.
1.6. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, gli insorgenti possono prevalersi dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Difatti, l'art. 4 ALC dispone che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.
L'art. 3 cifra 1 Allegato I ALC sancisce che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente.
In concreto, __________ svolge un'attività lucrativa (art. 1 lett. a ALC) e lavora come aiuto familiare presso il __________ (doc. E e F) con un salario di fr. 4'334.85 mensili e alloggia in un appartamento di 3½ locali.
1.7. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria, in quanto i mezzi di prova notificati dagli insorgenti (richiamo degli incarti presso il Ministero pubblico, l'UFR e le autorità consolari, nonché i testi notificati e l'audizione del ricorrente), non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 5 Allegato I ALC prevede che i diritti conferiti dall'Accordo possono tra l'altro essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico. Conformemente all'art. 16 ALC, si fa segnatamente riferimento alla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 1964, pag. 850).
Se sono adempiute le condizioni, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 10.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).
Giova ricordare che con l'entrata in vigore dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica sottostà a criteri meno restrittivi. In effetti, l'Accordo in parola, benché in modo parziale e progressivo, conferisce ai cittadini degli Stati interessati dei diritti in merito alla libera circolazione che solamente a fronte di gravi violazioni o concrete previsioni di gravi violazioni dell'ordine pubblico possono essere inibiti (cfr. art. 3 Direttiva 64/221/CEE; Capella/Pelloni, L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone, in RDAT II-2001 547).
2.2. La LDDS si applica ai cittadini degli Stati membri della CE, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'ALC non disponga altrimenti o la legge preveda disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione (art. 10 LDDS) per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, più in generale, da un comportamento reprensibile (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si trattasse di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).
2.3. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in presenza. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Inoltre il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
Il 10 novembre 2000 egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione dal territorio svizzero durante 3 anni, per infrazione alla LFStup e violazione alla LDDS, per aver venduto, nel corso dell'estate 2000, a due tossicomani un quantitativo complessivo di almeno 2 palline di cocaina. Inoltre, tra il 25 maggio e il 26 ottobre 2000, egli era entrato illegalmente in Svizzera fuori valico e privo dei necessari documenti di legittimazione, soggiornando poi illegalmente sul nostro territorio sino al giorno del suo arresto avvenuto il 26 ottobre 2000.
Nuovamente incarcerato in Svizzera il 16 gennaio 2001, con decreto d'accusa 27 febbraio 2001 il ricorrente è stato condannato a 60 giorni di detenzione e alla revoca della precedente sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione, per violazione del bando. Nonostante l'espulsione pronunciata nei suoi confronti, egli aveva soggiornato a __________ dal 25 novembre 2000 al 16 gennaio 2001.
3.2. Fondandosi sulle premesse emergenze, il dipartimento ha quindi deciso di non rilasciare un permesso di dimora a __________. Invano il ricorrente tenta ora di mettere in dubbio i fatti posti a fondamento dei predetti decreti d'accusa. Le condanne sono cresciute in giudicato. Non è certo il fatto che egli avrebbe ritirato le opposizioni ai decreti allo scopo di uscire più rapidamente dal carcere che permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente.
Nemmeno la sospensione condizionale dell'espulsione concessa il 23 gennaio 2003 dal Presidente della Pretura penale è di rilievo per il presente giudizio. La pena accessoria è stata sospesa, in particolare perché a quel momento erano già trascorsi 2/3 della durata stabilita. Giova inoltre ricordare che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente. Nel determinare se pronunciare l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
Rilevante per la sicurezza e l'ordine pubblico elvetico è quindi la gravità dei reati commessi nelle diverse occasioni dall'insorgente, gravità che non va minimizzata. La giurisprudenza federale è estremamente rigorosa in materia di stupefacenti (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 308), in particolare in casi come quello in esame, dove il ricorrente non è consumatore di tali sostanze e, in questo ambito, una recidiva non può essere esclusa a priori. Anche il reato di violazione del bando è grave, perché commesso, a breve distanza dalla condanna per entrata e soggiorno illegale.
3.3. In questo senso, l'insorgente ha violato l'ordine pubblico ai sensi degli art. 5 cifra 1 Allegato I ALC e 17 cpv. 2 LDDS.
ha risieduto brevemente in Svizzera nel 2000 e 2001 quale richiedente l'asilo, soggiornandovi pure irregolarmente. Egli ha inoltre trascorso buona parte della propria vita in Guinea. In questo senso si può affermare che, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, che l'UFR ha considerato esigibile, egli non si troverà confrontato con particolari difficoltà d'adattamento. Egli ha peraltro affermato di non aver difficoltà a risiedere nell'UE, segnatamente in Olanda o in Italia, dove vive attualmente.
Tenuto pure conto del comportamento in generale del ricorrente, che ha ripetutamente violato l'ordine pubblico, solo un legame intenso con la moglie può avere un peso determinante nell'ambito della ponderazione degli interessi per valutare la proporzionalità della decisione impugnata. Più questo legame è intenso, più il rifiuto di concedere un'autorizzazione di soggiorno dev'essere pronunciato con ritegno. Ora, a prescindere dall'esistenza di diversi indizi che rilevano come il matrimonio contratto tra i coniugi __________ sia fittizio, sui quali si ritornerà più oltre, la moglie dell'insorgente, nata nel __________, è cittadina italiana. Essa ha vissuto in Italia, dove peraltro suo marito attualmente risiede, fino al 1989, quando si è trasferita in Ticino; nella provincia di __________ essa è pure convolata a nozze. Un suo rientro in Patria, dove usi e costumi sono simili ai nostri è pertanto esigibile. Certo, essa lavora in Svizzera ed ha una figlia maggiorenne agli studi. D'altra parte, però, non bisogna sottovalutare che quando si è sposata, __________ era evidentemente al corrente dei precedenti penali del marito. Orbene, quando il coniuge con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib 201). La misura adottata permette comunque al ricorrente di entrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. In tal modo, le relazioni con sua moglie rimangono in ogni caso salvaguardate, qualora essa non volesse trasferirsi in Italia.
In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse pubblico a non rilasciare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine privato invocati, segnatamente di entrare nel nostro Paese per vivere con la moglie.
Tenuto conto che il rifiuto di concedere il permesso di soggiorno al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
5.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.
Per analogia con quanto disposto nell'ambito dei matrimoni tra un coniuge svizzero ed uno straniero (art. 7 LDDS), questo diritto non sussiste se il matrimonio è di natura fittizia. Sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale (DTF 122 II 295).
Chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode in ogni caso della protezione dell'ALC (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).
5.2. In concreto, l'insorgente è stato allontanato a due riprese dal nostro Paese, dopo che il 23 maggio e l'11 dicembre 2000 l'UFR non era entrato nel merito delle sue domande d'asilo. Il 22 novembre 2000 egli è rientrato in Svizzera sprovvisto di documenti d'identità, perché non sapeva dove andare (v. rapporto d'arresto Polizia cantonale 16 gennaio 2001). Inoltre il ricorrente è nato nel __________, ha 20 anni in meno della moglie e non ha mai menzionato l'esistenza di una relazione con la stessa, che conosceva a suo dire dall'agosto 2000. Nel verbale d'audizione UFR 5 dicembre 2000 egli ha precisato che in Svizzera conosceva soltanto un amico di famiglia (pag. 2).
In questo senso, vi sono sufficienti indizi per ritenere che __________ ha contratto un matrimonio fittizio allo scopo di soggiornare in Svizzera. Non è certo il fatto che il matrimonio non sia stato contratto a pagamento o che i coniugi si conoscessero già da qualche anno trascorrendo insieme le vacanze che permette di ritenere il contrario. Tanto meno che la moglie del ricorrente, divorziata in Svizzera dal 29 novembre 1999, a causa di problemi burocratici con l'Italia (riconoscimento del divorzio) avrebbe dovuto attendere sino alla fine del 2001 prima di potersi risposare; i coniugi sono infatti convolati a nozze solo il __________.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1, 4, 11, 17 LDDS; 8 CEDU; l'ALC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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