AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.156
Data decisione, Autorità: 28.08.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.156
Lugano 28 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 di
tutti patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 16 aprile 2003, n. 1662, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 29/30 dicembre 2002 dell’assemblea patriziale di __________ con cui sono stati approvati i conti preventivi 2003 del Patriziato di __________;
viste le risposte:
27 maggio 2003 del Consiglio di Stato
28 maggio 2003 dell’ufficio patriziale di __________
10 giugno 2003 del presidente dell’assemblea patriziale di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con avviso del 10 dicembre 2002 è stata convocata in seduta ordinaria per il giorno di domenica 29 dicembre 2002 l’assemblea patriziale di __________. Tra le varie trattande previste dall’ordine del giorno figurava anche quella concernente l’esame e l’approvazione del preventivo 2003.
Alla presenza di 21 cittadini patrizi, il 29 dicembre 2002 l’assemblea ha approvato il preventivo con 13 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti. La risoluzione è quindi stata oggetto di pubblicazione all’albo patriziale a decorrere dal 30 dicembre 2002.
B. Con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato detta risoluzione, respingendo i gravami contro di essa presentati da alcuni patrizi, tra cui i qui ricorrenti __________ e __________. L’Esecutivo cantonale ha in sostanza respinto le censure sollevate in merito alle modalità di convocazione dell’assemblea ed ha tutelato l’agire dell’Ufficio patriziale per quanto attiene al modo con il quale aveva allestito il preventivo ed aveva posto i cittadini patrizi nella posizione di potersi pronunciare in votazione sul medesimo con la dovuta cognizione di causa.
C. Avverso la predetta decisione governativa __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Chiedono che la stessa sia annullata e riformata nel senso che è accertata la nullità delle delibere assembleari del Patriziato di __________ del 30 dicembre 2002 e, segnatamente, della delibera di approvazione dei conti preventivi per il 2003.
D. All’accoglimento del ricorso si oppongono, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito, sia il Consiglio di Stato, che l’ufficio patriziale di __________, che il presidente dell’assemblea patriziale.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine ed il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è compito precipuo di questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dall’istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2.2. Giusta l’art. 72 LOP l’ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51 LOP, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. A norma dell’art. 149 lett. a LOP, tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e in quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni.
La comunicazione personale dell’avviso di convocazione dell’assemblea patriziale costituisce dunque una formalità essenziale, la cui disattenzione può, in determinate circostanze, ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest’ultimo organo. Nella misura in cui sia la LOP, sia il regolamento patriziale non contemplano alcunché in merito al modo con il quale dev’essere eseguita tale convocazione, l’ufficio patriziale è di principio libero di procedere come meglio crede, ritenuto comunque che, qualora dovessero sorgere delle contestazioni, spetta di principio a quest’ultimo dimostrare di aver agito nel rispetto della procedura sancita dall’art. 72 LOP.
Nella misura in cui concerne la ricorrente __________, la censura riferita alla pretesa violazione dell’art. 72 LOP risulta dunque infondata.
3.2. Diversa appare invece la situazione di __________, il quale, essendo residente a __________, doveva essere convocato personalmente alla riunione.
Davanti al Consiglio di Stato, l’ufficio patriziale ha affermato di avere recapitato a mezzo del segretario patriziale l’avviso di convocazione nella bucalettere dei cittadini patrizi domiciliati a __________ nei giorni 15 e 16 dicembre 2002.
Nel suo giudizio, il Governo ha indirettamente dedotto l’avvenuto rispetto della predetta formalità di convocazione dalla presenza all’assemblea della moglie del ricorrente e dall’assenza nel verbale assembleare di qualsiasi intervento da parte di quest’ultima o di altri partecipanti inteso a contestare la regolarità della convocazione. Sennonché, nulla impediva all’Esecutivo cantonale di verificare la versione dei fatti addotta dall’ufficio patriziale, assumendo la testimonianza del suo segretario. D’altronde soltanto in questa maniera il Governo avrebbe potuto valutare in che misura l’eventuale esistenza di un vizio nella procedura di convocazione dei patrizi aveva influito sulle deliberazioni assembleari. Per contro, il semplice fatto che la moglie del ricorrente fosse presente alla citata riunione non permette ancora di trarre alcuna deduzione concludente in merito alla questione qui dibattuta; né tanto meno è dato a vedere in che modo il comportamento tenuto all’assemblea dai partecipanti possa costituire la prova dell’avvenuto recapito della convocazione personale ai patrizi domiciliati nel comune, dal momento che, come giustamente rilevato nel gravame, non erano certo i presenti, quanto semmai gli assenti, a non aver saputo della medesima.
Dato l’esito della causa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili, a favore del solo __________, sono invece a carico del patriziato, secondo la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 51, 72 e 149 LOP, 18, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 2003 (n. 1662) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa istruttoria.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Il __________ __________ rifonderà al ricorrente __________ fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster