AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.153
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.153
Lugano 4 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 maggio 2003 del
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1643) che annulla la decisione 7 novembre 2002 con cui il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di posteggi pubblici ai mappali n. __________ e __________ RFD __________;
viste le risposte:
20 maggio 2003 del Consiglio di Stato;
2 giugno 2003 di
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. All’inizio del 1994 il comune di __________ ha espropriato due fondi (part. n. __________ e __________ RF), di proprietà delle sorelle __________ e __________, situati a __________, sul lato est di via __________ / alla __________, allo scopo di ampliare l’attiguo centro scolastico, dotandolo di una palestra a cielo aperto. Il 9 marzo 1999 il municipio ha rilasciato al comune una licenza edilizia per la realizzazione di quest’opera.
Nel corso dei lavori, sui fondi in questione, lungo il lato est della strada suddetta, è stato formato anche un terrapieno, alto un metro o poco più sul quale sono stati realizzati anche 13 posteggi, disposti a pettine, che non erano previsti dal progetto approvato.
L’opera, formalmente abusiva, ha suscitato le rimostranze dell'ex proprietaria dei fondi espropriati, tuttora proprietaria della part. n. __________ RF e comproprietaria della part. n. __________ RF, confinanti con gli stessi sul lato est.
Il 13 maggio 2002 il comune di __________ ha quindi presentato una domanda di costruzione a posteriori per i posteggi realizzati senza permesso. Alla domanda si è opposta la resistente __________ contestandola in particolare dal profilo della congruenza con le finalità dell'espropriazione.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione della vicina qui resistente.
B. Con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento, accogliendo l’impugnativa presentata contro di esso da __________. Respinte le censure sollevate dall’insorgen-te con riferimento alla conformità di zona dell’intervento, il Governo ha reputato che i progetti presentati non fossero sufficientemente chiari e dettagliati. Di conseguenza, ha annullato la licenza edilizia, ordinando la ripetizione della procedura di rilascio previo completamento degli atti.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il comune soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. In via principale, l'insorgente postula il ripristino della licenza annullata; in via subordinata sollecita invece il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per l’assunzione delle informazioni mancanti e per una nuova decisione. Il comune ricorrente ritiene in sostanza sproporzionata la ripetizione dell’intera procedura. L’opera è già stata eseguita da tempo ed i suoi limiti sono chiaramente individuabili.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, che ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato in relazione alla conformità di zona ed alla completezza del progetto presentato. La resistente sottolinea in particolare che le part. __________ e __________ RF sono state espropriate per l’ampliamento delle vicine scuole elementari e non per la costruzione di posteggi. Evidenzia che per l’espropriazione di un terreno situato nelle immediate vicinanze e pure destinato a posteggio è stata riconosciuta un’indennità di fr. 1'340.- al mq, mentre a lei ne sono stati versati soltanto 400.-.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine ed il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (cfr. art. 65 cpv. 2 PAmm).
2.1. Conformemente all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso anche dall'art. 67 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto opere edilizie la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (RDAT II-1994 pag. 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 67 LALPT n. 472).
La LALPT prevede espressamente all'art 28 cpv. 2 lett. d) la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei PR i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico di importanza locale, sovraccomunale, cantonale o federale. Inoltre, secondo l'art. 29 cpv. 2 lett. b) LALPT, le NAPR possono prevedere le regole particolari sull’utilizzazione per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche, tese a definire concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili.
2.2. In concreto, la rappresentazione grafica del piano delle zone del PR di , settore 2 (- __________ - __________), approvato dal Consiglio di Stato il 24 febbraio 1999, pone i fondi n. __________ e __________ RFD in zona destinata ad attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (comune). Il piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico dello stesso settore, precisa inoltre che le particelle in oggetto sono destinate all’ampliamento della scuola elementare (n. 2.07).
2.3. Le precedenti istanze hanno respinto le contestazioni sollevate dall’opponente con riferimento alla conformità di zona del controverso posteggio. A giusta ragione.
In principio, tutti i proprietari sono infatti tenuti ad eseguire i posteggi necessari all’uso degli edifici e impianti, conformemente alla loro destinazione. L’obbligo di costruire posteggi vale tanto per i privati, quanto per gli enti pubblici, ad esempio per la realizzazione di una sala multiuso, di un centro scolastico, di una casa per persone anziane (Scolari, op. cit., ad art. 29 LALPT, n. 269 e 270). Tale obbligo è espressamente sancito dalle norme di attuazione del PR, che all’art. 32 lett. e NAPR prescrivono la formazione di posteggi per le attrezzature sportive e di svago.
Come rilevato anche dal Consiglio di Stato, quello in oggetto non è un posteggio a sé stante e indipendente, per la costruzione del quale sarebbe necessaria una indicazione precisa nel PR, ma un’infrastruttura connessa alla palestra all’aperto e più in generale alle vicine scuole elementari, prive di adeguate possibilità di stazionamento dei veicoli. Integrandosi come un’opera accessoria nel contesto delle infrastrutture scolastiche rientra quindi nei limiti delle indicazioni del PR e non travalica nemmeno le finalità d’interesse pubblico che hanno giustificato a suo tempo l’espropriazione dei fondi.
Da questo profilo, il giudizio impugnato non presta il fianco a critiche.
3.2. Nel caso concreto, i piani presentati con la domanda di costruzione sono in particolare privi di un rilievo della situazione preesistente. Manca soprattutto una raffigurazione precisa del profilo del terreno naturale che permetta di dedurre le dimensioni, segnatamente l’altezza, del terrapieno realizzato per sorreggere i posteggi.
Il difetto non è comunque tale da giustificare la ripetizione dell’intera procedura di rilascio del permesso. Le dimensioni del terrapieno possono infatti essere facilmente dedotte dai piani della domanda di costruzione della palestra all’aperto, approvata nel 1999, dai quali emerge chiaramente che il riempimento non supera l’altezza di un metro dal terreno naturale. I piani allegati alla domanda, integrati da quelli della precedente licenza, permettono dunque all’autorità ed ai vicini di procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dell'opera prevista con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili.
Verifica che è resa ancor più agevole dal fatto che l’opera è già stata realizzata. Da oltre tre anni e senza che nessuno, all'infuori della resistente, sollevasse la benché minima contestazione.
Manca piuttosto un esame preventivo del carico ambientale derivante da quest'impianto, che né il Dipartimento del territorio, né il Consiglio di Stato hanno esperito. Nemmeno questo difetto giustifica tuttavia una ripetizione dell'intera procedura, ben potendo l'autorità di ricorso di prima istanza raccogliere le informazioni ed i preavvisi mancanti.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 21 LE, 8, 9, 11, 12, 15 RLE, 22 LPT, 28, 29, 67 LALPT, 32 NAPR, 2, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 2003 (n. 1643) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si preleva tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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