AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.151
Data decisione, Autorità: 04.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.151
Lugano 4 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 maggio 2003 di
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1671), che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 13 febbraio 2003, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi;
vista la risposta 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 marzo 1996 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.
Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in una sola occasione, e meglio con l’ammonimento 27 settembre 2002 per aver superato il limite di velocità in territorio autostradale di __________.
B. Il 18 novembre 2002 __________ ha circolato alla guida dell’autovettura “VW”, targata TI __________, in territorio di __________, ad una velocità accertata con apparecchio radar di 137 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su una tratta dove vige il limite di 80 km/h.
C. A seguito della suddetta infrazione, il 16 agosto 2002 la Sezione della circolazione ha inflitto all’insorgente una multa di Fr. 440.--, oltre a tassa e spese giudizio, per violazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 3, 90 cifra 1 LCStr e 4a cpv. 5 ONC.
Tale provvedimento è cresciuto in giudicato.
Il 13 febbraio 2003, la Sezione della circolazione – in considerazione della gravità dell’infrazione commessa – ha inoltre disposto sulla base dell’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Adito dall’insorgente, con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità. Per quanto attiene poi la contestazione mossa da __________ in merito al posticipo della revoca della licenza di condurre a partire dal mese di settembre 2003, il ricorrente sostiene la necessità di tale licenza per ragioni professionali almeno sino a fine agosto 2003. Sino a tale data avrebbe infatti assunto la direzione dei lavori di restauro della chiesa __________ della __________ ad __________. Il Governo ha però ritenuto che, conformemente alle disposizioni di legge, non esistesse alcun diritto formale riconosciuto al conducente responsabile di veder realizzate le proprie richieste circa la fissazione del periodo di revoca che meglio gli aggrada.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Pur non contestando la revoca in sé, né tantomeno la durata di due mesi, ribadisce puntualmente le tesi già sollevate davanti all’istanza inferiore, chiedendo il posticipo della licenza di condurre a partire dal mese di settembre 2003.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere di cognizione.
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
__________ chiede solo che la revoca della licenza di condurre venga posticipata al mese di settembre 2003, adducendo un accresciuto bisogno professionale, e meglio la necessità di poter disporre della licenza di condurre per motivi professionali almeno sino a tale data, dovendosi recare presso il cantiere da lui diretto ad __________.
Un simile bisogno può entrare tuttavia in linea di conto esclusivamente per quantificare la durata della revoca, giusta l’art. 33 cpv. 2 OAC, e non incide minimamente sul periodo durante il quale la misura amministrativa deve essere scontata. Tale periodo viene fissato d’ufficio dall’autorità competente.
Non esiste infatti alcuna base legale che consenta al conducente responsabile di avvalersi del diritto di scegliere il periodo di revoca della licenza secondo le proprie esigenze. Una simile prerogativa risulterebbe del resto contraria allo scopo educativo e preventivo che la misura intende perseguire.
Non si tratta quindi di una lacuna legislativa, bensì di un silenzio qualificato, scientemente voluto dallo stesso legislatore. L’argomentazione del Consiglio di Stato a riguardo risulta pertanto ineccepibile e deve trovare conferma in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 3, 16, 17, 27, 31, 32, 34, 35 90 LCStr; 4, 10 ONC; 17, 30, 33 OAC; 10 LALCStr, 2, 3, 18, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster