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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.147
Data decisione, Autorità: 13.05.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.147
Lugano 13 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 maggio 2003 di
contro
la decisione 29 aprile 2003, no. 1853, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 10 marzo 2003 rilasciatagli dal municipio di __________ per la formazione di un accesso con rampa pedonale e posa di un cancello sulla part. no. __________ RF;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 febbraio 2003 il qui ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________, in forma di notifica, il permesso di realizzare una rampa d’accesso pedonale e di posare un cancello sulla part. no. __________ RF, di sua proprietà;
che, previa pubblicazione della domanda di costruzione, contro la quale non sono state interposte opposizioni, con risoluzione 10 marzo 2003 il municipio ha accordato la chiesta licenza;
che l’istante in licenza ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l’autorizzazione rilasciatagli, adducendo di essere stato costretto a presentare la suddetta domanda, in ragione delle conclusioni tratte da un decreto pretorile che reputa assurdo;
che con giudizio 29 aprile 2003 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione attiva dell’insor-gente, ritenuto che l’autorità comunale ha integralmente accolto la sua domanda di costruzione;
che contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformato unitamente all’avversata decisione municipale, sulla scorta delle argomentazioni già sollevate dinanzi all’autorità ricorsuale di prime cure;
considerato, in diritto
che, in virtù dell’art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare la risoluzione governativa a lui avversa è certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone avantutto che l’insorgente possa prevalersi di un interesse personale, pratico ed attuale all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e, di conseguenza, all’ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43, n. 2 e rif.);
che, nel caso concreto, al ricorrente non può essere riconosciuto un interesse pratico ad aggravarsi contro la licenza edilizia, dal momento che la stessa accoglie integralmente la sua domanda di costruzione;
che dinanzi al Consiglio di Stato egli non poteva di conseguenza pretendere di ottenere un giudizio più favorevole di quello pronunciato dall’autorità comunale;
che a ragione il Governo ha pertanto negato al ricorrente la legittimazione attiva, dichiarando irricevibile il gravame;
che in questa sede il ricorso deve quindi essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente, che esulano peraltro palesemente dal contesto della presente procedura edilizia;
che la tassa di giustizia e le spese, contenute entro minimi termini in ragione della reiezione in limine dell’impugnativa, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26c LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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