AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.145
Data decisione, Autorità: 04.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.145
Lugano 4 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 maggio 2003 di
contro
la risoluzione 1° aprile 2003 (n. 1529) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
22 maggio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
3 giugno 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Nell'agosto 1990 la cittadina dominicana __________ (1965) è entrata in Svizzera per svolgere l'attività di artista, ottenendo per tale motivo diversi permessi di dimora di breve durata, l'ultimo dei quali valido fino al 31 marzo 1991.
b) Il 14 giugno 1991 l'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti del Dipartimento di polizia ha respinto la domanda della ricorrente volta al rilascio di un permesso di dimora in attesa di contrarre matrimonio con __________ (detto __________) __________ (1933), quest'ultimo essendo coniugato.
Dal 19 dicembre 1991 al 31 marzo 1992 e dal 25 agosto al 7 ottobre 1992 l'insorgente ha soggiornato illegalmente nel nostro Paese.
c) Con decisione 16 ottobre 1996, confermata il 26 marzo 1997 dal Dipartimento di giustizia e polizia, l'Ufficio federale degli stranieri ha respinto la domanda di entrata nel nostro Paese, depositata il 10 giugno 1996 da __________ presso il Consolato generale di Svizzera a S. Domingo, per trascorrere 3 mesi di vacanza insieme al figlio __________ (18.9.1995) presso __________, cittadino italiano a quel momento coniugato.
B. a) Il 25 febbraio 2001, la ricorrente è stata autorizzata a rientrare in Svizzera al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L, in attesa di contrarre matrimonio con __________ (detto __________) __________, il quale aveva nel frattempo divorziato.
Le nozze sono state celebrate il 6 aprile 2001 a __________. A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, l'ultima volta rinnovato fino al 5 aprile 2003.
Madre di 5 figli nati da precedenti relazioni, i quali vivono nella __________, la ricorrente lavora come cameriera presso __________ a __________.
b) Con decisione 28 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a __________, fissandole un termine con scadenza il 5 aprile 2003 per lasciare il territorio cantonale, perché si era separata dal marito e conviveva con un altro uomo.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra di loro un legame sentimentale in quanto la ricorrente viveva con un altro uomo. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per conservare il permesso di dimora. Non portava a diversa conclusione il fatto che la pratica di divorzio inoltrata dal marito non era ancora giunta a conclusione.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che l'interessata non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, perché la relazione coniugale non era più intatta. Ha poi ritenuto esigibile il suo rientro nella __________, dove era nata e cresciuta e vivono i suoi figli.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di annullarla.
In sostanza, contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, perché non ha ancora divorziato dal marito.
Chiede inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In concreto, con decisione 28 gennaio 2003 il dipartimento ha revocato il permesso valido sino al 5 aprile 2003, che __________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG).
Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta nelle more della procedura ricorsuale. Dato che essa non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
1.3.1. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. La persona straniera ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3.2. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di dimora.
1.3.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c).
In concreto, dall'inserto di causa risulta che l'interessata è ancora sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato, è una questione di merito.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è infatti necessario procedere all'audizione di __________, responsabile del __________ a __________ presso cui l'insorgente lavora, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. L'insorgente non precisa peraltro i motivi per cui la sua datrice di lavoro dovrebbe essere sentita.
Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, la differenza di età di oltre 30 anni, la celerità della celebrazione delle nozze, nonché la mancanza di contatti tra i coniugi sino al 2000 e la promessa di denaro al marito (risoluzione governativa ad E., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto di diritto.
3.1. Ferme queste premesse, per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
3.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
La ricorrente non nega peraltro di convivere attualmente con __________ (v. contratto di locazione 8 gennaio 2003 sottoscritto da __________ e __________; scritto 16 gennaio 2003 dell'insorgente).
4.2. Da quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto invocando il proprio matrimonio per poter soggiornare in Svizzera. Venuto meno il motivo del soggiorno della ricorrente nel nostro Paese, viene pure a mancare la ragione che giustifica il rinnovo del permesso di dimora in suo favore, ritenuto che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera.
In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora all'insorgente, negando implicitamente il rinnovo dello stesso.
4.3. Non porta a diversa conclusione il fatto che la ricorrente lavori regolarmente nel nostro Paese.
Essa ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora e quindi non è qui rilevante.
E' inoltre incontestata l'esigibilità del rientro in Patria della ricorrente, dove vivono i suoi figli.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU;1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la cittadina dominicana __________ (15 agosto 1965) è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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