AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.10
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.10
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 5929) che respinge in ordine l'istanza d'intervento presentata dagli insorgenti contro l'operato del municipio di __________ nell'ambito del riattamento della casa d'abitazione di __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
29 gennaio 2003 del municipio di __________;
24 febbraio 2003 di __________;
preso atto della replica 10 marzo 2003 dei ricorrenti e della duplica 26 marzo 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare la sua casa d'abitazione, situata nel nucleo del paese (part. n. __________ RF). Il progetto prevedeva in sostanza di chiudere parzialmente il portico al pianterreno ed al primo piano, rispettivamente di aggiungere una nuova scala esterna dal pianterreno al primo piano. La relazione tecnica allegata alla domanda indicava inoltre che il tetto dell'edificio non è isolato. Si prevede quindi di inserire un'adeguata isolazione e sottotetto, e sostituire l'eternit + coppi con tegole rosse.
La domanda è stata pubblicata all'albo e notificata ai confinanti, fra cui i ricorrenti, proprietari di una casa d'abitazione contigua (part. n. 30), dotata di due finestre situate poco sopra la falda del tetto dell'edificio da riattare.
Adattato il progetto alle richieste della CBN, che ha imposto la rinuncia alla scala esterna, il 6 settembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Non essendo state inoltrate opposizioni la decisione è stata notificata soltanto al richiedente.
B. Il 3 dicembre 2001, la ricorrente __________ ha segnalato al municipio che il vicino stava innalzando il tetto di circa 10 cm, intervento non previsto dalla licenza edilizia, che impediva il movimento delle gelosie delle sue finestre. Con la segnalazione, la ricorrente ha chiesto all'autorità comunale di ordinare la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione preesistente.
Lo stesso giorno __________ e __________ hanno denunciato l'abuso alla Sezione degli enti locali (SEL), chiedendo un intervento dell'autorità di vigilanza sui comuni in considerazione del fatto che __________ ed il suo architetto erano municipali di __________.
Il 5 dicembre 2001 il tecnico comunale ha informato il municipio che i lavori eseguiti avevano effettivamente comportato un leggero innalzamento del tetto, non previsto dai piani approvati, che ostacolava il movimento delle gelosie.
Il 16 gennaio 2002, il municipio ha respinto la richiesta di ordinare la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione preesistente. L'autorità ha in sostanza ritenuto che i lavori fossero ormai ultimati e che l'intervento rientrasse nei limiti della licenza concessa. La decisione non era munita di alcuna indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Lo stesso giorno il municipio ha inviato alla SEL un resoconto dei fatti, al quale ha allegato la decisione in questione. Lo scritto concludeva riconoscendo la necessità di garantire ai denuncianti la corretta apertura delle gelosie.
Il 28 di quello stesso mese, la SEL ha trasmesso gli atti al Dipartimento del territorio per competenza.
C. Con scritto 31 gennaio 2002, indirizzato al municipio con copia alla SEL ed al Dipartimento del territorio, __________ e __________ hanno contestato la decisione 16 gennaio 2001 con cui l'autorità comunale si era rifiutata di intervenire.
Il 7 maggio 2002 l'Ufficio domande di costruzione (UDC) ha comunicato ai denuncianti ed al municipio di non ritenere dati i presupposti per un intervento dell'autorità di vigilanza.
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha formalizzato la presa di posizione dell'UDC, respingendo in ordine l'istanza d'intervento. Statuendo quale autorità di vigilanza sui comuni il Governo ha in sostanza ritenuto che nessun interesse pubblico giustificasse un suo intervento.
D. Contro la predetta decisione __________ e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto ordine al Consiglio di Stato di intervenire nei confronti del municipio di __________ quale autorità di vigilanza sui comuni, dando concrete disposizioni per sanare le violazioni del diritto poste in essere dall'autorità comunale.
Gli insorgenti rilevano. in sostanza, di non aver potuto opporsi all'innalzamento del tetto perché quest'intervento non aveva formato oggetto della domanda di costruzione. Adombrano inoltre che il resistente __________ non si sia astenuto dalle decisioni che lo riguardano.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi degli insorgenti, rilevando fra l'altro che la leggera modifica del tetto costituisce una variante non soggetta a pubblicazione.
__________ si rimette invece al giudizio del tribunale.
F. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive prese di posizione e domande.
Considerato, in diritto
La lesione dei legittimi interessi deve derivare dalla decisione dell'autorità di vigilanza. Non basta che la situazione denunciata tocchi il ricorrente nei suoi legittimi interessi. Ha quindi diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo soltanto chi è direttamente pregiudicato nei suoi legittimi interessi dall'intervento dell'autorità di vigilanza. Impugnabili sono pertanto soltanto le decisioni con cui l'autorità di vigilanza interviene, d'ufficio o su denuncia, adottando provvedimenti che toccano direttamente e personalmente i singoli amministrati.
L'autorità di vigilanza non è obbligata a dar seguito alle denunce ed alle domande d'intervento. Il rifiuto dell'autorità di vigilanza di dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi atto a pregiudicare gli interessi del denunciante. Contro la decisione del Consiglio di Stato di non dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi dato ricorso.
1.2. I ricorrenti hanno in concreto chiesto al Consiglio di Stato di intervenire nei confronti del municipio di __________, che avrebbe tollerato un abuso edilizio.
Il Consiglio di Stato si è rifiutato d'intervenire ricordando che l'intervento dell'autorità di vigilanza è un rimedio sussidiario.
Il rifiuto del Governo di dar seguito alla denuncia non modifica la situazione dei denuncianti. Non è quindi atto a pregiudicare gli interessi dei ricorrenti. La decisione è pertanto inappellabile.
Da questo profilo, il ricorso va di conseguenza respinto in ordine siccome irricevibile.
2.1. L'autorità comunale deve sempre verificare che qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla licenza edilizia. In caso di reclamo del vicino, il municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile (art. 41
Se il municipio, sollecitato dal reclamo di un vicino, omette di pronunciarsi, con decisione impugnabile, in merito alla conformità dell'opera realizzata per rapporto alla licenza edilizia, incorre in un diniego di giustizia. Contro l'inazione dell'autorità comunale può essere adito il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso e non quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 45 PAmm). Analogamente, è data facoltà di adire il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia edilizia (art. 21 LE), qualora il municipio, accertata la difformità di un'opera edilizia per rapporto alla licenza, ometta di statuire con decisione impugnabile sulla richiesta di un vicino di ordinare la sospensione dei lavori o la demolizione delle opere realizzate abusivamente.
2.2. Nell'evenienza concreta, il 3 dicembre 2001, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di ordinare sia la sospensione dei lavori di rifacimento del tetto (eseguiti in contrasto con la licenza edilizia, che non prevedeva alcun innalzamento), sia il ripristino della situazione preesistente.
Esperiti i necessari accertamenti, l'autorità comunale ha respinto la domanda con decisione 16 gennaio 2002, mediante la quale ha ritenuto che i lavori fossero praticamente terminati (per cui non poteva esserne ordinata la sospensione) e che il modico innalzamento rientrasse nei limiti della licenza accordata.
Contro questa decisione, priva dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 26 cpv. 2 PAmm), __________ e __________ non hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato. Con scritto del 31 di quello stesso mese, hanno tuttavia reclamato presso lo stesso municipio, manifestando profonda delusione per il trattamento che veniva loro riservato. Con quest'atto, inoltrato nel termine di ricorso, gli insorgenti hanno puntualmente contestato le tesi del municipio, chiedendo in sostanza giustizia. L'autorità comunale avrebbe pertanto dovuto trasmetterlo d'ufficio al Consiglio di Stato conformemente all'art. 4 PAmm, affinché verificasse se fosse da trattare come ricorso contro la decisione 16 gennaio 2002 (eventualmente previo emendamento giusta l'art. 9 PAmm). Analogamente, anche la SEL ed il Dipartimento del territorio, che ne avevano ricevuto copia, avrebbero dovuto trasmetterlo al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.
Non avendolo fatto, all'inosservanza della legge va posto rimedio da parte di questo tribunale.
Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia e si ritengono compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 43, 48 LE; 207 LOC; 3, 4, 9, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca quale autorità di ricorso sul reclamo 31 gennaio 2002 inoltrato dai ricorrenti contro la decisione 16 gennaio 2002 del municipio di __________.
Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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