AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.66
Data decisione, Autorità: 31.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.66
Lugano 31 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2003 di
contro
la risoluzione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 662), che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 9 dicembre 2002 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, in materia di protezione di animali da reddito;
viste le risposte:
18 marzo 2003 dell'Ufficio del veterinario cantonale;
18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 28 marzo 2003 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti __________ e __________ gestiscono un’azienda agricola ubicata sul fondo n. __________ RF, nell’abitato di __________, nella quale vengono custoditi una ventina di bovini in una stalla a stabulazione fissa;
che già da controlli esperiti negli anni 1999 e 2000, l’Ufficio del veterinario cantonale aveva constatato l’inosservanza, da parte degli insorgenti, dell’obbligo di far uscire regolarmente il bestiame durante il periodo invernale;
che a seguito di una visita di controllo, sempre condotta allo scopo di valutare la conformità delle infrastrutture della suddetta azienda alle disposizioni in materia di protezione degli animali, eseguita il 18 novembre 2002 da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale, è nuovamente emerso che nel periodo invernale l’uscita all’aperto degli animali era insufficiente;
che, fondandosi sulle predette emergenze, l’autorità cantonale ha così prescritto a __________ nel rapporto di ispezione 9 dicembre 2002, quale misura di adeguamento, l’obbligo di uscita all’aperto dei bovini per almeno 90 giorni all’anno di cui almeno 30 durante il periodo invernale, fissando quale termine per la realizzazione di quanto necessario a tal fine il 31 dicembre 2003;
che il Consiglio di Stato, con risoluzione 11 febbraio 2003, ha respinto il gravame interposto da __________ e __________ contro la decisione 9 dicembre 2002 dell’Ufficio del veterinario cantonale; il Governo, richiamato l’art. 76 cpv. 1 ter OPAN ed apportando alcune proposte concrete per un adeguamento, ha ritenuto che non sussistesse alcun impedimento oggettivo alla sortita invernale dei bovini ed ha così confermato il termine fissato precedentemente dall’Ufficio del veterinario cantonale per l’adozione delle misure necessarie;
che contro il predetto giudicato governativo, __________ __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; in sostanza, i ricorrenti ritengono che tale decisione sia irrealizzabile dal profilo materiale, in quanto lo spazio esterno alla stalla non sarebbe né sufficiente, né idoneo all’uscita del bestiame; ritengono inoltre che una simile imposizione potrebbe pregiudicare l’esistenza stessa dell’azienda agricola;
che all’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia l’Ufficio del veterinario cantonale, quest’ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso, in seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data conformemente all’art. 8 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (LALPDA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); non è necessario procedere al sopralluogo richiesto dai ricorrenti; la situazione dei luoghi emerge in modo sufficiente dai piani e dalle fotografie annesse all’incarto;
che l’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) attribuisce particolare importanza alla possibilità di moto regolare degli animali; in particolare, giusta l’art. 18 OPAn, il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori dalla stalla almeno durante 90 giorni all’anno;
che le “Direttive per la custodia dei bovini” emanate dall’Ufficio federale di veterinaria il 26 febbraio 1998 (Direttiva 800.106.02, DCB), precisando la portata e l’importanza della suddetta ordinanza, indicano al punto 2.17, come del totale minimo dei 90 giorni durante i quali l’animale deve potersi muovere fuori dalla stalla, almeno un terzo (30 giorni) deve essere concesso durante il periodo di foraggiamento invernale;
che, all’obbligo di concedere movimento ai bovini, l’autorità cantonale può, in casi fondati e su richiesta, autorizzare eccezioni limitate nel tempo (art. 76 cpv. 1ter OPAn);
che, conformemente al punto 2.18 DCB, l’autorità cantonale può prevedere deroghe in tal senso esclusivamente per risolvere problemi insormontabili, segnatamente a causa di restrizioni topografiche, edili o legate alle circostanze;
che a norma degli art. 3 LALPDA e art. 2 del relativo Regolamento di applicazione, l’autorità competente incaricata dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla protezione degli animali è l’Ufficio del veterinario cantonale;
che, in concreto, i ricorrenti sostengono che con decisione 5 agosto 1999 l’Ufficio del veterinario cantonale li avrebbe autorizzati, per un tempo indeterminato, a non far uscire il bestiame durate i mesi di stabulazione invernale;
che una simile decisione non risulta tuttavia conforme ai predetti disposti di legge in materia, tanto che l’autorità amministrativa ha esperito successivamente un nuovo sopralluogo, sulla scorta del quale ha emanato un rapporto di ispezione 6 febbraio 2001, che imponeva l’immediata adozione di misure di adeguamento circa l’obbligo d’uscita all’aperto per almeno 30 giorni durante il periodo invernale;
che tale provvedimento non è stato impugnato dai ricorrenti al Consiglio di Stato ed è pertanto cresciuto in giudicato;
che dalla predetta notifica di constatazione, avvenuta il 6 febbraio 2001, ad oggi, i ricorrenti hanno beneficiato passivamente di un periodo di adeguamento ben superiore a due anni;
che, oltre a ciò, la decisione qui impugnata riserva comunque la possibilità di chiedere una proroga supplementare del termine di adattamento fissato per il 31 dicembre 2003, nel quadro di una soluzione definitiva del problema;
che, la decisione qui impugnata risulta pertanto ampiamente conforme al principio della proporzionalità;
che infondati sono poi gli argomenti sollevati dagli insorgenti quando pretendono che non sarebbe loro imponibile l’adattamento dell’azienda per l’uscita del bestiame durante il periodo invernale siccome gli animali pascolerebbero all’esterno già oltre 90 giorni durante il periodo estivo e che lo spazio a disposizione attorno alla stalla non sarebbe né sufficientemente grande, né atto a tale scopo;
che non è compito di questo Tribunale passare in rassegna le differenti possibilità di adeguamento proposte a titolo abbondanziale sia dall’Ufficio del veterinario cantonale, sia dal Consiglio di Stato, ritenuto che le stesse non rivestono certo un carattere vincolante, trattandosi solo di semplici suggerimenti di attuazione;
che, in ogni caso, le alternative proposte sembrano ampiamente attuabili in concreto, in particolare la formazione di un parco esterno nelle vicinanze della stalla, e ciò se si considera pure la possibilità, avanzata per altro dagli stessi ricorrenti, di un’eventuale ampliamento della superficie dell’azienda con l’aggiunta dei terreni di __________, fratello di __________;
che in esito alle considerazioni che precedono, la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato deve venire pertanto confermata ed il ricorso respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 3, 8 LALPDA, 18, 76 OPAn, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico degli insorgenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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