AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.65
Data decisione, Autorità: 25.03.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.65
Lugano 25 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2003 di
contro
la decisione 11 febbraio 2003, n. 672, del Consiglio di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 10 gennaio 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 20 luglio 1989;
che dall’esame del sangue effettuato dal Laboratorio __________ di __________ in seguito all’incidente mortale della circolazione del 22 luglio 2002 di cui la ricorrente è stata protagonista, sono state riscontrate delle tracce di cannabis;
che, dopo averle ritirato la licenza di condurre, il 9 settembre 2002 la Sezione della circolazione ha provveduto a restituirgliela a condizione che si sottoponesse ad un controllo medico settimanale delle urine per un periodo di tre mesi;
che, tale decisione cresciuta in giudicato, l’insorgente si è sottoposta a quattro controlli medici durante il trimestre prescritto dall’autorità dipartimentale;
che quest’ultima, appurato che il numero di controlli a cui si era sottoposta la ricorrente era inferiore a quanto ordinatole con la decisione condizionale di ripristino della licenza di condurre, il 10 gennaio 2003 le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato e ha negato l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che la riammissione è stata condizionata alla presentazione di un certificato attestante che, in seguito a controlli settimanali dell’urina per un periodo di almeno tre mesi, non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti;
che, adito dalla ricorrente, con giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, ritenuto che l’insorgente non si era sottoposta ai controlli con la frequenza fissata dalla Sezione della circolazione;
che contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che venga accordato l’effetto sospensivo;
che l’insorgente reputa che dalle tavole processuali, segnatamente dai rapporti medici prodotti alla Sezione della circolazione, emerge in maniera inequivocabile che non è dedita al consumo di sostanze stupefacenti;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che prende brevemente posizione solo sulla domanda di effetto sospensivo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr; la legittimazione dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le generiche prove di cui l’insorgente chiede l’assunzione, non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza nella forma di una misura provvisionale, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all’apprezzamento erroneo di un fatto e all’eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm);
che l’art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr non permette il rilascio della licenza di condurre se il richiedente è dedito al bere od ad altre forme di tossicomanie; mentre l’art. 16 cpv. 1 in fine prevede in concerto con questa prima disposizione che le licenze e i permessi possono essere revocati se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare;
che giusta l’art. 35 cpv. 3 OAC, la licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi d’esclusione siano stati appurati;
che il ritiro della licenza di condurre non si configura quindi come una pena complementare, ma unicamente come una misura amministrativa finalizzata ad accrescere la sicurezza della circolazione, segnatamente per controllare l’attitudine alla guida dei conducenti che per il loro comportamento suscitano dubbi al proposito (nuovo esame di guida o qualsiasi altro tipo di verifica o perizia necessaria) (v. Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 1.3.e 2.2. ad art. 16 LCStr);
che nelle concrete evenienze, dopo l’incidente mortale del luglio 2002, con formale decisione della Sezione della circolazione cresciuta in giudicato era stata restituita alla ricorrente la licenza di condurre, alla precisa condizione di sottoporsi settimanalmente al controllo dell’urina per un periodo di tre mesi;
che l’insorgente non ha impugnato questa decisione, per modo che le tesi sviluppate in questa sede in merito all’inutilità del controllo delle urine sono da considerare tardive, le stesse dovendo essere sollevate all’occorrenza nell’ambito della precedente decisione;
che la revoca della licenza di condurre oggetto del presente gravame è imputabile unicamente al comportamento della ricorrente che, informata esaurientemente delle conseguenze nel caso in cui avesse omesso di effettuare i controlli prescritti, si è sottoposta solo sporadicamente agli stessi; dei 12 prescritti ne ha effettuati appena 4;
che il fatto di non essersi presentata ai controlli come impostole dalla Sezione della circolazione, configura una flagrante violazione degli obblighi sanciti al momento del rilascio condizionale della licenza di condurre;
che, di conseguenza, la durata della revoca limitata ad un ulteriore periodo di controllo trimestrale appare adeguata e proporzionata alle circostanze del caso e atta al conseguimento dei certificati medici necessari per pronunciarsi su eventuali motivi di esclusione legati all'uso di sostanze stupefacenti;
che la ricorrente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, in particolare vista la sua attività d’allevatrice di animali a titolo indipendente e dello spostamento della stessa in __________ dal Canton __________;
che simile argomentazione non ha rilevanza alcuna in seno ad una revoca disposta per motivi di sicurezza; avrebbe potuto al più incidere sulla durata di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC);
che nel caso concreto, pur non potendo escludere che la misura di revoca procuri quanto meno dei costi accresciuti alla ricorrente, non ricorrono comunque gli estremi per modificare la decisione della Sezione della circolazione;
che la sicurezza del traffico deve prevalere sui vantati bisogni professionali della ricorrente, a maggior ragione se si pon mente al fatto che alla stessa era stata data la possibilità di sovvertire i dubbi in merito alla sua idoneità alla guida beneficiando nel frattempo della licenza di condurre;
che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto;
che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto; la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art.14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; 35 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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