AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.26
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.26
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 (n. 83) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti __________ la licenza edilizia 20 giugno 2002 rilasciata dal municipio di __________ __________ ____________________ a __________ __________ per la sopraelevazione della sua casa d’abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;
12 febbraio 2003 del municipio di __________ s__________ __________;
12 febbraio 2003 di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La resistente __________ __________ è proprietaria di una casa d’abitazione (part. n. __________ RF), situata a __________ __________ /__________ in località __________. L’edificio, composto da un unico livello abitabile, sorge su un terreno in pendio, sistemato a terrazzi mediante muri di sostegno. La facciata rivolta verso il lago del locale soggiorno forma un tutt’uno con il muro di sostegno sottostante, che in quel punto s’innalza sino ad un’altezza di m 4.65, misurata a partire dal terreno naturale, situato alla quota di m 319.00.
Il 23 febbraio 2002 __________ __________ ha chiesto al municipio il permesso di sopraelevare la costruzione di un piano, portando la quota del filo superiore del cornicione di gronda del tetto dagli attuali m 326.77 a m 329.47 (cfr. sezione B-B e prospetto facciata ovest)
329.47
326.77
323.65 (giardino)
muro
319.00
terreno naturale
Alla domanda si sono opposti i vicini __________e __________ _________, proprietari del fondo confinante sul lato E (part. n. __________RF), ritenendo che l’altezza dell’edificio sopraelevato superasse quella massima di 8.00 m, fissata dall’art. 37 NAPR.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 giugno 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l’altezza della costruzione dovesse essere misurata a partire dalla sommità (m 323.65) e non dal piede (m 319.00) del muro di sostegno, realizzato trent’anni or sono. Con il trascorrere del tempo, il terreno sovrastante questo manufatto sarebbe diventato terreno naturale.
C. Con giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l’impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.
Il Governo ha in sostanza condiviso l’assunto dell’autorità comunale, ritenendo a sua volta che il terreno sistemato trent’anni fa fosse da considerare come terreno naturale.
D. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.
I ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze. Negano in particolare che l'altezza possa essere misurata a partire dalla sommità del muro che sorregge l'edificio.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dall'incarto.
Per terreno naturale si intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante colmataggi od escavazioni.
Ripiene e sbancamenti possono comunque perdere con il trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel contesto del terreno circostante: sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nel quadro topologico possono essere assimilate al terreno naturale anche in un lasso di tempo relativamente breve (RDAT 1996 I n. 38; STA 5.4. 2001 in re __________, 3.8.2001 in re __________ e __________).
Il terrapieno è alto più di m 1.50 e non è largo (profondo) almeno 3.00 dal piede della facciata. La sua altezza (m 4.65) va quindi sommata a quella dell'edificio che sorregge.
Il filo superiore del cornicione di gronda del tetto, in questo punto, è attualmente posto alla quota di m 326.77.
Ne consegue che la costruzione della resistente è alta m 7.77.
Il municipio ha ritenuto che l'altezza del muro di sostegno non fosse da computare con quella dell'edificio sovrastante, perché il trascorrere del tempo avrebbe fatto perdere al terrapieno il carattere di terreno sistemato, per assumere le connotazioni di terreno naturale. La tesi non può in nessun caso essere condivisa.
Il carattere artificiale della sistemazione, realizzata al momento della costruzione della casa, è palese ed è rimasto tale anche a distanza di anni. Il muro di sostegno rompe in modo innaturale l'andamento del pendio sottostante. Non può quindi essere considerato alla stregua di un'alterazione che rimodella il suolo, inserendosi in modo armonioso nel quadro topologico circostante. Il terrapieno che sorregge l'edificio non può di conseguenza essere assimilato al terreno naturale. Va tuttora considerato come una sistemazione computabile sull'altezza dell'edificio sovrastante, perché non conforme alle condizioni che l'art. 41 LE pone per evitare il cumulo delle altezze.
Determinando un consistente sorpasso dell'altezza massima (8.00 m), fissata dall'art. 37 NAPR, la prevista sopraelevazione di m 2.70 non può dunque essere autorizzata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41, 41 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 20 giugno 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la sopraelevazione della sua casa d'abitazione (part. n. __________RF);
1.2. la decisione 8 gennaio 2002 del Consiglio di Stato (n. __________).
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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