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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.22
Data decisione, Autorità: 04.03.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.22
Lugano 4 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2003 di
contro
la decisione 13 gennaio (n. 1013/02) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dagli insorgenti avverso la decisione 19 dicembre 2002 con la quale il dr. med. __________ di __________ ha disposto il ricovero coatto urgente di __________ __________ alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (CPC) e la risoluzione 24 dicembre 2002 con la quale la Presidente della CTR 6 di __________ ha confermato tale provvedimento;
viste le risposte:
27 gennaio 2003 della commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;
29 gennaio 2003 della __________, __________;
29 gennaio 2003 della CTR 6 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 dicembre 2002 __________ è stato ricoverato coattivamente alla clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________ a seguito di un'ideazione suicidale nel contesto di uno stato depressivo mal controllato presso la __________ di __________ ove era da tempo degente. L'internamento, disposto in via d'urgenza dal dr. __________ di __________ poiché __________ aveva richiesto l'intervento dell'associazione __________ per passare a miglior vita in un momento di incerta capacità di discernimento, è stato confermato con decisione 24 dicembre 2002 dalla Presidente della CTR 6 di __________, la quale ha contestualmente ordinato una valutazione circa la situazione personale del paziente.
B. Mediante ricorsi 20 dicembre 2002 e 7 gennaio 2003, quest'ultimo presentato unitamente alla moglie, __________ è insorto contro il ricovero dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità del provvedimento.
Dopo l'udienza conciliativa preliminare, tenutasi il 2 gennaio 2003 il ricorrente è stato sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________ __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 13 gennaio 2002 la CGASP ha parzialmente accolto le impugnative e disposto il ritrasferimento di __________ alla __________ di __________ per la prosecuzione della terapia e l'allestimento di una perizia quo alla sua capacità di discernimento.
C. __________ e la moglie hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale amministrativo, ribadendo la loro avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà.
D. La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame, mentre la __________ di __________ ha proposto la reiezione dell'impugnativa evidenziando le ragioni che impongono l'erezione di una perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del ricorrente. Ad identica conclusione è pervenuta la CTR 6 di __________, la quale ha ribadito la necessità di ulteriori accertamenti viste le opinioni difformi espresse dai medici sullo stato di salute psichica di __________ e i propositi continuamente mutevoli manifestati dall'insorgente stesso circa i tempi e i modi della sua dipartita.
E. Il 12 febbraio 2003 la CTR 6 di __________ ha formalmente incaricato il dr. med. __________ di __________ di valutare la capacità di discernimento di __________.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori b(art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Nel nostro cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 13 gennaio 2003, la CGASP ha ordinato il rilascio del ricorrente ed il suo ritrasferimento alla __________ di __________, confermando tuttavia il mantenimento di una situazione limitativa della libertà per dar modo ai curanti di proseguire le terapie e di accertare in via peritale la capacità di discernimento del paziente.
L'autorità di ricorso di prime cure ha ammesso l'esistenza di una situazione complessa, caratterizzata da pareri medici discordanti riguardo alla capacità di autodeterminazione di __________ __________ e da dubbi circa le effettive ragioni che hanno indotto quest'ultimo a chiedere l'aiuto di __________ per morire, decisione sulla quale può peraltro aver influito uno stato di grave sofferenza fisica alleviabile con adeguate cure.
Donde la necessità di continuare la terapia antidolorifica ed antidepressiva in un ambiente familiare ed adeguato quale la __________, ferma restando la facoltà della CTR 6 di designare uno specialista per verificare la capacità di critica e giudizio dell'insorgente.
La decisione impugnata va senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che in questo momento la libertà del ricorrente deve essere parzialmente limitata nel suo esclusivo interesse per completare la cura iniziata alla CPC e per evitare gesti estremi prima che sia accertata la sua piena capacità di intendere e volere. D'altra parte, in tema di restrizione della libertà personale il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le perizie volte ad accertare la capacità di discernimento di una persona possono essere ordinate dall'autorità tutoria a dispetto della sua volontà contraria e che a dipendenza delle circostanze siffatti accertamenti possono essere eseguiti nell'ambito di un breve internamento senza per questo configurare gli estremi di una lesione intollerabile della libertà personale (DTF 110 Ia 117 consid. 5 e rinvii).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP), né assegna ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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