AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.20
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.20
Lugano 12 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2003 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la decisione 3 dicembre 2002 (n. 5801) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
28 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
31 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino angolano __________ è entrato in Svizzera il 21 giugno 1999, richiedendo l'asilo.
Il __________ il ricorrente si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________ nata __________, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale. Nel contempo, egli ha ritirato la propria domanda d'asilo.
B. a) Il 26 luglio 2002 la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il seguente rapporto relativo ai coniugi __________:
"Conformemente a quanto richiesto, abbiamo provveduto ad interrogare i coniugi sopraccitati e in allegato trasmettiamo i verbali d'interrogatorio, dai quali emergono gli elementi richiesti, in riferimento alla loro reale convivenza.
Si è stabilito senza ombra di dubbio che non vivono più assieme a partire dal 01.12.2001 a tutt'oggi. Il __________ abita (convive) con la signora __________, a __________ in via __________; per contro la signora __________ è ospite presso l'Albergo __________ a __________ e al suo sostentamento provvede l'assistenza pubblica della città di __________ ".
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 1° ottobre 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché dal dicembre 2001 viveva con un'altra persona.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha sostanzialmente ribadito i motivi addotti dal dipartimento, ponendo in evidenza le dichiarazioni rilasciate dalla moglie del ricorrente alla polizia, segnatamente il fatto che era stata picchiata dal consorte, aspettava un figlio da un altro uomo, non sapeva dove __________ abitasse. Date le circostanze, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio il fatto che la moglie dell'insorgente avesse dichiarato in quella sede di aver ricomposto la comunione domestica dal 16 ottobre 2002 tramite la conclusione di un contratto di locazione per un appartamento in via __________ a __________, ritenendo tale modo di agire, senza ulteriori riscontri oggettivi, escogitato per puri fini di causa.
Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a tutelare la vita famigliare. Infine, ha considerato esigibile il rientro del ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.
Contesta di aver concluso un matrimonio fittizio e di aver invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva al fine di soggiornare in Svizzera.
Asserisce che la separazione era temporanea ed era dovuta ai problemi di tossicodipendenza della moglie, problemi che l'avevano portata a dichiarare alla polizia fatti non corrispondenti alla realtà.
Ribadisce di aver ricomposto la comunione domestica e asserisce di aiutare sua moglie a uscire dal mondo della droga.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Consiglio di Stato, nonostante avesse rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, come la breve frequentazione e la mancata convivenza prima del matrimonio, l'improvvisa celebrazione delle nozze, la corta durata della comunione domestica, la mancanza di un permesso per risiedere stabilmente in Svizzera (v. risoluzione ad E., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, il ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessato volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze, segnatamente quando adduce di essersi sposato soltanto per amore.
3.1. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
3.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dell'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 , consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
Dopo appena un anno di matrimonio, i coniugi __________ si sono separati, organizzando ciascuno autonomamente la propria vita. Il ricorrente è andato a vivere presso un'altra donna in via __________ a __________, mentre sua moglie si è trasferita presso l'Albergo __________ a carico dell'assistenza pubblica comunale (v. rapporto d'esecuzione 26 luglio 2002 della Polizia cantonale).
Interrogato dalla polizia, l'insorgente ha affermato, tra l'altro, di guadagnare circa fr. 2'400.– lordi mensili e di pagare per l'appartamento di via __________ la metà della pigione di fr. 1'275.– (v. verbale 25 luglio 2002).
Dal canto suo, la moglie del ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato alla Polizia:
"(…) Preciso che dal giorno del matrimonio (__________) ho vissuto con mio marito a __________ in via __________, sino al 01.12.2001. Pagavo un canone d'affitto di CHF 780.–. In data 01.12.2001, mi sono trasferita presso l'albergo __________ a __________, dove tutt'oggi occupo una camera. Il motivo del trasferimento è dettato dal fatto che l'amministrazione non ha più rinnovato il contratto. Inoltre tengo a precisare che vi sono stati alcuni interventi della Polizia della città di __________, in quanto mio marito in due casi distinti è venuto alle mani nei miei confronti.
Circa dalla scorsa estate 2001, non svolgo più alcuna attività lavorativa, al mio sostentamento provvede l'assistenza pubblica della città di __________, a partire dalla data succitata. In sostanza mi paga la camera dell'albergo e la somma di CHF 600.– al mese per le mie spese private.
Con scritto del 10 dicembre 2001, ho annunciato per iscritto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione a __________ la mia separazione di fatto dal marito. A questo proposito confermo che dal 01.12.2001, mio marito non vive più con me, né tantomeno ho contatti con lui. E' mia precisa intenzione di iniziare le pratiche di separazione e quindi di divorzio. Mi viene chiesto in relazione al mio stato interessante se il figlio/a che sta per nascere, il padre è il marito __________. Rispondo di no.
Mi viene chiesto se conosco l'indirizzo attuale di mio marito e rispondo di no. Per quanto ne sono a conoscenza dovrebbe abitare nel Locarnese. Da quando ci siamo divisi a tutt'oggi mio marito non ha mai provveduto al mio sostentamento con mezzi finanziari. Letto e non avendo nient'altro da dichiarare, confermo e firmo".
(v. verbale 26 luglio 2002 di __________).
4.2. Ora, sulla scorta di quanto precede, si può affermare che dall'ottobre 2001 non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale tra i coniugi __________.
Lo dimostrano le dichiarazioni della moglie del ricorrente, segnatamente i maltrattamenti subìti dal marito, il fatto di aspettare un bambino da un altro uomo e di non sapere esattamente dove il consorte era andato a vivere. Non va nemmeno sottovalutato che l'insorgente non provvedeva in qualche modo al sostentamento della moglie, mentre non ha avuto difficoltà a partecipare alla spese di locazione della donna presso cui egli si era trasferito.
Invano la moglie del ricorrente cerca ora di minimizzare tali dichiarazioni, adducendo di averle rilasciate a causa della crisi coniugale e dei suoi problemi di tossicodipendenza (doc. D). Essa è persona adulta. Non è una sprovveduta che rilascia alla leggera dichiarazioni di tale portata. In occasione del suo interrogatorio ha letto il verbale, l’ha approvato e l’ha firmato. Non le si può pertanto credere quando pretende ora di aver rilasciato affermazioni non corrispondenti alla realtà.
Non permettono infine di giungere a diversa conclusione i motivi che hanno condotto alla disunione della coppia, segnatamente il mancato rinnovo del contratto per l'appartamento coniugale e i problemi di droga della moglie. Tali circostanze non fanno altro che confermare la fragilità del vincolo coniugale e rafforzano i dubbi sull'asserita repentina ripresa della vita in comune.
L'insorgente non potrebbe peraltro prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di beneficiare di un permesso di soggiorno in base a questo disposto.
Egli non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro nel suo Paese d'origine.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino angolano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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