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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.16
Data decisione, Autorità:
03.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.16
Lugano
3 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
__________, __________,
patrocinato dall'avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1030) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione
28 novembre 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza
edilizia per la sostituzione del deposito-ripostiglio al mapp. n. __________
RF di quel comune, situato fuori zona edificabile;
preso atto che con scritto 20 febbraio 2003 il
patrocinatore del ricorrente ha comunicato al Dipartimento del territorio,
ufficio domande di costruzione, di ritirare la domanda di costruzione relativa
al fondo part. n. __________ RFD di __________;
considerato pertanto che il ricorso è così divenuto
privo d'oggetto;
rilevata la desistenza ricorsuale, per cui non si
giustifica la corresponsione di ripetibili;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli poiché diventato privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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