AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.12
Data decisione, Autorità: 11.04.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.12
Lugano 11 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
__________, __________, patrocinata dall'avv. __________, __________,
Contro
la decisione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
23 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1994 e 1995 la cittadina lettone di etnia russa __________ (1975) ha lavorato in Svizzera al beneficio di permessi di dimora temporanei L. Il 7 dicembre 1995, a seguito di un grave incidente della circolazione, la ricorrente è stata autorizzata a soggiornare nel nostro cantone per motivi di cura fino al 30 giugno 1997. Con decisione 11 agosto 1997, confermata dal Consiglio di Stato il 4 maggio 1999, l'allora Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di rinnovo del permesso L di __________; alla stessa è stato fissato un termine con scadenza il 30 giugno 1999 per lasciare il territorio cantonale.
L'interessata è stata comunque autorizzata a soggiornare nuovamente in Ticino tramite permessi L, perché voleva sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1959), che frequentava da qualche tempo. A seguito del matrimonio, celebrato il 31 dicembre 1999 a __________, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato fino al 18 dicembre 2002.
L'interessata lavora attualmente come aiuto cameriera a tempo parziale presso un esercizio pubblico di Lugano; in precedenza, sempre dopo il matrimonio, essa ha lavorato durante un breve periodo a __________, __________ e __________, come aiuto cameriera o ragazza di buffet.
B. a) Il 30 marzo 2001 la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale di __________, andando a vivere il 1° agosto successivo in un monolocale in via __________ a __________.
Il 4 ottobre 2002, __________ ha inoltrato una petizione di divorzio ex art. 115 CC presso la Pretura del Distretto di __________.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 15 ottobre 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora e le ha fissato un termine con scadenza il 18 dicembre 2002 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità, ricordando che l'interessata aveva ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera per vivere insieme al marito cittadino svizzero, ha ritenuto che essa invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha inoltre rimproverato di non aver notificato la separazione di fatto nella precedente domanda di rinnovo del permesso di dimora del 14 novembre 2001 e di notifica di cambiamento di posto di lavoro dell'11 luglio 2002.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 10 dicembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interpostavi da __________.
Il Governo ha rilevato che non sussisteva più tra i coniugi __________ un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e che fosse esigibile il suo rientro nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
Rievocate le vicissitudini di quando era al beneficio di permessi di soggiorno temporaneo, segnatamente l'incidente della circolazione con conseguenze invalidanti, la ricorrente contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva. Sostiene che la separazione è dettata da motivi di lavoro con il consenso del marito che conosce dal 1996. Asserisce di aver lasciato diversi oggetti personali presso l'abitazione coniugale in quanto non esclude di riprendere la vita in comune con lo stesso non appena egli avrà dimostrato di volersi disintossicare dall'alcool.
Sostiene inoltre che la restrittiva giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non si concilia più con il nuovo diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo una separazione di fatto di 4 anni, adducendo pure che il marito non sarebbe intenzionato a proseguire la causa.
Contesta di aver sottaciuto alle autorità di essersi trasferita a __________, affermando di aver tempestivamente notificato il proprio arrivo al controllo abitanti del Comune.
Chiede di sentire alcuni testi, di essere interrogata personalmente e di richiamare dal municipio di __________ e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, rispettivamente l'incarto sul suo soggiorno nel comune e sulla procedura LAINF tuttora pendente.
L'insorgente chiede inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia o l'ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini di uno dei menzionati Stati, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è infatti necessario richiamare dal municipio l'incarto relativo al soggiorno dell'insorgente a __________ e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni l'incarto concernente la procedura LAINF, in quanto non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.
Per gli stessi motivi, non appare necessario procedere all'audizione di __________, di __________ (presso la quale l'insorgente ha soggiornato nel 1997 e 1998), __________ (testimone dei rapporti dei coniugi __________ durante la separazione), nonché di __________ e __________ (testimoni di nozze).
Non occorre nemmeno sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Soltanto l'abuso manifesto dev'essere preso in considerazione (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3.1. In concreto, il 31 dicembre 1999 la ricorrente si è sposata con __________. Per vivere insieme al marito, essa ha ottenuto un permesso di dimora. Tuttavia, il 30 marzo 2001, ha lasciato l'appartamento coniugale ed è andata a vivere altrove. Dal 1° agosto 2001, alloggia in un monolocale in via __________ a __________ (v. contratto di locazione del 23 luglio 2001), senza pretendere che ciò fosse dovuto per motivi che imponessero l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale ai sensi dell'art. 175 CC. Da allora, tra i coniugi __________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Del resto, neppure in questa sede la ricorrente afferma di aver ripreso la vita coniugale con il marito. Non porta a diversa conclusione il fatto __________ abbia ancora diversi oggetti personali presso l'appartamento coniugale o che abbia mantenuto in qualche modo i contatti con il marito.
3.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal marzo 2001, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il coniuge.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore.
Le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2.). È dunque irrilevante il fatto che la procedura di divorzio, avviata il 4 ottobre 2002 dal marito, é attualmente a un punto morto perché all'interessata non è stato assegnato un termine per l'inoltro della risposta.
Appare inoltre poco credibile la ricorrente quando asserisce che la separazione era essenzialmente dovuta per essere più vicina al posto di lavoro, con il consenso del marito. Lo dimostra lo scritto 28 giugno 2002 di __________ alla cancelleria comunale di __________; lo conferma la sua azione di divorzio del 4 ottobre 2002. Del resto, i motivi che hanno condotto alla separazione non sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
La ricorrente non può invocare di aver notificato tempestivamente all'Ufficio controllo abitanti il suo arrivo in via __________ a __________ per contestare il mancato rinnovo del suo permesso. Il cambiamento d'indirizzo va notificato direttamente all'Ufficio regionale degli stranieri. Fino al 29 luglio 2002, essa ha peraltro sistematicamente indicato alla polizia degli stranieri di vivere a __________ (v. i diversi formulari sottoscritti dalla ricorrente del 13 giugno, 15 luglio, 6 novembre 2001 e 25 giugno 2002, agli atti).
Invano l'insorgente sostiene di voler tornare a vivere insieme al consorte soltanto dopo che egli l'avrà rassicurata che vorrà curarsi dall'eccessivo abuso di bevande alcoliche. Tale argomento non fa altro che dimostrare che non vuole (più) una vita famigliare con il marito. Giova ricordare che lo scopo dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale comunione coniugale.
Da quanto precede, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo disposto.
non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata, cresciuta, e risiedeva prima di entrare in Svizzera.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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