AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.117
Data decisione, Autorità: 12.02.2003, ICCA
Incarto n.: 11.2002.117
Lugano 12 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 aprile 2002 da
__________ __________, nata __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 ottobre 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1963) e __________ __________ __________ __________ (1965) si sono sposati a __________ il __________ 1996. Dal matrimonio è nato __________ (________1996), mentre la moglie è madre di una figlia (____________________________), nata il __________ 1987 da un precedente matrimonio. Il marito, titolare di un diploma di commercio, ha lavorato come autista dal 1996 all'inizio del 2000, da quando è in disoccupazione. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi dai propri genitori. __________ __________ lavora al 50%, dal settembre del 2002, come aiuto domestico presso alcune famiglie.
B. Il 29 aprile 2002 __________ __________ ha presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione del domicilio coniugale, l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per sé di fr. 505.10 mensili indicizzati e uno scalare per il figlio di fr. 1'190.– mensili fino al settimo anno, di fr. 1'340.– mensili fino al dodicesimo e di fr. 1'620.– fino alla maggiore età. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 30 aprile 2002 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha stabilito il contributo di mantenimento a carico del marito in fr. 500.– mensili per la moglie e in fr. 1'000.– mensili per il figlio. All'udienza del 13 giugno 2002, indetta per la discussione, i coniugi si sono accordati sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento di __________ alla madre e sul diritto di visita del padre. L'istante ha mantenuto le sue richieste di contributo alimentare, mentre il convenuto ha offerto un contributo di fr. 150.– mensili per il figlio opponendosi a quello per la moglie.
C. Il Pretore ha modificato l'assetto cautelare, durante l'istruttoria, con un decreto del 13 giugno 2002 mediante il quale ha ridotto a fr. 400.– mensili il contributo alimentare per la moglie e a fr. 810.– mensili, compreso l'assegno familiare, quello per il figlio, dando ordine alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dalle indennità dovute a __________ __________ l'importo di fr. 1'210.– mensili e di versarlo direttamente a __________ __________. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nel loro memoriale conclusivo hanno ribadito le rispettive domande, il convenuto offrendo un contributo alimentare di fr. 360.80 mensili per il figlio.
D. Statuendo l'11 ottobre 2002, il Pretore ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per la moglie e di fr. 810.– mensili (compreso l'assegno familiare ordinario) per il figlio, confermando la trattenuta delle indennità di disoccupazione per l'importo complessivo di fr. 1'180.– mensili. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, senza assegnazione di ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria con separate ordinanze del 24 luglio 2002.
E. Contro la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello del 17 ottobre 2002 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per il figlio ridotto a fr. 360.80 mensili, compreso l'assegno familiare. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 176).
Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per la moglie e per il figlio. Il Pretore ha accertato il reddito del marito, disoccupato dall'inizio del 2000, in fr. 3'160.– netti mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 1'977.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 99.20, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 28.–). Quanto alla moglie, egli le ha imputato un reddito lordo di fr. 1'900.– mensili per un'attività di circa 24 ore settimanali e ha fissato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2'364.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 905.– già dedotta la quota di fr. 305.– inserita nel fabbisogno del figlio, conguaglio per le spese accessorie e il riscaldamento fr. 82.–, premio della cassa malati fr. 100.–, assicurazione mobilia domestica e RC privata fr. 27.–). Il fabbisogno in denaro di __________ è stato stabilito in fr. 1'040.– mensili fino al sesto anno di età e in fr. 1'180.– dal settimo anno in poi. Constatato un ammanco, il primo giudice ha posto a carico del marito un contributo mensile di fr. 370.– per la moglie e di fr. 810.– per il figlio.
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In materia di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico __________, di 7 anni, non è ancora in età di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi del bambino – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul suo fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporre il figlio a un'audizione in sede di appello.
L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere inserito nel reddito della moglie le indennità di disoccupazione (fr. 700.– mensili) da lei ammesse nel proprio interrogatorio formale. Egli afferma che tale somma, versata dalla cassa di disoccupazione all'Ufficio assistenza, viene poi riversata da quest'ultimo alla moglie, che incassa quindi una cifra ben superiore. La doglianza non appare sprovvista di pertinenza. Le indennità di disoccupazione, infatti, sono un reddito del coniuge che le riceve e devono essere considerate per il calcolo del contributo alimentare. Il reddito della moglie corrisponde pertanto a fr. 700.– mensili fino al 31 agosto 2002. Non rientrano invece nel reddito le prestazioni versate dall'Ufficio di assistenza che superano l'importo delle indennità di disoccupazione. Le somme stanziate dalla pubblica assistenza, infatti, non sono equiparate a reddito ai fini del calcolo del contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale __________.______________________________del 4 maggio 2000, consid. 2b con richiami; DTF 119 Ia 134 consid. 4 pag. 135, 108 Ia 10; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18 ad art. 125 CC con riferimenti). Del resto, l'appellante nemmeno indica quali somme percepirebbe la moglie dalla pubblica assistenza, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile. Dal settembre del 2002, ad ogni modo, la moglie ha iniziato un'attività a tempo parziale compatibile con gli impegni scolastici del figlio (interrogatorio formale, verbale del 20 agosto 2002), per la quale il Pretore le ha computato un reddito lordo di fr. 1'900.– mensili (pari a fr. 1'775.– al netto delle consuete trattenute AVS/AI/AD). È dunque legittimo ritenere, a un esame sommario dei fatti come quello che sottende all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, che dal settembre del 2002 la moglie non riceverà più indennità di disoccupazione, avendo ormai trovato un lavoro confacente e compatibile con il suo ruolo di madre affidataria.
Il convenuto contesta inoltre la riduzione del proprio onere di alloggio a fr. 750.– mensili, affermando di occupare da sé solo l'alloggio di __________, di modo che tutto il costo (fr. 1'550.– mensili) va essere inserito nel suo fabbisogno. Egli rimprovera al Pretore di avere considerato solo la metà del costo da lui dimostrato (doc. 16), ritenendo erroneamente che l'appartamento fosse condiviso con la madre (sentenza impugnata, pag. 4), e ribadisce di avere inviato al primo giudice, l'8 luglio 2002, fotocopia del contratto di locazione della madre, a dimostrazione ch'essa vive per conto proprio. A prescindere dal fatto che il fascicolo processuale non contiene alcuna lettera con la data indicata dall'interessato, né tantomeno il contratto di locazione di cui egli si prevale, l'argomentazione poco sussidia. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare più volte che, in materia di alloggio, determinante non è il costo effettivo a carico dell'interessato, bensì la spesa che può essere riconosciuta a quest'ultimo se abitasse da solo (da ultimo: I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 8b). In concreto una pigione di fr. 1550.– mensili per un appartamento di 3½ locali (doc. 16) appare eccessiva per una persona singola, che nelle ristrettezze in cui vive la famiglia (entrambi i coniugi sono disoccupati da anni e a carico dell'assistenza pubblica) non può permettersi un appartamento così oneroso. L'onere di alloggio del marito deve dunque essere ricondotto a quanto spenderebbe una persona sola nell'agglomerato urbano di __________. Quanto il Pretore ha riconosciuto alla moglie (fr. 905.– mensili) appare ragionevole anche per il marito (sentenza impugnata, pag. 4), nel rispetto della parità di trattamento. La critica è quindi solo parzialmente fondata, nel senso che il fabbisogno minimo del marito va portato a complessivi
fr. 2'132.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1'100.–, premio della cassa malati fr. 99.20, premio dell'assicurazione economia domestica e RC fr. 28.–, locazione e spese accessorie fr. 905.–).
cpv. 2 CC) o che il giudice le limiti nel tempo oppure che, introdotta una causa di stato, esse siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 788 e 789). Inoltre le parti possono sempre sollecitare un adattamento a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non rispetta però il principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni qual volta si verifichino mutamenti prevedibili. Di per sé andrebbero pertanto fissati contributi di mantenimento scalari secondo l'età del figlio, che in concreto raggiungerà il tredicesimo anno di età nel gennaio 2008 (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). In concreto però la moglie ha ripreso un'attività lucrativa a metà tempo già prima del decimo compleanno del figlio (DTF 115 II 10). Non è inoltre il caso di stabilire contributi scalari già con il giudizio odierno, se si considera il lungo lasso di tempo che manca al compimento del tredicesimo anno di età del figlio e l'impossibilità di formulare concreti pronostici sulle possibilità lucrative del marito, disoccupato da più di due anni senza che risultino dagli atti oggettivi impedimenti (motivi di salute o difficoltà di collocamento sul mercato del lavoro), sulle quali le parti neppure si sono espresse.
Quanto al fabbisogno di __________ (1996), le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedono nel caso di due fratelli un fabbisogno in denaro di fr. 1580.– mensili ognuno (compresi fr. 540.– per cura e educazione) fino a 6 anni e di fr. 1540.– (di cui fr. 360.– per cure ed educazione) dal settimo anno. Se il coniuge affidatario lavora a metà tempo, come in concreto, non si può esigere che fornisca in natura più del 50% della cura e dell'educazione, sicché la differenza rientra nel fabbisogno in denaro del figlio (Rep. 1996 pag. 119). Ne segue che dal settembre 2002 dalla cifra di fr. 1540.– vanno dedotti fr. 180.– per cura e educazione, e non fr. 360.–, come sembra considerare il Pretore. Il fabbisogno in denaro di __________ ammonta pertanto a fr. 1180.– fino al 31 agosto 2002 e a fr. 1360.– dal 1° settembre 2002.
Nelle condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:
Periodo fino al 31 agosto 2002
reddito del marito fr. 3160.—
reddito della moglie fr 700.—
fr. 3860.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2132.20 fabbisogno minimo della moglie fr. 2364.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1180.—
fr. 5676.20 mensili
ammanco fr. 1816.20 mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo arrotondato) fr. 2135.— mensili,
dovrebbe versare alla moglie
(fr. 2364.– ./. fr. 700.–) fr. 1664.— mensili
e al figlio __________ fr. 1180.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. L'uno non è prioritario rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc. ..__________del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale ./__________del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). L'appellante ha poi il diritto di conservare l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione del marito
fr. 3160.– (reddito) ./. fr. 2135.– (fabbisogno) fr. 1025.— mensili
somma dovuta fr. 1664.– + fr. 1180.– fr. 2844.— mensili
contributo per la moglie
fr. 1664.– x (1025.– : 2844.–) fr. 600.— mensili
contributo per __________
fr. 1180.– x (1025.– : 2844.–) fr. 425.— mensili.
Periodo dal 1° settembre 2002
reddito del marito fr. 3160.—
reddito della moglie fr. 1775.—
fr. 4935.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2132.20 fabbisogno minimo della moglie fr. 2364.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1360.—
fr. 5856.20 mensili
ammanco fr. 921.20 mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo arrotondato) fr. 2135.— mensili,
dovrebbe versare alla moglie
(fr. 2364.– ./. fr. 1775.–) fr. 589.— mensili
e al figlio __________ fr. 1360.— mensili.
Anche in questo periodo i contributi vanno ridotti in proporzione, i redditi essendo insufficienti per coprire il fabbisogno dei beneficiari. Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione del marito
fr. 3160.– (reddito) ./. fr. 2135.– (fabbisogno) fr. 1025.— mensili
somma dovuta fr. 589.– + fr. 1360.– fr. 1949.— mensili
contributo per la moglie
fr. 589.– x (1025.– : 1949.–) fr. 310.— mensili
contributo per __________
fr. 1360.– x (1025.– : 1949.–) fr. 715.— mensili.
Nel risultato, i contributi stabiliti dal Pretore risultano superiori solo di fr. 95.– mensili al calcolo risultante dall'applicazione del noto metodo della ripartizione a metà delle eccedenze. Ci si potrebbe invero chiedere se un divario inferiore al 10% giustifichi la riforma di un contributo, tenuto conto del potere di apprezzamento che compete pur sempre al primo giudice. Se non che, nella fattispecie il debitore alimentare deve beneficiare in ogni caso del fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. 1bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb) e l'appello deve quindi essere accolto in tale misura, con conseguente modifica della sentenza impugnata.
L'appellante chiede, infine, che sia soppressa la trattenuta delle indennità di disoccupazione, adducendo di essere disposto a far fronte al contributo di mantenimento per il figlio, a condizione che sia equo. Egli sostiene inoltre che la misura lo penalizza nella ricerca di un lavoro, ripercuotendosi negativamente sulla famiglia. Ora, la diffida ai creditori prevista dall'art. 177 CC è destinata a garantire ogni importo dovuto dal coniuge debitore in ragione dell'obbligo reciproco di mantenimento, compreso quello destinato al sostentamento della famiglia giusta l'art. 163 cpv. 2 CC (Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2a edizione, pag. 100 n. 09.41). Il provvedimento deve garantire il pagamento dei contributi a scadenze regolari, a prescindere dalla buona o dalla cattiva volontà del debitore alimentare (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 293 n. 696). Nella fattispecie l'appellante si è dichiarato disponibile a versare quanto ritiene equo per il figlio, senza nemmeno accennare a quanto dovuto alla moglie, ciò che non lascia auspicare la volontà di versare regolarmente quanto stabilito dal tribunale. Inoltre lo stesso debitore ha già ammesso di non aver fatto fronte ai suoi obblighi di mantenimento a causa della precaria situazione economica (verbale di udienza del 13 giugno 2002, pag. 2 in basso). Ne deriva che in concreto l'unico modo per garantire a moglie e figlio un pagamento regolare dei contributi consiste nella trattenuta delle indennità di disoccupazione. L'appello, infondato, deve dunque essere respinto su questo punto.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo ricorso solo in minima parte e si giustifica quindi che sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide per contro in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
Per quel che concerne le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag) è pacifico per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando neppure a coprire i fabbisogni minimi della famiglia. L'appello non era sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag), sicché la domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante dev'essere accolta. L'attribuzione di ripetibili in appello renderebbe senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellata. Considerata però la verosimile impossibilità d'incasso, stante la disagiata situazione economica dell'appellante, si giustifica di ammettere sin d'ora anche la moglie al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il requisito dell'indigenza è, come si è visto, pacifico, e la sua resistenza all'appello giustificata in misura pressoché totale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
A titolo di contributo alimentare per il figlio __________, __________ __________ verserà mensilmente, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 425.– fino al 31 agosto 2002 e di fr. 715.– dal 1° settembre 2002, già compreso l'assegno familiare ordinario.
A titolo di contributo alimentare per la moglie, __________ __________ verserà mensilmente, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 600.– fino al 31 agosto 2002 e di fr. 310.– dal 1° settembre 2002.
È fatto ordine alla cassa disoccupazione __________ __________ __________, __________, di trattenere mensilmente dalle indennità dovute a __________ __________ (beneficiario n. __________), __________, l'importo di fr. 1'025.– e di riversarlo a __________ __________, via __________ __________ __________, __________.
__________ Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per nove decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________. __________, __________.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________. __________, __________; – Cassa disoccupazione __________ __________ __________, __________ (limitatamente al dispositivo n. I/8).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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