AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.1
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.1
Lugano 12 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2002 di
__________, __________, patrocinato dall'avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 3 dicembre 2002 (n. 5802) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
10 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
14 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino angolano __________ (1965) è entrato in Svizzera il 23 marzo 1994, richiedendo l'asilo. Il 18 luglio 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la sua domanda, ammettendolo tuttavia provvisoriamente nel canton Ticino (permesso F), in virtù della situazione che regnava nel suo Paese d'origine. Con decisione 21 aprile 1997, confermata il 23 aprile 1998 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'UFR ha revocato l'ammissione provvisoria all'interessato, ritenendo esigibile il suo rientro in Angola.
Il termine di partenza fissatogli dall'autorità per lasciare il territorio elvetico è stato più volte prorogato, perché __________ inoltrava istanze di revisione, di riesame e scritti con cui invocava l'impossibilità di rientrare in Patria.
Irreperibile dal 28 ottobre 1998, __________ ha notificato il 2 agosto 1999 al competente Ufficio regionale degli stranieri il proprio arrivo in via __________ a __________, affermando di non aver mai lasciato il cantone. In attesa che l'autorità federale si chinasse sulla nuova domanda di riesame e di ottenere i documenti di viaggio per rimpatriarlo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha posto il ricorrente al beneficio di un permesso per richiedenti l'asilo N.
B. Il 24 agosto 2001 __________ si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________ nata __________ (1957), ottenendo a partire da quella data un permesso di dimora annuale per vivere insieme alla moglie. Dopodiché, egli ha ritirato la domanda d'asilo.
Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie e la polizia (multe per danneggiamento, piccoli furti, infrazione alla legge federale sul trasporto pubblico) e ha lavorato in nero, rimanendo pure disoccupato e a carico dell'assistenza pubblica.
C. a) Interrogata dalla Polizia cantonale in merito alla sua relazione matrimoniale, il 20 agosto 2002 __________ ha dichiarato di aver lasciato alla fine di febbraio 2002 l'appartamento coniugale (monolocale) di via __________ a __________, trasferendosi dapprima presso la __________ __________ in via __________ e poi in un monolocale in via __________, perché il marito la maltrattava, non rincasava e non lavorava, affermando di non voler tornare a vivere con lo stesso.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 ottobre 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora ad __________, in quanto egli si era separato dalla moglie dopo una breve convivenza e non vi erano elementi atti a ritenere che i coniugi volessero riconciliarsi.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
c) L'8 ottobre 2002 la moglie del ricorrente ha informato il dipartimento che la separazione dal marito era provvisoria.
D. Con giudizio 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________, senza tuttavia chinarsi sulla sua richiesta di replicare.
Secondo il Governo, visto che non sussisteva più tra i coniugi un legame sentimentale, ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che l'interessato non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e ha ritenuto esigibile il suo rientro in Angola, dove vivevano i famigliari, segnatamente i suoi tre figli.
Il Governo ha poi soggiunto che __________ aveva dimostrato incapacità a integrarsi nella realtà elvetica, segnatamente perché aveva interessato le autorità giudiziarie e la polizia, aveva lavorato in nero ed era rimasto disoccupato e a carico dell'assistenza pubblica.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale, di annullarla e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora, in via del tutto subordinata, di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio e, in via ancora più subordinata, di indire un'udienza in contraddittorio.
In primo luogo il ricorrente ritiene che il Governo, non chinandosi sulla sua richiesta di replicare, abbia violato il suo diritto di essere sentito.
Egli fa poi valere la violazione del principio di uguaglianza, perché nel 1997 il dipartimento avrebbe comunicato ad un legale che, dopo un soggiorno di cinque anni, il coniuge straniero di un cittadino svizzero conserva il permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio. A tale scopo, egli sostiene di soggiornare nel nostro Paese dal 1994.
Contesta in seguito di aver contratto un matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sottolineando di aver convissuto con la moglie durante tre anni prima del matrimonio e non escludendo di riconciliarsi con la stessa. Invoca poi la protezione della vita famigliare sancita dall'art. 8 CEDU.
Infine, egli si duole che il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che formula anche in questa sede.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non occorre infatti sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
Non è nemmeno necessario richiamare dal dipartimento l'imprecisato scritto del 1997 con cui l'autorità avrebbe comunicato a un legale che dopo un soggiorno di cinque anni il coniuge straniero di un cittadino svizzero può conservare il permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata del matrimonio.
In concreto, non vi è nessuna disparità di trattamento con il caso menzionato, già per il fatto che il ricorrente soggiorna in modo continuo e regolare in Svizzera da meno di cinque anni. Giova ricordare che egli ha ottenuto un permesso di dimora il 24 agosto 2001, per essersi sposato con una cittadina elvetica.
2.2. In concreto, il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito per non avergli concesso la facoltà di replicare. Nella risposta al ricorso, il dipartimento lo avrebbe rimproverato, per la prima volta, di non essersi adattato alla realtà elvetica.
Sennonché, l'asserita violazione del diritto di essere sentito invocata dal ricorrente è stata in ogni caso sanata tramite l'inoltro del gravame dinnanzi a questo Tribunale.
Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessato volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze, segnatamente il fatto che egli avrebbe frequentato la moglie già diversi anni prima del matrimonio.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Soltanto l'abuso manifesto dev'essere preso in considerazione (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
5.1. In concreto nel febbraio 2002, dopo appena 6 mesi di matrimonio, i coniugi si sono separati, organizzando ciascuno autonomamente la propria vita. Interrogata il 20 agosto 2002 dalla Polizia cantonale, __________ ha peraltro dichiarato di non voler tornare a vivere con il marito, perché egli la maltrattava, non rincasava e non lavorava.
5.2. Da quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata e da parecchio tempo esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto, invocando il suo matrimonio per poter continuare a soggiornare in Svizzera.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore. Va ricordato che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera.
In siffatte circostanze, a ragione il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente. Il Consiglio di Stato ha giustamente confermato la risoluzione dipartimentale. Esso ha peraltro ritenuto ipotetica la ripresa della vita in comune dei coniugi __________, in quanto pochi giorni dopo l'emanazione della decisione dipartimentale, __________ si era limitata ad affermare di non escludere una riconciliazione con il marito (v. dichiarazione 8 ottobre 2002).
5.3. Risalendo ad almeno un anno fa, la separazione dei coniugi __________ dura ormai da lungo tempo, ritenuto pure che moglie e marito hanno convissuto soltanto sei mesi.
Con uno scritto del 10 febbraio 2003 prodotto dinnanzi al Tribunale, i coniugi sostengono adesso di essere tornati a vivere insieme e di alloggiare nel monolocale di via __________ a __________ di __________.
Ora, se si considera il decorso della relazione matrimoniale, appare dubbio che l'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi __________ proprio durante la procedura ricorsuale sia reale e sincera. Il solo fatto di vivere allo stesso recapito dopo un anno di separazione, non significa ancora che i coniugi abbiano la volontà di ricomporre un'autentica unione coniugale, in altre parole che tra di loro si sia infine creata una vera e propria relazione sentimentale. La loro asserita riconciliazione appare quindi piuttosto escogitata per puri fini di causa.
Visto quanto precede, il ricorrente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare. E' peraltro incontestata l'esigibilità del suo rientro in Patria.
Va inoltre rilevato che durante il suo soggiorno in Svizzera __________ ha interessato le autorità giudiziarie e la polizia (multe per danneggiamento, piccoli furti, contravvenzioni alla legge federale sul trasporto pubblico), ha lavorato in nero ed è caduto a carico dell'assistenza pubblica, denotando in tal modo di non essersi adattato all'ordinamento vigente ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS (v. risoluzione governativa ad H, pagg. 14 e 15, cui si rimanda per brevità).
A ragione il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, visto che il ricorso era privo di esito favorevole sin dall'inizio.
Respingendo tale domanda entro breve termine contemporaneamente al giudizio di merito, il Governo non ha peraltro violato la procedura in materia di assistenza giudiziaria (art. 5 e 11 Lag).
Tassa e spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 10, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 5, 11, 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (1965), cittadino Angolano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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