AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.486
Data decisione, Autorità: 08.01.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.486
Lugano 8 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2002 di
contro
la decisione 22 novembre 2002 (no. 999/02) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 ottobre 2002 con la quale la commissione tutoria regionale 14 di __________ ha disposto il suo ricovero coatto alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________);
viste le risposte:
17 dicembre 2002 della commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;
17 dicembre 2002 della clinica psichiatrica cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 24 luglio 2001 della commissione tutoria regionale 14 di __________ (in seguito: CTR) __________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ (__________) in forma coatta. Questo quarantaquattresimo ricovero è stato fondato sull'art. 397a CC a cagione di etilismo e abuso di medicamenti.
B. L'11 gennaio 2002 la CTR ha stabilito di sospendere il collocamento per un periodo di prova di tre mesi, a condizione che la paziente visitasse regolarmente il servizio psicosociale di __________ (SPS) per assumere la cura prescrittale. Dopo un primo mese di frequentazione assidua del SPS, __________ ed i suoi famigliari si sono rifiutati di proseguire il programma terapeutico con la distribuzione quotidiana dei rimedi presso il servizio stesso. A fronte di questa situazione, il 6 maggio 2002 la CTR ha risolto di prolungare di altri tre mesi la sospensione del collocamento coatto, fermo restando che in caso di ulteriore disattenzione dell'iter terapeutico indicato sarebbe stata riattivata immediatamente la misura privativa della libertà adottata nel luglio del 2001. Dopo essersi aggravata contro questa decisione davanti alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), __________ l'ha accettata in sede di udienza conciliativa, dichiarandosi disposta a seguire i trattamenti imposti.
Il 17 ottobre 2002 il SPS di __________ ha redatto un rapporto a beneficio della CTR rilevando che la presa a carico della paziente era stata incostante, più volte disattesa e sicuramente inadeguata per consentire un monitoraggio regolare della sua difficile situazione psicopatologica e della complessa dinamica conflittuale intrafamigliare. L'estensore del referto Dr. __________ ha inoltre ricordato che negli ultimi mesi __________ era stata vista più volte probabilmente ubriaca barcollare per le strade della città di __________, colta a rubare bottiglie di alcolici in alcuni supermercati della zona e sorpresa alla guida di una vettura in stato di ebrietà nonostante la revoca della licenza di condurre. In conclusione, ribadita la sussistenza di una prognosi negativa a medio termine stante l'insufficienza e l'inadeguatezza del margine di manovra terapeutico disponibile in via ambulatoriale, il Dr. __________ ha sottolineato la necessità di un collocamento stazionario e in una struttura specialistica per lungo periodo al fine di contenere l'ulteriore aggravamento della situazione clinica attuale. Valutazione, quest'ultima, condivisa dal curante Dr. __________ di __________, specialista FMH in medicina interna, secondo il quale i numerosi traumi contusivi con ematomi e fratture riportati dalla signora negli ultimi mesi erano verosimilmente dovuti a violenze subite in famiglia.
Sulla scorta delle predette risultanze, con decisione 18 ottobre 2002 la CTR ha ripristinato la privazione della libertà a scopo di assistenza adottata a suo tempo nei confronti di __________ e disposto il suo collocamento coatto alla CPC.
C. Mediante ricorso 29 ottobre 2002 __________ è insorta contro il ricovero dinanzi alla CGASP, contestando i resoconti e i pareri dei medici, nonché la necessità del provvedimento.
La ricorrente è stata sentita il 7 novembre 2002 e sottoposta ad esame specialistico da parte del Dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con decisione 22 novembre 2002 la CGASP ha respinto il gravame.
D. __________ ha impugnato il giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le censure addotte innanzi all'autorità di ricorso di primo grado e postulando il suo rilascio siccome giustificato da un netto miglioramento del proprio stato di salute.
E. La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame, mentre la CPC ha confermato che il ricovero è tuttora motivato dall'esigenza di ristabilire una presa a carico territoriale che veda coese attorno ad un unico progetto terapeutico tutte le figure implicate (CTR, tutore, famiglia, medico generico e medico psichiatra).
F. Il 19 dicembre 2002 una delegazione del Tribunale ha ascoltato la ricorrente ed i suoi famigliari, dando loro modo di illustrare ulteriormente la situazione odierna e quella esistente al momento del ricovero, così come le ragioni che hanno indotto l'interessata ad impugnare la misura coercitiva.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze dell'udienza esperita il 19 dicembre 2002 (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 22 novembre 2002, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro Dr. __________, il quale ha rilevato che nelle settimane precedenti l'internamento __________ era sempre più allo sbando, vittima di un graduale degrado psicosomatico e socio-famigliare suscettibile di mettere in pericolo la sua sopravvivenza e l'incolumità di terzi. Il Dr. __________ ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una psicopatologia mista caratterizzata da un grave disturbo di personalità borderline e da una dipendenza mista (etile e farmaci), aggiungendo che la prognosi clinico-esistenziale si era aggravata rispetto ad una pregressa osservazione. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso la necessità del ricovero, stante la gravità dello scompenso attuale e la necessità di ridefinire in modo sostanziale tutta la presa a carico della paziente.
Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare la ricorrente e a dispetto di quanto si ostinano a sostenere i suoi famigliari è corroborata da elementi fattuali incontrovertibili, ove solo si considerino le volte che __________ è stata vista aggirarsi ubriaca nelle strade di __________, i furti di alcolici commessi a danno di negozi e la guida in stato di ebrietà di cui si è resa protagonista il 4 ottobre 2002 nonostante la revoca della patente.
La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che per il momento la ricorrente può essere convenientemente assistita, sia in termini protettivi che evolutivi, solo tramite il collocamento in un centro terapeutico residenziale. Quanto al suo eventuale rilascio, è indubbio che grazie alle cure prestate alla CPC lo stato di salute di __________ sta evolvendo positivamente. Come puntualizzato in sede d'udienza dagli attuali curanti dell'insorgente, per garantire il mantenimento di tale benessere al di fuori della CPC è tuttavia necessario instaurare una solida rete terapeutica d'intesa con tutte le figure implicate nel progetto. In altri termini e più esplicitamente, occorre che la famiglia __________ abbandoni l'attitudine ostruzionistica adottata in questi ultimi tempi e presa coscienza della delicatezza della situazione riprenda a collaborare schiettamente con medici ed istituzioni al fine di attuare un efficace programma di sostegno nel precipuo interesse della sua congiunta.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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