AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.431
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.431
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 15 ottobre 2002, n.4851, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 agosto 2002 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è stato oggetto in passato di due revoche della licenza di condurre: la prima di cinque mesi nel 1999 per guida in stato di ebrietà (0.90 - 1.18 ‰) e perdita della padronanza del veicolo; la seconda di sei mesi nel 2000 per aver nuovamente perso la padronanza del veicolo ed essersi allontanato senza conformarsi ai suoi doveri in caso di infortunio.
B. Il 16 febbraio 2002 in territorio di Lamone l'insorgente ha perso la padronanza dell'automobile di cui era alla guida in stato di ebrietà (1.93 - 2.38‰), sbandando oltre la linea di sicurezza e collidendo contro un veicolo incrociante. Per questo fatto la Sezione della circolazione gli ha revocato, a titolo preventivo e cautelativo (art. 35 cpv. 3 OAC) la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia presso Ingrado, centro di cura dell'alcolismo.
C. Con decisione 8 agosto 2002, la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale 20 luglio 2002, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di febbraio 2004, e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico, nonché alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche.
D. Il 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ avverso la decisione dipartimentale. In sostanza, secondo il Governo, il rapporto peritale Ingrado ha ravvisato nel ricorrente un consumo alcolico problematico tale da non permettere di ritenere realmente e costantemente garantita la sua idoneità alla guida. Considerata la recidiva, l'esecutivo cantonale ha ritenuto dati i presupposti della decisione impugnata ed adeguate le clausole relative alla riammissione alla guida ed alla fissazione del termine di prova.
E. Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che gli venga revocata la licenza a titolo d'ammonimento per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.
Pur non contestando l'accertamento dei fatti del 16 febbraio 2002, il ricorrente censura le conclusioni peritali. In particolare, ritiene che il perito non avrebbe considerato i risultati (tutti negativi) delle analisi di controllo alcolemico a cui si sottopone settimanalmente dal mese di maggio 2002. Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto la Sezione della circolazione avrebbe statuito nel merito senza trasmettergli il rapporto peritale 20 luglio 2002 allestito da Ingrado. Inoltre, pone in discussione le qualifiche del perito e precisa che nemmeno sarebbe dato di sapere se a quest'ultimo sia stato deferito il giuramento o la promessa. Altre argomentazioni saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi successivi.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati anzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid. 2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione ed il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.2. Nel caso in esame è assodato che la risoluzione 8 agosto 2002 della Sezione della circolazione è stata presa senza riconoscere al ricorrente la facoltà di esprimersi in merito alle conclusioni del rapporto peritale 20 luglio 2002 di Ingrado. In questo senso dev'essere ravvisata una violazione procedurale ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OAC. Nondimeno, dottrina e giurisprudenza ritengono che simile violazione possa essere sanata in seconda istanza quando l'autorità di ricorso chiamata a statuire dispone di un potere di cognizione perlomeno equivalente a quello dell'autorità di prime cure (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3. ed., no. 2.5 lett. e ad art. 23 LCStr e riferimenti ivi citati). Orbene, considerato che in casi di questa natura il Consiglio di Stato, a differenza del Tribunale cantonale amministrativo, fruisce di pieno potere cognitivo che gli consente di esaminare liberamente non solo le questioni di fatto e di diritto della controversia sottoposta alla sua cognizione, ma anche di rivedere ogni problema di apprezzamento e di opportunità (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 56 PAmm) e ritenuto che il ricorrente ha impugnato la decisione dipartimentale previa ricezione del rapporto peritale 20 luglio 2002 di Ingrado, il vizio procedurale deve considerarsi sanato. Non vi sono dubbi che l'insorgente ha potuto rendersi pienamente conto della portata del referto peritale e del giudizio di prime cure; ne fa fede l'impugnativa introdotta sia davanti al Governo, sia in questa sede. La lamentela avanzata dall'insorgente va pertanto respinta.
2.3. Quanto alle censure relative al giuramento ed alle qualifiche del perito, risulta dalla decisione 25 aprile 2002 della sezione della circolazione che __________ è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. Inoltre, la validità delle sue perizie è stata pure confermata a più riprese dall'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. Peraltro il ricorrente avrebbe dovuto proporre la ricusa del perito al momento in cui, con la menzionata decisione, gli è stato conferito l'incarico. __________ è invece passato ad atti successivi, sottoponendosi alla perizia, sicché la ricusa del perito non è più ammissibile (art. 29 cpv. 4 CPC). In punto alla problematica del giuramento del perito, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al perito non va deferito il giuramento o la promessa. Tale formalità presente ancora nel previgente CPC, è infatti stata abolita nell'ambito della riforma del 1971. Il perito è invece da richiamare aIl' "obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata dall’art. 307 CPS" (art. 249 cpv. 3 CPC). Scopo della norma è rendere attento il perito dell'importanza del proprio ufficio. La mancata indicazione della comminatoria non rende in ogni modo nulla la perizia, a maggior ragione nel caso di specie dove trattasi di perizia volte a stabilire il grado d'idoneità a condurre del conducente oggetto di un provvedimento amministrativo di sicurezza per consumo d'alcool, dove i periti sono designati dal Consiglio di Stato sulla scorta dell'art. 51 della RLACS. Comunque, anche questa censura andava sollevata subito e non solo al momento in cui il ricorrente ha preso atto dell'esito della perizia, risultatagli sfavorevole.
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
4.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 20 luglio 2002 del lic. __________, comprensiva della valutazione medico-internistica 17 luglio 2002 del dr. __________. In particolare, il perito ha rilevato che "dalle risposte date al MAST-01 risulta un importante numero di elementi oggettivi ammessi e/o dichiarati che indicano la presenza di una seria problematica etilistica". Pur riconoscendo che " la scala del craving indica inoltre l'assenza attuale di difficoltà nel resistere agli inviti e al desiderio di consumare bevande alcoliche, dichiaratamente presenti invece prima dell'ultimo incidente", il perito ha concluso il proprio referto rilevando la presenza di "un consumo smodato occasionale ma frequente e di facile occorrenza. Esso sembra essere legato alle situazioni di convivialità e socialità e facilitato dalle sue scarse difese caratteriali. Anamnesticamente vi sarebbe anche già stato un periodo di abuso. In ogni caso, si tratta in sostanza di un consumo alcolico problematico tale da non permettere di ritenere realmente e/o costantemente garantita l'idoneità alla guida, come il suo curriculum di conducente chiaramente dimostra". Infine, per quanto concerne la guida sicura, il perito ha rilevato la presenza di "un'eccessiva sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida, in un quadro di scarsa attenzione alla sicurezza stradale e alle norme di prudenza (velocità, rispetto delle condizioni stradali, ebrietà). Già dalla prima misura di ammonimento avrebbe maturato un atteggiamento di prudenza verso la pericolosità dei consumi alcolici alla guida e ora sarebbe ulteriormente aumentata. Immutato per contro il suo atteggiamento generale, che appare essere strettamente legato alla nuova, grave recidiva nonostante si fosse già reso protagonista di due incidenti in soli 4 anni".
4.2. A mente di questo tribunale, la perizia del lic. phil. Ballerini appare fondata ed attendibile ed il suo impianto puntuale e scrupoloso. In particolare, dagli atti non emergono motivi stringenti per scostarsi dalle risultanze peritali, peraltro suffragate dalle conclusioni tratte dal dr. __________, medico curante che segue il ricorrente dal lontano 1986. Il fatto che il perito suggerisca di allontanare l'insorgente dalla guida ed auspichi una revoca di sicurezza per metterlo alla prova dei fatti conferma la bontà della scelta delle autorità inferiori di confermare la revoca di sicurezza a tempo indeterminato in rassegna. Scelta confortata dalla recidiva nella guida in stato di grave ebrietà, che attesta che la prima revoca della licenza di condurre non ha raggiunto il suo scopo educativo e preventivo. Il fatto che dal 5 maggio 2002 il ricorrente si sottopone settimanalmente a delle analisi (tutte con esito negativo) presso Ingrado può essere indizio di seri propositi, ma ancora non dimostra che egli abbia definitivamente raggiunto quel grado di affidabilità che il perito pone in discussione. In tali condizioni, solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un reale cambiamento. Pertanto la fissazione di un periodo di prova di almeno 12 mesi, del tutto conforme alla prassi, appare senz'altro giustificata.
4.3. Da quanto esposto discende che il referto è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. Inoltre, dalla documentazione agli atti non emergono motivi rilevanti per scostarsi dalle conclusioni peritali. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo di aver aderito alle conclusioni peritali. Le condizioni menzionate ai combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, sono dunque adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le condizioni poste per la riammissione alla guida, che appaiono adeguatamente rapportate alle particolarità del caso, si rivela giustificato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 29 Cost., 14 cpv. 2 lett. c, 16, 17 cpv. 1bis e 3, 23 LCStr, 35 OAC, 10 LALCStr, 18, 43, 46, 56, 61 e 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'600.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
2.3. Quanto alle censure relative al giuramento ed alle qualifiche del perito, risulta dalla decisione 25 aprile 2002 della sezione della circolazione che __________ è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. Inoltre, la validità delle sue perizie è stata pure confermata a più riprese dall'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. Peraltro il ricorrente avrebbe dovuto proporre la ricusa del perito al momento in cui, con la menzionata decisione, gli è stato conferito l'incarico. __________ è invece passato ad atti successivi, sottoponendosi alla perizia, sicché la ricusare del perito non è più ammissibile (art. 29 cpv. 4 CPC). Altrettanto dicasi in punto alla problematica del giuramento del perito, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al perito non va deferito il giuramento o la promessa. Tale formalità presente ancora nel previgente codice, è infatti stata abolita nell'ambito della riforma del 1971.Il perito è invece da richiamare aIl' "obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata dall’art. 307 CPS" (art. 249 cpv. 3 CPC). Scopo della norma è rendere attento il perito dell'importanza del proprio ufficio. La mancata indicazione della comminatoria non rende in ogni modo nulla la perizia, a maggior ragione nel caso di specie dove trattasi di perizia volte a stabilire il grado d'idoneità a condurre del conducente oggetto di un provvedimento amministrativo di sicurezza per consumo d'alcool, dove i periti sono designati dal Consiglio di Stato sulla scorta dell'art. 51 della RLACS. Comunque, anche questa censura andava sollevata subito e non solo al momento in cui il ricorrente ha preso atto dell'esito della perizia, risultatagli sfavorevole.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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