AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.385
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.385
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2002 di
__________, patrocinata dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 18 settembre 2002 (n. 4428) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 6 agosto 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
16 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (1941), cittadina italiana, è entrata la prima volta in Svizzera nel 1964 per lavorarvi, ottenendo dapprima un permesso di dimora e in seguito di domicilio. Nel 1982, essa è tornata in Italia.
Il 10 gennaio 1985, la ricorrente è giunta nuovamente nel nostro Paese, beneficiando di un permesso di soggiorno. Essa ha vissuto presso la madre, la quale nel 1978 era divenuta cittadina elvetica per naturalizzazione. Il 10 gennaio 1990, l'interessata ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio.
b) Con decisione 4 agosto 1998 la Sezione degli stranieri (ora dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, perché non soggiornava in Svizzera da oltre sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS). Il 19 gennaio 1999, su richiesta della ricorrente, il dipartimento le ha ripristinato il permesso di domicilio per motivi che non è necessario esporre in questa sede.
B. Il 23 agosto 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti volti a verificare se ____________________ risiedesse effettivamente in Svizzera presso l'appartamento di via __________ a Lugano.
Dando seguito a tale richiesta, il 12 luglio 2002 il Sgt. __________ ha trasmesso al dipartimento il seguente rapporto:
"Il sottoscritto, dal 23.08.2001 giorno della vostra richiesta accertamenti al mese di giugno 2002, ha effettuato svariati controlli a Lugano via __________, domicilio della __________. La stessa non è mai stata rintracciata. La bucalettere era sempre stracolma di giornali, réclame e corrispondenza varia, e questo per mesi e mesi, a giustificare che la straniera non era mai presente a Lugano. Tramite i responsabili del negozio , sito al pianterreno dello stesso stabile, veniva confermato che la __________ non è mai presente a Lugano, e questo da molti anni, e che l'appartamento mansardato a lei in affitto, attualmente e da diverso tempo, è da considerarsi inabitabile a seguito dei lavori di riattazione in corso. Inoltre davano il recapito telefonico () di __________ (Massa Carrara) dove praticamente la __________ vive regolarmente dall'anno 1995. Il 19.06.2002, telefonicamente veniva rintracciata la __________ nella residenza di __________ (I), e convocata a questi uffici per il mese di luglio corrente anno. Si è presentata in data 08.07.2002, dove veniva assunta a verbale d'interrogatorio.
A verbale d'interrogatorio ha dichiarato e confermato più volte, dopo alcune reticenze (a dire il vero poche) che in pratica dall'anno 1995 a tutt'oggi, ha soggiornato regolarmente a __________ - fraz. di __________ (I), e le sue saltuarie presenze a Lugano sono state di al massimo 2 mesi sull'arco di ogni anno. Come scusante, per la sua lunga assenza dalla Svizzera e segnatamente dall'appartamento di Lugano via __________ (di fatto, divenuto indirizzo fittizio e di comodo, per non farsi revocare il permesso di domicilio "C") ha menzionato che nell'anno 1995, da uno zio ha ereditato una casa nel comune di __________, e per convalidare l'eredità, la casa deve essere abitata permanentemente (particolare non verificato). In caso contrario, alcuni parenti pure pretendenti all'eredità della casa, potrebbero aggiudicarsela, al termine della causa civile in corso, che dura da circa 5 anni. Per ulteriori particolari, si fa capo al verbale d'interrogatorio allegato".
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 6 agosto 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, per aver risieduto per oltre sei mesi all'estero.
C. Con giudizio 18 settembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha in sostanza rilevato che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo in Italia, segnatamente a __________, per un periodo superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS e che non permettevano di sovvertire tale conclusione i brevi soggiorni trascorsi in Ticino e i motivi che avevano portato l'interessata ad assentarsi dalla Svizzera.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta che sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio, in quanto gli accertamenti effettuati dalla polizia non corrisponderebbero alla realtà.
Afferma che dinnanzi all'inquirente era confusa e intimidita e che non era stata in grado di leggere e controllare i propri verbali, perché i suoi interrogatori si erano protratti oltre gli orari di ufficio.
Sostiene di essersi assentata occasionalmente dal territorio elvetico. Per dimostrare che ha sempre soggiornato in Ticino, versa agli atti diversi estratti di fatture commerciali e mediche.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Anche il Dipartimento delle istituzioni propone di respingere il gravame, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Va in primo luogo rilevato che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene nessuna disposizione in merito alla decadenza del permesso di domicilio per prolungato soggiorno all'estero, la quale continua a essere retta dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (art. 1 lett. a LDDS).
3.1. L'art. 3 della Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3) stabilisce che il domicilio degli italiani in Svizzera cessa quand'essi hanno dimorato effettivamente durante sei mesi all'estero. "Dimorare" in questo contesto significa "abitare" (RDAT II-2000, n. 63 consid. 4c).
3.2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi.
La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.).
"(…) A seguito del decesso della madre, il contratto d'affitto dell'appartamento di Lugano via __________ è stato trasferito a mio nome, ed attualmente sono io che pago l'affitto di fr. 350.– mensili. Devo dire che uno zio non sposato (fratello di mia madre), nell'anno 1995 ha lasciato in eredità a mia sorella __________ ed io una casa sita nel comune di __________ (Massa Carrara). A seguito di questa eredità da circa 5 anni vi è in corso una causa civile, per l'acquisizione definitiva rispetto ad altri parenti. Per questo motivo, questa casa deve essere regolarmente abitata, altrimenti si perdono i diritti all'eredità. Mia sorella __________, che a __________ vive con una zia, saltuariamente risiede nella casa di 54029 - Patigno, per i motivi di cui sopra.
Pure io, per gli stessi motivi, dall'anno 1995 a tutt'oggi, vivo praticamente quasi sempre nella casa di __________ (I). Confermo che dal 1995 fino al 2001, le mie presenze annuali a Lugano si limitano al massimo a due mesi per ogni anno. Dal mese di agosto 2001 a tutt'oggi, praticamente sono venuta in Svizzera, unitamente alla sorella, tre volte, la prima nel mese di novembre 2001, la seconda nel mese di febbraio 2002 e l'ultima volta ad inizio luglio 2002.
I motivi per cui devo vivere a __________ è per non perdere la casa in eredità. Ho sempre affittato l'appartamento di Lugano __________, per il fatto che è sempre stato mio desiderio ritornarci per vivere regolarmente tutto l'anno, quando la causa civile per la casa di __________ sarà conclusa definitivamente, vale a dire che per diritto, la casa viene assegnata definitivamente a me e mia sorella . Come recapito in Italia rimane quello di __________ - frazione di __________ (). Recapito in Svizzera è quello di 6900 Lugano via __________ (tel. __________ - che attualmente è stato bloccato dalla __________).
Prendo atto che per aver vissuto in Svizzera dal 1995 a tutt'oggi per un periodo massimo di due mesi per ogni anno, di fatto non ho più alcun diritto di essere titolare del permesso di domicilio. Prendo atto che nei miei confronti l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione proporrà l'adozione di un provvedimento amministrativo, quale la revoca del permesso di domicilio.
Letto, confermo e firmo".
Il giorno successivo, la ricorrente è stata nuovamente interrogata dalla polizia, dichiarando quanto segue:
"Confermo che dal mese di agosto 2001 a tutt'oggi, unitamente a mia sorella __________, sono venuta in Svizzera in tre occasioni, come già precisato nel precedente verbale. Le prime due volte mi sono trattenuta a Lugano per tre settimane ogni volta. L'ultima volta è stato sabato 06.07.2002.
In merito alla causa civile in corso a __________ con altri parenti presunti eredi, per la casa da noi ereditata a __________ (Massa Carrara), che si trascina da anni, devo dire che l'ultima udienza è stata il 31.05.2002. Prossimamente ed in data 12.07.2002 vi è un'altra udienza a __________, dove dovrebbe venir emessa una sentenza definitiva. Tengo a precisare che una volta terminata questa causa civile è mia intenzione ritornare subito a vivere regolarmente a Lugano via __________.
Tengo a precisare che da quando è decessa mia madre io dalla Svizzera non ho più percepito alcun tipo di rendita o assistenza. Per vivere faccio capo ai miei risparmi.
Letto, confermo e firmo".
(v. verbale d'interrogatorio 9 luglio 2002)
4.2. Orbene, sulla scorta di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve concludere che la ricorrente ha effettivamente soggiornato all'estero per oltre sei mesi a partire dal 1995, mentre la sua presenza in Svizzera era limitata a brevi soggiorni, complessivamente circa due mesi l'anno.
Invano essa cerca ora di ritrattarle, asserendo che la verbalizzazione l'ha intimidita o confusa. La ricorrente è persona adulta che, dopo essere stata contattata telefonicamente il 19 giugno 2002 presso la residenza di __________ dalla Polizia cantonale, ha scelto di presentarsi il mese successivo in gendarmeria. Non è quindi una sprovveduta. In occasione del suo interrogatorio dell'8 luglio 2002 ha letto il verbale, l’ha approvato e l’ha firmato. Il 9 luglio 2002 lo ha confermato, aggiungendo altre dichiarazioni, senza minimamente eccepire la correttezza dell’interrogatorio al quale è stata sottoposta il giorno precedente. Non le si può pertanto credere quando pretende ora di avere ammesso fatti non corrispondenti alla realtà. Tanto meno quando adduce che gli interrogatori sarebbero stati estenuanti in quanto si sarebbero protratti oltre gli orari d'ufficio: il primo è durato dalle 10.09 alle 12.00 e il secondo dalle 08.13 alle 09.50.
La sua versione dei fatti collima del resto con gli accertamenti effettuati dal Sgt. __________ presso l'abitazione di via__________, in particolare il mancato ritiro della corrispondenza e la conferma dell'assenza dell'interessata da parte dei responsabili del negozio Giglia situato al pianterreno dell'immobile, ritenuto pure che i vani locati dalla ricorrente erano da tempo inabitabili a seguito di lavori di riattazione. L'agente non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Se intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile di sanzioni penali e amministrative.
Il fatto di aver pagato con una carta di credito di un grande magazzino ticinese durante alcuni giorni di novembre e dicembre 1999 e di aver stabilito diverse comunicazioni tramite il proprio telefono fisso nel corso del mese di giugno 2001 nonché gli appuntamenti del 14 dicembre 1999 e le sedute dal 5 al 7 giugno 2001 presso il suo medico dentista (v. doc. G, H, I) non permettono in ogni caso di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Lo straniero mantiene infatti il proprio permesso di domicilio unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.).
Va infine sottolineato che, nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante è sapere se lo straniero abbia risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. Sono di conseguenza irrilevanti gli argomenti dell'insorgente, che ritiene sproporzionato il provvedimento perché residente in Svizzera in pratica dal 1964 o il fatto che la madre della ricorrente era cittadina svizzera naturalizzata.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 della Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia; 1a, 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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