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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.379
Data decisione, Autorità: 08.09.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.379
Lugano 8 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull’istanza 27 settembre 2002 di
chiedente
la revisione della sentenza 11 settembre 2002 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l’impugnativa presentata dall’istante avverso la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato, che conferma la risoluzione 21 novembre 2001 del municipio di __________ denegante la licenza in sanatoria per la posa di un box prefabbricato e la sistemazione di un piazzale destinato all’espo-sizione di veicoli d’occasione fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
9 ottobre 2002 di __________;
10 ottobre 2002 del Dipartimento del territorio;
18 ottobre 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L’istante __________ è proprietario di un fondo situato a __________ (part. n. __________ RF), fuori della zona edificabile, lungo il ciglio a valle (W) della strada cantonale. Su questo terreno sorge un edificio destinato in parte ad abitazione ed in parte a carrozzeria / officina meccanica. L’edificio è stato realizzato alcuni decenni orsono ed è stato ampliato nel 1992. In quell’occasione, a N dell’immobile, è stata autorizzata anche la costruzione di un piazzale di m 14 x 15, destinato all’esposizione di veicoli nuovi e d’occasione.
B. Da alcuni anni la fascia di terreno, lunga circa 50 m e larga una quindicina, che si situa lungo la strada cantonale, a N del piazzale autorizzato nel 1992, è utilizzata per l'esposizione di veicoli d’occasione. Recentemente, su questa parte del fondo è stato collocato un piccolo box prefabbricato (m 5.00 x 2.40 x 2.60). Il suolo è stato inoltre sistemato con la posa di un manto di asfalto macinato.
Sollecitato dall'autorità, il 14 maggio 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa del box e per la sistemazione del terreno attuate senza permesso.
Alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed il vicino __________, ritenendo che gli interventi non rispondessero ai requisiti dell’art. 24 LPT.
Adeguandosi all’opposizione dell’autorità cantonale, il 21 dicembre 2001 il municipio ha negato la licenza richiesta. Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 21 novembre 2001.
C. Con sentenza 11 settembre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta confermato il predetto giudizio governativo, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.
Dopo aver escluso che fossero dati i presupposti per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale fondata sull’art. 24c LPT, che tutela le situazioni legittimamente acquisite fuori della zona edificabile, il tribunale ha in sostanza negato che la licenza potesse essere rilasciata in applicazione dell’art. 24 LPT o dell’art. 43 OPT.
D. Contro questa sentenza, __________ ha inoltrato una domanda di revisione, chiedente, in via principale, che venga accertato che la sistemazione del piazzale non è soggetta a permesso di costruzione. In via subordinata, postula invece che la sistemazione attuata abusivamente e la posa del box siano autorizzate con licenza a posteriori.
Illustrata la sua situazione personale ed elencati i permessi di costruzione che gli sono stati rilasciati nel corso degli anni, l’istante in revisione rileva che il box è stato posato in sostituzione di una vecchia roulotte, che fungeva da ufficio per il commercio di veicoli. Analogamente, anche per la sistemazione del terreno si sarebbe trattato di una semplice sostituzione del ghiaione che ricopriva il fondo con misto granulare. Ritiene che il tribunale abbia interpretato erroneamente la documentazione fotografica.
E. Il Consiglio di Stato, il municipio ed il vicino opponente sollecitano il rigetto dell’istanza senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La revisione, soggiunge l’art. 35 lett. d PAmm, è inoltre data, se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente. In questo caso, la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
L’istante in revisione non ha precisato il motivo sul quale fonda la sua richiesta. Entrano tuttavia in considerazione soltanto le due ipotesi summenzionate.
non è stato e non è nemmeno ora in grado di dimostrare il contrario. Le autorizzazioni che gli sono state rilasciate sino al 1992 non concernono né questa porzione di terreno, né l’utilizzazione che ne viene fatta.
Già per questo motivo, non può essere rimproverato a questo tribunale di non aver apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti per il giudizio. Nella misura in cui l’istante sembra fondare la sua domanda sull’art. 35 lett. d PAmm, è quindi palesemente escluso che siano date le premesse per rivedere il giudizio impugnato. Le censure che l’istante solleva sono chiaramente di natura appellatoria. Avrebbero dovuto semmai essere fatte valere impugnando la sentenza di questo tribunale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Manifestamente improponibile, oltre che contraddittoria e infondata, è d'altra parte la pretesa dell’istante di ottenere, nell’ambito di un giudizio di revisione, l’accertamento che le opere in contestazione non soggiacciono a permesso di costruzione. Già il semplice uso del terreno allo scopo di esporvi i veicoli usati soggiace a permesso di costruzione. La sistemazione dello stesso con la posa di uno strato di ghiaione rende ancor più ineludibile quest'esigenza.
Tanto meno può essere invocato con successo il motivo di revisione di cui all’art. 35 lett. d PAmm. L’istante non ha scoperto prove decisive che non aveva potuto produrre senza sua colpa nel pregresso procedimento. Del resto nemmeno lo pretende.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’istante secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dell’istante.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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