AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.335
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.335
Lugano 7 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 2002 del
__________, patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002, n. 4068, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 17 giugno 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione, in tema di segnaletica stradale;
viste le risposte:
23 settembre 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione;
24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 luglio 2001 il comune di __________ ha chiesto al Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione, l'autorizzazione per la posa di due impianti semaforici con relativa segnaletica sulla strada cantonale in territorio di __________ (zona prospiciente alle scuole elementari) e __________, a ragione dell'eccessiva velocità riscontrata a più riprese su quella tratta. Con decisione 4 ottobre 2001 l'autorità dipartimentale ha respinto la chiesta autorizzazione con argomentazioni di cui si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi successivi. Adito dal municipio di quel comune, il 26 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
B. L'11 giugno 2002 il comune di Intragna ha presentato al Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione, una nuova richiesta, rilevando di aver apportato delle modifiche rispetto alla prima versione non approvata. Con decisione 17 giugno 2002 l'autorità dipartimentale, dopo aver premesso come la nuova richiesta fosse da considerare quale domanda di riesame della prima decisione cresciuta in giudicato, ha respinto l'istanza, poiché, a suo dire, il comune non avrebbe segnalato l'avvento di nuove circostanze rilevanti, suscettibili di mutare l'esito della prima decisione di diniego.
C. Con decisione 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso la suddetta decisione dipartimentale. Considerato come la seconda istanza concernesse la medesima questione litigiosa evasa in precedenza dall'autorità dipartimentale con decisione cresciuta in giudicato e rilevato che simili decisioni possono essere annullate o modificate unicamente attraverso la revisione o il riesame, l'Esecutivo cantonale ha negato che in concreto ricorressero gli estremi di tali rimedi.
D. Con ricorso 9 settembre 2002 il comune insorge davanti a questo tribunale, postulando l'annullamento delle decisioni delle istanze inferiori ed il rilascio dell'autorizzazione per la posa dei semafori. Esso ribadisce, in sostanza, quanto esposto dinnanzi alle autorità di prime cure. In particolare, ritiene che la seconda domanda non sarebbe identica alla precedente e precisa che il Governo, adito per ben due volte, non avrebbe mai esaminato nel merito la questione, ciò che configurerebbe un diniego di giustizia. Eccepisce infine la violazione della parità di trattamento.
E. Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Pure il Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione, ne chiede la reiezione con argomentazioni di cui si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi successivi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 106 cpv. 2 LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.1. L'istanza 11 giugno 2002 presentata dal comune di Intragna ricalca, a non averne dubbio, la precedente richiesta formulata in data 13 luglio 2001, la quale è stata evasa dal Dipartimento del territorio con decisione 4 ottobre 2001 cresciuta in giudicato. In effetti, anche la seconda domanda è volta ad ottenere l'autorizzazione ad installare due semafori nel medesimo luogo e per le medesime ragioni.
2.2. Come correttamente rilevato dal Governo e condiviso anche dal ricorrente, la stessa autorità amministrativa non può essere di continuo interpellata dal medesimo istante, sulla base dei medesimi fatti, per la stessa questione litigiosa e postulando identiche conclusioni, eccettuato il caso in cui il motivo della domanda sia quello di rivedere o riesaminare la precedente decisione, la quale, se cresciuta in giudicato, può essere annullata o modificata soltanto attraverso i rimedi della revisione o del riesame.
3.2. Il riesame è una domanda rivolta a un organo amministrativo tendente ad ottenere l'annullamento o la modifica di una decisione anteriore, cresciuta in giudicato, che l'organo medesimo ha preso. L'istituto del riesame non può in ogni caso servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative, né soprattutto a eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (A. Scolari, op. cit., no. 900 e riferimenti ivi citati). Non esiste l'obbligo dell'autorità di entrare nel merito di ogni domanda di riesame. La giurisprudenza ha di conseguenza ammesso che le autorità amministrative sono obbligate ad occuparsene e a decidere nel merito solo quando le circostanze si sono nel frattempo modificate in misura notevole (fatti nuovi o modificazione del diritto) oppure quando l'istante invoca fatti e mezzi di prova importanti, di cui non era a conoscenza al momento della decisione anteriore o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi a quel tempo (A. Scolari, op. cit., no. 897 e riferimenti ivi citati).
4.2. Secondo autorevole dottrina, anche la decisione che respinge l'istanza di riesame è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto (B. Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Volume II, 4. ed., no. 1784). Nondimeno, se, come nel caso in esame, le autorità inferiori si sono limitate a sancire l'irricevibilità dell'istanza per insussistenza di fatti nuovi, solo questo tema è devoluto all'autorità di ricorso, che può dunque, in caso di accoglimento del gravame, rinviare gli atti all'autorità inferiore per l'esame del merito (cfr., per analogia, Borghi/Corti, op. cit., ad art. 39 PAmm, p. 200; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., no. 449).
5.1. A giustificazione della rinuncia ad entrare nuovamente nel merito del contendere, la Sezione dell'esercizio e manutenzione ha rilevato, in particolare, che le modifiche apportate al secondo progetto "si limitavano alla rinuncia di posare il segnale 1.27 "segnali luminosi" (a __________) e di tracciare due non meglio identificate fasce di colore rosso, prima e dopo delle demarcazioni dei passaggi pedonali semaforizzati". Ha quindi specificato che "non è con l'abbandono della richiesta di posa dei segnali e con la rinuncia a demarcare le fasce di moderazione (strumenti meramente accessori e ininfluenti sul giudizio finale) che si possa pretendere di barattare il quesito quale nuova istanza, dal momento che il vero e manifesto obiettivo del ricorrente è di posare quelle strutture che furono oggetto di negazione ampiamente motivata".
5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni addotte dall'autorità dipartimentale (e condivise dal Governo) sono attendibili, oggettive e fondate. Alle medesime conclusioni si giunge peraltro confrontando il tenore delle due istanze (e dei relativi petitum) introdotte dal ricorrente nonché paragonando le planimetrie ivi allegate. In definitiva, le modifiche apportate al secondo progetto sono minime e non possono essere considerate tali da giustificare e riconoscere al ricorrente un diritto al riesame. Le decisioni dell'autorità dipartimentale e del Governo meritano quindi tutela, ciò che esclude, a non averne dubbio, l'invocato diniego di giustizia. Del resto, il comune già ha ricevuto a proposito una decisione di merito ampiamente motivata (v. risoluzione 4 ottobre 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione).
Invano il ricorrente invoca infine il principio della parità di trattamento al fine di ottenere la richiesta autorizzazione. Aperta può restare la questione a sapere se gli impianti semaforici di __________, __________, __________ e __________ siano conformi all'ordinamento applicabile, ritenuto che eventuali precedenti violazioni della legge non attribuiscono, di principio, un diritto allo stesso trattamento non conforme alla legge. Il principio della legalità dell'amministrazione è infatti prevalente.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Dato l'esito, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 106 LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 35, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster