AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2002.314
Data decisione, Autorità: 18.02.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.314
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 27 agosto 2002 di
a)
b)
__________, patrocinata da: avv. __________,
__________, __________, entrambi patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3479), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 18 e 27 marzo 2002 dell’Ufficio dei permessi, che sospendono per un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire l’Albergo “__________ ”, __________ e la relativa patente d’esercizio;
viste le risposte:
3 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
10 settembre 2002 dell’Ufficio dei permessi;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica 10 ottobre 2002 di __________ e delle dupliche:
18 ottobre 2002 dell’Ufficio dei permessi;
22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Giusta l’autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico n. 23 Cat. A1a), __________ è gestore e gerente dell’Albergo “__________ ” di __________ (part. n. __________ RFD).
e __________, quali proprietari, sono titolari della patente d’esercizio dello stabile in questione, che comprende tre locali d’esercizio per un totale di 134 posti e 25 camere con 42 posti letto.
B. Con istromento notarile 25 aprile 1999 iscritto a registro, i proprietari hanno costituito un diritto di compera cedibile a favore della ricorrente __________ e di __________, continuando ad essere intestatari della patente d’esercizio.
Per stessa ammissione dei ricorrenti negli allegati ricorsuali, a far tempo dal 1999 almeno la gestione finanziaria dell’Albergo è passata nelle mani della __________, senza che tale modifica sia stata oggetto di autorizzazione da parte dell’Uffico permessi (UP).
C. Sulla scorta del periodo di monitoraggio effettuato dal 19 al 27 febbraio 2002 e del susseguente controllo da parte delle autorità di polizia, l’UP ha ravvisato l’avvenuta trasformazione dell’Albergo in un postribolo e, di conseguenza, con decisioni 18 e 27 marzo 2002 ha sospeso per un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico (EP), rispettivamente la relativa patente d’esercizio.
D. Contro queste misure sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti, postulandone l’annullamento sulla scorta degli stessi argomenti addotti in questa sede e riassunti di seguito.
E. Con unico giudizio 9 luglio 2002, il Governo ha respinto i ricorsi inoltrati dai ricorrenti contro le decisioni di sospensione della gerenza e della patente.
Disattese le eccezioni di violazione del diritto di essere sentiti sollevate dai ricorrenti e ritenuti attendibili gli accertamenti di polizia e in particolar modo i verbali d’interrogatorio delle ragazze che alloggiavano nell’Albergo, il Consiglio di Stato ha confermato che l’EP era stato trasformato in un bordello, evidenziando il fatto che anche la gestione dello stesso era passata (senza notificazione all’UP) dalle mani della ricorrente __________ alla __________
F. Con separati ricorsi tanto __________, quanto __________ e __________ impugnano la predetta decisione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
I due gravami, d’identico contenuto, ripropongono in questa sede gli argomenti già sviluppati davanti alla precedente autorità giudicante. In buona sostanza i ricorrenti sostengono che l’EP non è diventato un postribolo e che l’attività principale è rimasta quella propria di un Albergo. Inoltre, ravvisano nella decisione impugnata una violazione del loro diritto di essere sentiti. A loro dire il governo non si sarebbe pronunciato sulle censure ricorsuali e non avrebbe esperito il sopralluogo richiesto, restringendo abusivamente il suo potere d’apprezzamento in violazione dall’art. 56 PAmm e commettendo di riflesso un diniego di giustizia. Sostenendo il carattere penale della misura di sospensione, i ricorrenti reputano poi che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, violi le garanzie d’indipendenza sancite dall’art. 6 cifra 1 CEDU. Infine, considerato che la decisione di sospendere la gerenza non è ancora cresciuta in giudicato, la sospensione della patente ex art. 69a LEsPubb sarebbe prematura e disattenderebbe i motivi che hanno spinto il legislatore ad introdurre questa specifica normativa.
G. All’accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e l’Ufficio permessi, che contesta succintamente la tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La richiesta di sopralluogo in contraddittorio postulata dai ricorrenti anche in questa sede non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti di rilievo per il giudizio.
Tanto dal profilo della legislazione sugli esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione edilizia, l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non occasionale della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione autorizzata. Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi alloggio e ristoro (art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di usufruire di un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non può fungere da bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo.
L'abuso della destinazione alberghiera autorizzata sussiste quando prove o convergenti indizi dimostrano che lo stabilimento è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e che la funzione alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a favorire l'esercizio del meretricio.
2.2. In caso di violazione dell’art. 12 LEsPubb, l’art. 68 lett. a della stessa legge prevede quale possibile sanzione la sospensione fino a 3 mesi dell’autorizzazione a gestire. Tale misura può essere estesa ex art. 69a LEsPubb anche ai titolari della patente, quindi ai proprietari dello stabile (art. 3 cpv. 1 lett. a).
A differenza dell’ingiunzione di chiudere un esercizio pubblico che si configura come un provvedimento volto a ristabilire una situazione conforme al diritto, la sospensione dell’autorizzazione a gestire è una misura di natura repressiva, volta essenzialmente a sanzionare un comportamento antigiuridico posto in essere dal titolare della stessa autorizzazione.
La sospensione tende quindi anzitutto a sanzionare una violazione della legge. La valenza afflittiva del provvedimento emerge invero chiaramente dai suoi limiti temporali, che non avrebbero ragione di essere se lo scopo fosse semplicemente quello d’imporre il ripristino di una situazione conforme al diritto.
2.3. Nell'evenienza concreta, la trasformazione dell’Albergo __________ in un postribolo è provata in primo luogo dalle testimonianze delle ospiti. Contrariamente all’opinione dei ricorrenti e visto che l’albergo in questione è munito di 25 camere, il fatto che delle 22 ospiti interrogate 17 hanno ammesso di prostituirsi configura nel caso concreto la prova inconfutabile che l’EP è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano allo scopo preciso di esercitarvi la prostituzione. Altrettanto inconfutabili sono le deduzioni che possono essere tratte dagli accertamenti esperiti dalla polizia. Dalle notifiche raccolte emerge chiaramente che, dal 1° luglio 1999 al 3 marzo 2002, più dei 4/5 della clientela dell’Albergo __________ era costituita da giovani donne sole, provenienti da paesi sudamericani o dall’est europeo, noti come esportatori di operatrici del sesso.
Tali elementi non solo costituiscono indizi convergenti verso la tesi dell’utilizzo dell’Albergo come postribolo, ma provano esattamente questa circostanza, senza che la polizia dovesse frugare nei sacchi della spazzatura alla ricerca di quel gran numero di preservativi usati poi effettivamente rinvenuti.
A nulla valgono le lunghe disquisizioni degli insorgenti a proposito degli altri servizi di ristorazione che a loro dire sarebbero sempre stati assicurati anche alla clientela esterna. L’attività alberghiera si configura in primo luogo come l’offerta della possibilità di pernottamento e, se di tale prestazione ne usufruiscono costantemente solo delle pubbliche mogli, lo scopo per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione d’esercizio viene manifestamente disatteso.
2.4. La decisione impugnata appare immune da violazioni del diritto anche laddove il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto che i destinatari dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione a gestire, rispettivamente della sospensione della patente, dovevano essere i ricorrenti.
Giusta gli art. 53 LEsPubb e 81 RLEsPub, al gerente incombe la responsabilità del buon funzionamento dell’EP sotto tutti i punti di vista, quindi anche dal profilo dell’uso conforme dei locali ex art. 12 LEsPubb. Ne deriva che la ricorrente __________, nella sua qualità di gerente dell’Albergo __________, era responsabile dell’uso dei locali conformemente all’autorizzata attività alberghiera. Indifferente invece ai fini del giudizio la circostanza secondo la quale la gerente non avrebbe percepito una percentuale sulle prestazioni sessuali elargite dalle clienti dell’Albergo.
Quanto invece ai ricorrenti __________, l’art. 69a LEsPubb prevede la possibilità di estendere il provvedimento di sospensione anche alla patente. Il solo fatto che i ricorrenti sono proprietari dello stabile - e quindi detentori della patente d’esercizio (art. 3 LEsPubb) -, permette d’ingiungere loro tale provvedimento, prescindendo dall’esistenza di diritti iscritti a registro fondiario in favore di altre persone, quale potrebbe essere il diritto di compera a favore di __________ e __________.
Inoltre, contrariamente all’opinione degli insorgenti, la contestuale sospensione della patente non necessita la crescita in giudicato della sospensione dell’autorizzazione a gestire l’EP in questione. La ratio legis dell’art. 69a LEsPubb è anche quella di evitare che un cambio di gerenza durante le more di causa vanifichi l’effetto della sanzione. Eventualità che si sarebbe potuta verificare nella presente fattispecie.
3.3.1. I ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver ristretto il suo potere cognitivo siccome, da un lato, non si sarebbe pronunciato sulle censure sollevate in sede di ricorso e, dall’altro lato, avrebbe omesso di esperire il sopralluogo richiesto: così facendo, il Governo sarebbe incorso in un diniego formale di giustizia non permettendo loro di dimostrare un cambiamento della situazione. Inoltre, i ricorrenti ravvisano nella sanzione di sospensione dell’art. 68 LEsPubb un carattere penale. Appellandosi al diverso potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo rispetto a quello di cui gode la precedente istanza, chiedono pertanto che la decisione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato venga annullata dal momento che, essendo quest’ultimo un’autorità di ricorso governativa, disattenderebbe le garanzie d’indipendenza sancite dall’art. 6 cifra 1 CEDU.
A torto.
3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’autorità commette un diniego formale di giustizia se si accontenta di un sindacato nell’ottica limitata dell’arbitrio, allorché le compete una più estesa facoltà cognitiva (DTF 115 Ia 6, consid. 26; 101 Ia 57).
Quanto invece all’art. 6 cifra 1 CEDU invocato dai ricorrenti, la circostanza che una sanzione è stata inflitta da un’autorità amministrativa non si oppone, di massima, all’applicazione di questa disposizione (cfr. DTF 115 Ia 150 riguardo al decreto penale; 115 Ia 409 in tema di multa edilizia). Se effettivamente si tratta di causa penale, l’interessato ha quindi diritto a un esame giudiziario completo, ciò che presuppone un libero esame dei fatti litigiosi come pure della colpa. Per contro, qualora i fatti determinanti non fossero litigiosi, la limitazione del potere d’esame riguardo all’accertamento dei fatti non è decisiva (cfr. DTF 119 Ia 419 seg. Consid. 5; 117 Ia consid. 2d).
Giusta l’art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile per violazione del diritto. Il secondo capoverso della medesima norma precisa esemplificativamente:
"Costituisce in particolare violazione del diritto:
– l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa;
– l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;
– l’eccesso e l’abuso di potere; la violazione di una norma essenziale di procedura".
L’art. 62 PAmm consente inoltre d’impugnare dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo ogni accertamento inesatto od incompleto dei fatti rilevanti per la decisione. Contrariamente all’opinione dei ricorrenti, al Tribunale cantonale amministrativo, cui possono essere addotti fatti nuovi e possono essere indicati mezzi di prova nuovi (art. 63 cpv. 1 PAmm), spetta pertanto un potere cognitivo completo alla stessa stregua del Consiglio di Stato (art. 56 e 57 PAmm; sentenza TF 7.6.1995 N°.- 1P.479/1994 in re F., apparsa in RDAT II – 1995, N. 19).
3.3. Nell’evenienza concreta, ritenuto che la sospensione dell’autorizzazione a gestire non mira a ristabilire una situazione conforme al diritto ma è un provvedimento di natura repressiva per l’avvenuta violazione di norme essenziali della LEsPubb, l’asserita modifica della situazione avrebbe all’occorrenza consentito ai ricorrenti di richiedere all’UP una riconsiderazione del provvedimento durante le more di causa (cfr. art. 116 cpv. 3 RLEsPub). Per contro non permette d’esigere dall’autorità di ricorso una visita in loco. Ciò sia per l’inevitabile inefficacia del provvedimento che in questo tipo di contenzioso deve avvenire di sorpresa, sia per il fatto che la sospensione dell’autorizzazione a gestire configura la sanzione per un’infrazione già consumata. Un sopralluogo a posteriori non permetterebbe (e non avrebbe permesso al Consiglio di Stato) d’inficiare gli accertamenti precedentemente effettuati, siccome il periodo di violazione sul quale si basa la decisione di sospensione è chiaramente delimitato nel tempo.
Di conseguenza non è possibile ravvisare nel giudizio impugnato un diniego di giustizia e, visto che il sopralluogo non doveva essere esperito e che i fatti alla base della decisione impugnata sono stati riveduti da questo Tribunale con pieno potere cognitivo, i ricorsi non possono essere accolti nemmeno da questo profilo. La questione della qualifica giuridica della sanzione amministrativa della sospensione dell’autorizzazione a gestire può quindi essere lasciata aperta, senza che ci si debba pronunciare ora sul carattere penale della stessa sostenuto dai ricorrenti o, piuttosto, sul possibile carattere civile della sospensione dell’autorizzazione, nell’accettazione datagli dal Tribunale federale in applicazione dell’art. 6 cifra 1 CEDU.
Accertata la clamorosa ed evidente violazione della LEsPubb che si è protratta almeno dal luglio 1999 al marzo 2002, la sospensione per un periodo di 3 mesi dell’autorizzazione a gestire, rispettivamente della patente d’esercizio, appare sicuramete proporzionata.
L’UP va comunque invitato a prendere posizione sull’avvenuto cambio del gestore risultante dagli atti, senza che questo Tribunale debba già ora pronunciarsi in merito, considerata l’assenza di un preciso ordine di chiusura dell’esercizio pubblico per questo motivo.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 12, 28, 53, 68, 69a, 71 LEsPubb; 9, 79, 80, 81, 116 RLEsPub; 3, 18, 28, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63 PAmm; 6 cifra 1 CEDU;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di ½ ciascuno; __________ e __________ rispondendone in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Versione An
statuendo sui ricorsi 27 agosto 2002 di
a)
b)
__________, patrocinata da: avv. __________,
__________, __________, entrambi patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3479), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 18 e 27 marzo 2002 dell’Ufficio dei permessi, che sospendono per un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire l’albergo __________, Bellinzona e la relativa patente d’esercizio pubblico;
viste le risposte:
3 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
10 settembre 2002 dell’Ufficio dei permessi;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica 10 ottobre 2002 di __________ e delle dupliche:
18 ottobre 2002 dell’Ufficio dei permessi;
22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono proprietari dell'albergo __________ di Bellinzona e titolari della relativa patente d’esercizio pubblico. La ricorrente __________, detta __________, è invece titolare della relativa autorizzazione a gestire, nonché gerente. È inoltre beneficiaria, assieme ad __________, di un diritto di compera, costituito nel 1999 a carico del fondo.
L'albergo comprende tre locali d’esercizio per un totale di 134 posti e 25 camere con 42 posti letto.
B. Tra il 19 ed il 27 febbraio 2002 la polizia comunale e quella cantonale hanno effettuato una serie di controlli discreti sull'attività dell'albergo, rilevando che le camere erano occupate in prevalenza da donne straniere. Nei sacchi dei rifiuti sono state rinvenuti in grande quantità preservativi usati e stoviglie monouso. È inoltre risultato che l'albergo era frequentato da numerosi uomini che vi accedevano soprattutto dall'entrata secondaria, ma non vi pernottavano.
Il 27 febbraio 2002 l'autorità di polizia ha interrogato la gerente dell'albergo, i proprietari, il personale di servizio, le ventiquattro donne straniere che occupavano le camere e due uomini che si stavano accompagnando con due di loro.
La gerente ha ammesso che l'albergo era frequentato in prevalenza da giovani donne sole, provenienti da paesi sudamericani e dell'est, che vi soggiornavano come turiste. Al pari dei due camerieri ha tuttavia affermato di non interessarsi di come trascorressero il tempo nelle loro camere.
I proprietari hanno ammesso di aver soltanto sentito dire che l'albergo era diventato un bordello.
La maggior parte (19/24) delle clienti dell'albergo ha ammesso di utilizzare le camere per prostituirsi. Le notifiche di polizia confermano che a partire dal 1999 l'albergo era frequentato soprattutto da giovani donne sole, provenienti da paesi sudamericani o dell'est, noti come esportatori di prostitute (460 donne su 581 clienti).
Dagli accertamenti è inoltre emerso che l'albergo non disponeva di un regolare servizio di cucina e che la gerente era diventata dipendente della __________, incaricata della gestione finanziaria dell'albergo.
C. Fondandosi sulle risultanze degli accertamenti esperiti, di cui semmai si dirà ancora più avanti, con decisioni 18 e 27 marzo 2002 l'Ufficio dei permessi (UP) ha sospeso per un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire e la relativa patente d’esercizio pubblico, ritenendo che l'albergo fosse stato destinato ad attività estranee a quelle autorizzate.
D. Con unico giudizio 9 luglio 2002, il Governo ha respinto confermato le decisioni, respingendo i ricorsi contro di esse inoltrate dalla gerente e dai proprietari dell'albergo.
Disattese le eccezioni di violazione del diritto di essere sentiti sollevate dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto attendibili gli accertamenti esperiti dall'autorità di polizia. Ne ha quindi dedotto che l'esercizio pubblico era stato effettivamente trasformato in un bordello.
F. Con separati ricorsi, tanto __________, quanto __________ e __________ impugnano la predetta decisione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Con gravami, analogamente motivati, i ricorrenti ripropongono in questa sede le tesi sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato, negando, in particolare, che l'esercizio pubblico sia diventato un postribolo. L’attività principale sarebbe rimasta quella propria di un albergo.
I ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver fatto proprie acriticamente le tesi dell'autorità dipartimentale, violando in tal modo il loro diritto di essere sentiti e restringendo abusivamente il suo potere cognitivo. Trattandosi di un provvedimento amministrativo di natura penale, soggiungono, il Governo avrebbe dovuto statuire sulle impugnative con pieno potere di cognizione.
I ricorrenti __________ contestano da parte loro che siano date le premesse per estendere alla patente la sanzione inflitta alla gerente.
G. All’accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e l’Ufficio permessi, che contesta succintamente la tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
In particolare, non occorre procedere al sopralluogo sollecitato dalla ricorrente __________ al Consiglio di Stato. Una visita dell'albergo non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, che verte essenzialmente sulle modalità di gestione dell'esercizio pubblico prima dell'intervento dell'autorità di polizia. Immune da violazioni del diritto è quindi anche la valutazione anticipata negativa effettuata dal Governo circa la concludenza della prova richiesta.
Tanto dal profilo della legislazione sugli esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione edilizia, l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non occasionale della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione autorizzata. Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi alloggio e ristoro (art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di usufruire di un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non può fungere da bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo.
L'abuso della destinazione alberghiera autorizzata sussiste quando prove o convergenti indizi dimostrano che lo stabilimento è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e che la funzione alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a favorire l'esercizio del meretricio.
2.2. In caso di violazione dell’art. 12 LEsPubb, l'UP può sospendere fino a tre mesi dell’autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico (art. 68 LEsPubb). La sospensione dell’autorizzazione a gestire fondata sull'art. 68 lett. a LEsPubb non si configura come una misura volta a ristabilire una situazione conforme al diritto, ma come un provvedimento di natura repressiva, finalizzato a sanzionare un comportamento trasgressivo posto in essere dal titolare dell'autorizzazione. La valenza afflittiva del provvedimento emerge chiaramente dai suoi limiti temporali, che non avrebbero ragione di essere se lo scopo fosse soltanto quello di ristabilire una situazione conforme al diritto.
Dalle notifiche di polizia acquisite agli atti emerge in effetti chiaramente che, nel periodo considerato, oltre l'80% della clientela dell’albergo __________ era costituita da giovani donne sole, provenienti da paesi sudamericani o dall’est europeo, noti come esportatori di operatrici del sesso. Tali accertamenti non costituiscono semplici indizi, ma vere e proprie prove, atte a suffragare la deduzione che lo stabilimento alberghiero era utilizzato come postribolo con l'interessata connivenza della gerente. Le ammissioni delle ospiti interrogate confermano ampiamente questa deduzione. La connivenza della gerente è dimostrata dalla sua indisponibilità ad accogliere nell'albergo famiglie con prole "poiché il locale è frequentato da ragazze attraenti e vestite in modo appariscente" (cfr. verbale d'interrogatorio __________ 28.2.02 pag. 5). Il fatto che un'esigua minoranza delle ospiti dell'albergo interrogate neghi di prostituirsi non permette di giungere ad opposta conclusione. Né permette di accreditare le tesi difensive il fatto che un centinaio di notifiche di polizia delle oltre cinquecento acquisite agli atti appartengano ad uomini soli. La gerente, interrogata dalla polizia, ha in effetti ammesso che "se qualche amico delle ragazze dovesse passare la notte nell'albergo viene regolarmente notificato. Se vi sono camere libere prende una camera al costo di fr. 50.-". Indicativo al riguardo è il fatto che nessuna notifica di polizia è riconducibile a coppie regolari od a famiglie con prole.
3.2. Invano rimproverano i ricorrenti al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, sotto il profilo della violazione del diritto di essere sentiti, per aver illecitamente ristretto il suo potere di cognizione, limitandosi a fare proprie le considerazioni sviluppate dall'UP sulla base degli accertamenti esperiti dalla polizia. La censura è priva di fondamento.
È ben vero che l’art. 56 PAmm, impone al Consiglio di Stato di esaminare liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, statuendo sui ricorsi con pieno potere cognitivo (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 1 seg.). Altrettanto vero è che il Consiglio di Stato commette un diniego formale di giustizia se si riduce ad esercitare un sindacato nell’ottica limitata dell’arbitrio (DTF 115 Ia 6, consid. 26; 101 Ia 57).
Per rapporto ai fatti addebitati ai ricorrenti, il Governo non ha tuttavia limitato il suo potere di cognizione all'arbitrio, ma l'ha esercitato compiutamente. Esso ha in effetti esaminato liberamente e dettagliatamente le prove addotte dall’UP e traendone il convincimento che l’attività principale dello stabilimento fosse riconducibile a quella di un postribolo, piuttosto che a quella di un albergo. Nel rifiuto di assumere ulteriori prove, genericamente sollecitate dagli insorgenti, non è ravvisabile alcuna limitazione del potere di cognizione. Il rifiuto è soltanto la conseguenza della valutazione anticipata negativa, operata dal giusdicente, circa la concludenza degli accertamenti auspicati. Di fronte alle chiare ed inequivocabili risultanze delle notifiche di polizia e delle deposizioni della maggior parte delle clienti dell’albergo, non presta quindi il fianco a critiche, dal profilo dell'esercizio del potere cognitivo, il rifiuto del Consiglio di Stato di approfondire gli accertamenti al fine di stabilire in che misura l’esercizio pubblico disponesse di un regolare servizio di cucina ed assicurasse la pulizia delle camere o il cambio della biancheria. Anche se dovesse risultare che l'albergo dispone di un ineccepibile servizio di cucina e di pulizia, le conclusioni circa la sua attività non cambierebbero. Di conseguenza, il rifiuto di approfondire questi aspetti, non viola nemmeno l'obbligo di accertare i fatti d'ufficio sancito dall'art. 18 PAmm.
Esaminata con potere di cognizione pieno, in considerazione della sua rilevanza penale (art. 6 CEDU), il provvedimento censurato resiste perfettamente alle critiche. Va quindi confermato.
La stessa natura potestativa della norma, porta a ravvisare anche nella sospensione della patente indotta dalla sospensione dell'autorizzazione a gestire un provvedimento di natura afflittiva, che deve essere giustificato dalla necessità di sanzionare un comportamento non conforme alla legge, assunto dal titolare della patente. Anch'essa presuppone pertanto che si possa addebitare al titolare della patente una violazione, commessa per dolo o per negligenza, dei doveri impostigli dalla legislazione sugli esercizi pubblici. La responsabilità del titolare della patente non è di natura oggettiva. Non dipende dalla causa, ma dalla colpa. È analoga a quella penale (contavvenzionale) del proprietario del fondo in materia edilizia (art. 46 LE; cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 46 LE, n. 1339).
5.2. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti __________ hanno concesso alla ricorrente __________ e ad __________ un diritto di compera sull'albergo __________, da esercitare entro il 30 aprile 2004. Il possesso dell'immobile è stato ceduto ai beneficiari di tale diritto a far tempo dal 15 aprile 1999, data in cui esso è stato costituito. Da allora i ricorrenti __________ si sono sostanzialmente disinteressati della gestione dell'albergo. Pur avendo raccolto voci circolanti in città secondo cui era diventato un postribolo, non hanno intrapreso alcunché nei confronti della titolare dell'autorizzazione a gestire, "poiché vincolati dal diritto di compera" (cfr. verbale d'interrogatorio __________ 7.3.02 pag. 2). Omettendo di verificare il fondamento delle dicerie, essi hanno quantomeno accettato l'eventualità che la gerente dell'albergo utilizzasse l'esercizio pubblico per attività estranee agli scopi della patente, di cui erano rimasti titolari, diventandone conniventi.
È ben vero che non si poteva ragionevolmente pretendere che rescindessero il contratto che li legava alla ricorrente __________. Non appare tuttavia fuori luogo esigere che prendessero almeno le distanze dall'abuso, di cui avevano avuto notizia, ingiungendo alla gerente di ripristinare un'utilizzazione conforme alla legge.
Rimanendo passivi, i ricorrenti __________ si sono invece esposti al rimprovero di tollerare l'abuso.
Tenuto conto della situazione in cui sono venuti a trovarsi loro malgrado, la colpa di questi ricorrenti non appare tuttavia tale da giustificare una sospensione della patente per la durata di tre mesi. In mancanza di accertamenti più approfonditi, il loro atteggiamento, a mente di questo tribunale, può giustificare al massimo una multa. Sanzione che questo tribunale non può tuttavia irrogare perché gliene manca la competenza.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente __________, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Le ripetibili dovute ai ricorrenti __________ sono invece poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 12, 28, 53, 68, 69a, 71 LEsPubb; 9, 79, 80, 81, 116 RLEsPub; 3, 18, 28, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63 PAmm; 6 cifra 1 CEDU;
dichiara e pronuncia:
1.2. Il ricorso di __________ e __________ è accolto. sp6
§ Di conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3479) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.1. la decisione 18 marzo 2002 dell'UP (n. 39/2002) è confermata.
1.2.1. la decisione 18 marzo 2002 dell'UP (n. 39/2002) è annullata.
La tassa e le spese di giustizia di complessivi sono poste a carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 1'000.-.
Lo Stato rifonderà ai ricorrenti __________ e __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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