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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.298
Data decisione, Autorità: 27.08.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00298
Lugano 27 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 agosto 2002 di
contro
la decisione 31 luglio 2002 (n. 959/02) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 giugno 2002 con la quale il dr. med. __________ di Lugano ha disposto il suo ricovero coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (CPC);
viste le risposte:
7 agosto 2002 della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
14 agosto 2002 della clinica psichiatrica cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 giugno 2002 __________ è stato ricoverato coattivamente presso la clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________ per la riacutizzazione di una schizofrenia paranoide determinante comportamenti a rischio per sé stesso e gli altri.
B. Mediante ricorso 13 giugno 2002 __________ è insorto contro il ricovero dinanzi alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità del provvedimento.
Dopo una prima udienza conciliativa preliminare ed una sospensione del procedimento, il ricorrente è stato nuovamente sentito l'11 luglio 2002 e sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa perizia, con decisione 31 luglio 2002 la CGASP ha respinto il gravame.
C. __________ ha impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo in sostanza che il collocamento non è stato imposto da esigenze mediche.
D. La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è limitata a fornire informazioni sul vissuto del paziente.
E. Il 22 agosto 2002 una delegazione del Tribunale ha ascoltato il ricorrente, dandogli modo di illustrare ulteriormente la situazione esistente al momento del ricovero e le ragioni che l'hanno indotto ad impugnare la misura coercitiva.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze dell'udienza esperita il 22 agosto 2002 (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 31 luglio 2002, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato, durante il colloquio, come il discorso del ricorrente fosse stereotipato e ripetitivo, il corso del suo pensiero marcatamente perturbato dalla proiettività, dall'interpretatività, dalla discordanza, dalla perplessità e dal delirio di filiazione cronico, con un'assenza di coscienza del proprio stato e della gravità della situazione. Il dr. __________ ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una schizofrenia paranoide ed ha soggiunto che la prognosi era riservata, addirittura pessima senza una sufficiente stabilizzazione clinica sotto trattamento neurolettico. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso la necessità del ricovero, stante la presenza in capo al ricorrente di disturbi comportamentali e del pensiero tali da renderlo potenzialmente pericoloso per sé e gli altri.
Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare il ricorrente.
La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che l'11 giugno 2002 il ricorrente ha dovuto essere urgentemente ricoverato in modo coatto a seguito del riacutizzarsi di complessi quanto gravi disturbi paranoidi curabili solo tramite il collocamento e la cura presso la CPC. Dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede). Al ricorrente, che è internato da oltre due mesi e che ritiene dati i presupposti per una sua dimissione, resta evidentemente salva e riservata la facoltà di presentare una domanda di rilascio giusta l'art. 47 LASP.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giudizio.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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