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Numero d'incarto:
52.2002.274
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00274
Lugano
30 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 di
__________,
__________,
entrambi patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio
di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 presentato dagli insorgenti
contro le decisioni 15 marzo 2002 (n. 33/2002 e 34/2002) con cui la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a
gestire il locale notturno "__________", rispettivamente l'assunzione
della gerenza di qualsiasi esercizio pubblico;
preso atto che in occasione dell’udienza di
sopralluogo 24 settembre 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha
proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Ai ricorrenti viene inflitta una multa di
fr. 2500.-- ciascuno.
-
Il Dipartimento
delle istituzioni abbandona qualsiasi ulteriore procedimento contravvenzionale
a dipendenza dei fatti oggetto del presente giudizio.
-
La decisione
18.06.2002 del Consiglio di Stato (no. 2993) è riformata di conseguenza.
-
Non si prelevano
spese e tassa di giustizia né di prima né di seconda istanza. Non si assegnano
ripetibili.";
ritenuto che le parti hanno dichiarato di
accettare la transazione seduta stante;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito,
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§
La decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.
- Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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