AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.170
Data decisione, Autorità: 27.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00170
Lugano 27 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 aprile 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 marzo 2002 del Consiglio di Stato, no. 1485, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 31 gennaio 2002 con cui la Sezione della circolazione, accertata una recidiva nella guida in stato di ebrietà, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore stabilendo che nessun riesame verrà concesso prima dell'aprile 2003;
vista la risposta 30 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 settembre 2000 __________ ha circolato a __________ alla guida di un'automobile con un tasso di alcolemia del 2.50‰. Per questo fatto la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 5 mesi, scontati dal giorno stesso dell'infrazione al 15 febbraio 2001.
B. Il 19 ottobre 2001 __________ ha circolato a __________ alla guida di un'automobile con un tasso di alcolemia del 2.58‰. Per questo fatto il 31 gennaio 2002 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto 30 dicembre 2001 richiesto a Ingrado centro di cura dell'alcolismo (in seguito: Ingrado), gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore già sequestrata al momento dell'infrazione, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima dell'aprile 2003, e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.
C. Il 7 febbraio 2002 l'insorgente ha iniziato una serie di controlli dell'alcolemia presso Ingrado, con cui il 22 febbraio 2002 ha sottoscritto un contratto di astinenza "provvisorio in attesa del ricorso" per il periodo 7 febbraio 2002 - 1. aprile 2003.
D. Il 14 febbraio 2002 __________ ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione della Sezione della circolazione. Senza contestare i fatti e le norme applicate alla fattispecie, egli ha chiesto che il primo termine per un riesame fosse fissato all'ottobre 2002 e che il periodo di controllo fosse dal 19 ottobre 2001 al 18 ottobre 2002.
E. Il 26 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Per l'esecutivo, il rapporto peritale Ingrado, pur nell'assenza di un abuso alcolico abituale, ha ravvisato in __________ un consumo alcolico problematico tale da non permettere di ritenere realmente e costantemente garantita la sua idoneità alla guida. Considerata la recidiva e gli elevatissimi tassi alcolici riscontrati l'esecutivo cantonale ha ritenuto dati i presupposti della decisione impugnata ed adeguate le clausole relative alla riammissione alla guida ed alla fissazione del termine di prova.
F. Contro tale decisione __________ insorge ora davanti a questo tribunale, riproponendo le medesime domande formulate davanti all'istanza precedente, protestando spese e ripetibili. Egli insiste sul fatto di avere finalmente capito la gravità dei fatti e sulla sua volontà di emendarsi comprovata dal periodo di controllo presso Ingrado iniziato il 7 febbraio. Siccome il rapporto Ingrado avrebbe accertato "un consumo alcolico smodato occasionale … principalmente legato alle situazioni di convivialità e di socialità" bisognerebbe tenere conto della sua comprovata concreta volontà di cambiare, del fatto che stavolta avrebbe fatto tesoro dell'accaduto, della mancanza di ulteriori violazioni alle regole del traffico e del suo sincero pentimento. Delle ulteriori argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
G. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 30 dicembre 2001 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non contestando le conclusioni del perito, il ricorrente ritiene che alla luce delle circostanze complessive e del suo comportamento il termine di attesa prima di un riesame della decisione possa essere significativamente ridotto. Il perito in conclusione al referto ha indicato che "a seguito di quanto emerso, appare principalmente presente un consumo smodato occasionale, con però una marcata elevazione della tolleranza alcolemica, che notoriamente deriva dal ripetuto e frequente consumo elevato nel tempo o da un periodo anamnestico non breve o ripetuto di abuso alcolico abituale; esso sembra essere principalmente legato alle situazioni di convivialità e di socialità. In ogni caso si tratta in sostanza di un consumo alcolico problematico tale da non permettere di ritenerne realmente / costantemente garantita l'idoneità alla guida e che mette in dubbio la sua capacità di apprendimento e motivazione alla moderazione del bere, come il suo curriculum di conducente chiaramente dimostra. S'impone quindi, a mio giudizio, una misura di sicurezza, al fine di permettere al peritando di dimostrare l'impegno fino a ora solo dichiarato a parole". Il perito ha poi precisato che questo consumo problematico si traduce prevalentemente nel "continuare a bere in un certo modo e quantitativo nonostante le conseguenze negative esperite … per una modalità comportamentale e caratteriale piuttosto che per un'esigenza fisica".
3.2. La perizia del lic. phil. __________ appare fondata ed attendibile e il suo impianto puntuale e scrupoloso, e a ragione l'insorgente non ne contesta il contenuto. Le considerazioni sollevate nel gravame, possibiliste ed orientate su una prognosi futura soggettiva e sui buoni propositi del ricorrente, non possono e non devono entrare in considerazione nell'ambito di una revoca di sicurezza, che mira esclusivamente a salvaguardare gli altri utenti della strada da conducenti che costituiscono un pericolo per la circolazione stradale. Il fatto che il perito stesso dubita della capacità di apprendimento e della motivazione di __________ nella moderazione al bere ed auspica una revoca di sicurezza per metterlo alla prova dei fatti confermano la bontà della scelta delle autorità inferiori di confermare la revoca di sicurezza a tempo indeterminato in rassegna. Scelta confortata dalla recidiva nella guida in stato di grave ebrietà a distanza di pochi mesi dallo scadere di un primo provvedimento amministrativo, che attesta che la prima revoca della licenza di condurre non ha raggiunto il suo scopo educativo e preventivo. Il fatto che dal 7/22 febbraio 2001 il ricorrente si sia impegnato a non bere più alcolici può essere indizio di seri propositi, ma ancora non dimostra che egli abbia definitivamente raggiunto la determinazione a mantenersi sobrio, a maggior ragione visto che il periodo di controllo è iniziato da pochi mesi. In tali condizioni solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un reale cambiamento. Pertanto la fissazione di un periodo di prova di almeno 12 mesi, del tutto conforme alla prassi, appare senz'altro giustificata. Resta quindi unicamente da valutare se la durata del termine di riesame rispettivamente del periodo di prova resiste - nei limiti del potere cognitivo di questo tribunale - alle critiche dell'insorgente.
3.3. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis LCStr, sono adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le condizioni poste, che appaiono del tutto consone alle particolarità del caso, si rivela giustificato. La decisione del Consiglio di Stato che lo ha confermato ed é oggetto di impugnativa va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto.
4.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Nell'anno 2000 il ricorrente è già stato oggetto di una revoca della licenza di condurre per guida in stato di ebrietà. Dallo scadere di quel provvedimento amministrativo alla nuova infrazione è trascorso un lasso di tempo breve (otto mesi e quattro giorni). Inoltre entrambi gli episodi di guida in stato di ebrietà sono avvenuti con un tasso di alcolemia oggettivamente molto alto (2.50‰ e 2.58‰). Se ne deve dedurre che malgrado i cinque mesi di revoca che ha dovuto scontare, l'insorgente non ha tratto alcun insegnamento dalla prima revoca, che in definitiva, non ha raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere del perito.
4.3. Il ricorrente chiede di computare il periodo di prova di un anno dal momento in cui la licenza di condurre gli è stata sequestrata (nel caso concreto dal 19 ottobre 2001), anziché dal momento in cui il provvedimento amministrativo è stato pronunciato (31 gennaio 2002), rispettivamente da quando è iniziato il periodo di controllo (7/22 febbraio 2002). Questo Tribunale ha già giudicato (STA 12.11.1998 in re T.) che il termine debba decorrere a partire dal momento in cui è stato appurato che l'interessato non è idoneo alla guida, quindi a partire dagli accertamenti peritali o al più tardi dalla successiva decisione di revoca. In ogni caso alla luce della condizione posta per la riammissione alla guida di un doppio preavviso favorevole dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi (durata che come sopra esposto pare legittima alla luce della situazione caratteriale del ricorrente evidenziata dal perito e della sua riconosciuta necessità di concretizzare i propri buoni propositi), nella migliore delle ipotesi una riammissione alla guida non potrà avvenire prima del febbraio 2003, ossia prima del compimento di 12 mesi di controlli.
4.4. Considerando la gravità del precedente del ricorrente e la necessità di una sua evoluzione caratteriale e comportamentale in situazioni di socialità e convivialità che sicuramente richiede un certo tempo per venire interiorizzata, si deve concludere che il periodo di attesa prima di un riesame fissato all'aprile 2003 (quindi poco più di un mese dopo la prima possibile scadenza dei 12 mesi di controlli), è adeguato alle circostanze e ossequia il principio della proporzionalità, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché moderatamente severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata, e deve quindi essere tutelata.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 lett. d, 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 LALCStr, 29 Cost, 6 CEDU, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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