AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.159
Data decisione, Autorità: 29.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00159
Lugano 29 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente Stefano Bernasconi, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 aprile 2002 di
__________ e __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 (no. 1194) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 14 dicembre 2001 rilasciata dal municipio di __________ all'__________ per realizzare un complesso commerciale, alberghiero e congressuale ai mapp. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà della __________ e delle CE __________, __________;
viste le risposte:
23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
25 aprile 2002 del municipio di __________;
2 maggio 2002 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 settembre 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di realizzare un complesso commerciale, alberghiero e congressuale ai mapp. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà della __________ e delle CE __________, __________ e __________.
Alla domanda si sono opposti la STAN e diversi vicini, tra cui __________, comproprietario di un fondo (mapp. __________) posto a circa 350 m dai terreni dedotti in edificazione, contestando l'intervento dal profilo dei posteggi, del taglio di una pianta protetta, dell'accesso veicolare per i veicoli pesanti, dell'allineamento su __________ e del rispetto di alcune norme edilizie sancite dalle NAPR.
B. Con decisione 14 dicembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
Contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare.
C. Con giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, considerandola irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la distanza che separa il fondo degli insorgenti dai mapp. __________ e __________ sia tale da escluderli dal novero delle persone collegate per situazione alla licenza impugnata da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso. L'intervento sarebbe del tutto insuscettibile di arrecar loro un qualsivoglia pregiudizio. L'eventuale aumento del traffico derivante dalla controversa edificazione non inciderebbe in maniera rilevante sulla loro proprietà, posta in via __________ e protetta dalla barriera architettonica costituita dal quartiere esistente.
D. Contro la predetta decisione, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa licenza.
Gli insorgenti rivendicano la qualità per agire in giudizio allegando che in materia di protezione dell'ambiente la legittimazione attiva deve essere riconosciuta secondo parametri più ampi di quelli applicati nel campo della mera polizia delle costruzioni. La loro proprietà dista d'altronde solo 250 m dall'incrocio viale __________ /via __________ sul quale passerà la maggior parte del traffico indotto dal nuovo complesso e le barriere architettoniche esistenti non sono in grado di frenare l'aumento dell'inquinamento atmosferico, già oggi preoccupante. Su via __________ scorre peraltro una parte consistente del traffico diretto all'autosilo, per cui sotto questo aspetto la nuova costruzione inciderà ben più di quanto indicato dal Consiglio di Stato.
Nel merito, i ricorrenti ripongono in sostanza le censure già sollevate innanzi alla precedente istanza, contestando in particolare le spese di giudizio e le ripetibili poste a loro a carico dal Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il comune di __________ e la beneficiaria del permesso, i quali avversano partitamente le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva degli insorgenti, in quanto riferita al giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato dedotto davanti a questo Tribunale, è senz'altro data.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è sufficientemente nota a questo Tribunale. I ricorrenti d'altronde non postulano nemmeno l'assunzione di prove particolari, limitandosi a richiamare dal municipio di __________ l'intero incarto, già allegato agli atti del Consiglio di Stato.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della comunità. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale, a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela i diritti individuali o soggettivi. La compromissione di un interesse di mero fatto è sufficiente (DTF 121 II 173 seg., 120 Ib 59, 387; RDAT 1992 II n. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 LE, n. 2 seg.).
3.1. Nell'evenienza concreta il ricorrente __________ è comproprietario per un terzo di un fondo edificato (part. __________) situato in via __________, ad una distanza in linea d'aria di 300 m dal più vicino dei terreni dedotti in edificazione, la part. __________. Le due proprietà sono separate da un comparto densamente edificato posto lungo il fronte N-E di via __________, arteria che in direzione S sbocca sull'intersezione viale __________ /viale __________ e su __________, a sua volta delimitata verso S-E dal mapp. __________ di proprietà della __________.
3.2. Il controverso progetto prevede la creazione di un importante complesso alberghiero-commerciale-congressuale ripartito su sette piani, di cui tre interrati in parte utilizzati per lo stazionamento di veicoli a motore (110 posti auto).
Si tratta quindi di una struttura destinata ad essere frequentata da una vasta cerchia di persone e suscettibile di incrementare il traffico sulle strade circostanti ed i fondi ad esse limitrofi. Gli studi allegati alla domanda di costruzione (cfr. perizia 31 agosto 2001 studio ing. __________) dimostrano tuttavia come via __________ sarà toccata solo marginalmente dal traffico indotto dalla nuova costruzione; a fronte di un traffico giornaliero medio generato dal complesso alberghiero-congressuale di ca. 490 veicoli/giorno, ben 470 dovrebbero infatti percorrere viale __________ e viale __________, mentre solo 5 transiteranno su via __________, creando un aumento dello 0.4% rispetto al volume di traffico attualmente presente sull'arteria in questione (di 1'363 veicoli/giorno, nei due sensi di circolazione).
3.3. Poste queste premesse, appare evidente che i ricorrenti non sono legati per situazione all'oggetto della controversa licenza da un rapporto talmente stretto ed intenso da giustificare il riconoscimento della legittimazione attiva. La loro casa d'abitazione, oltre che distare almeno 300 m in linea d'aria dai fondi votati all'edificazione, non si trova, in effetti, nemmeno su una delle strade che saranno percorse in maniera rilevante dal traffico generato dal nuovo complesso.
E' vero che via __________ sbocca all'incrocio tra viale __________ e viale __________, un'intersezione particolarmente delicata dal profilo del traffico veicolare della città di __________. Questa circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per ravvisare nella situazione dei ricorrenti quel rapporto particolare, degno di protezione, che dev'essere dato ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale. All'infuori dell'accesso veicolare attraverso via __________, la loro casa d'abitazione non intrattiene invero alcun'altra particolare relazione con l'asse viale __________ /viale __________, dal quale risulta peraltro nettamente separata da numerosi stabili abitativi. Tale situazione permette di escludere che l'attività del nuovo centro possa esercitare un qualsivoglia influsso negativo sull'agibilità degli accessi all'abitazione dei ricorrenti.
Parimenti da escludere è l'insorgere di immissioni foniche suscettibili di molestare i ricorrenti in misura superiore a quella di qualsiasi altra persona che non abiti in prossimità del futuro complesso alberghiero-commerciale. I palazzi, che separano la loro abitazione da quest'arteria di traffico, costituiscono anzi uno schermo atto ad attutire in misura apprezzabile - per non dire totale - la maggiorazione (inferiore a 0.1 dB(A), valore impercettibile) delle emissioni sonore provocate dall'aumento del traffico previsto su viale __________ e in particolare su viale __________ (cfr. studio 11 settembre 2001 IFEC Consulente, p. 18).
Quanto all'inquinamento atmosferico, i ricorrenti stessi sostengono che la situazione è preoccupante in tutta la zona; non hanno quindi potuto dimostrare di essere toccati dal presunto aumento del carico ambientale più degli altri membri della comunità.
Tanto l'una, quanto l'altra sono invero adeguatamente commisurate all'importanza della causa ed al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso all'autorità giudicante, rispettivamente al patrocinatore della SA beneficiaria del controverso permesso.
Se procedono da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che gli art. 28 e 31 PAmm riservano all'autorità decidente ai fini della loro commisurazione, non è perché sono troppo alte, ma perché sono eccessivamente modeste. Non essendo data la reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm), vanno quindi confermate.
La tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'200.- alla __________ a titolo di ripetibili di quest'istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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